Mediazione e riconvenzione: ammissibile il rinvio pregiudiziale interpretativo
24 Luglio 2023
La Prima Presidente della Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la questione sollevata ex art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Roma (v. la nota, su questo portale) concernente la sussistenza dell'obbligo di procedere alla mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, laddove la mediazione sia stata già ritualmente effettuata, prima della prima udienza, in relazione però alla sola domanda principale.
Secondo il provvedimento della Prima Presidente, sussistono infatti i presupposti di ammissibilità dell'ordinanza ex art. 363-bis c.p.c.
La questione, anzitutto, è rilevante ai fini della definizione, almeno in parte, del giudizio di merito, investendo il tema della relativa procedibilità e delle modalità di prosecuzione del giudizio medesimo.
Essa, inoltre, è questione esclusivamente di diritto processuale, non condizionata da un giudizio di fatto legato alla peculiarità della fattispecie.
Né si rinvengono pronunce di legittimità che abbiano affrontato ex professo la specifica questione relativa alla normativa implicata (art. 5 del d.lgs. n. 28/2010), potendosi individuare soltanto taluni orientamenti in tema di tentativo di conciliazione in materia di controversie agrarie (art. 46 della l. n. 203/1982, poi abrogato dal d.lgs. n. 150/2011, il cui art. 11 riproduce il testo del citato art. 46 senza significative alterazioni) che danno rilievo alla accessorietà o meno della domanda riconvenzionale rispetto a quella principale, così da rendere obbligatorio l'esperimento del tentativo anche per la prima nel caso di ampliamento dell'ambito della controversia (Cass. n. 19436/2008; Cass. n. 15757/2014).
La questione presenta gravi difficoltà interpretative, essendo possibili plurime letture della norma di riferimento, come evidenziato dallo stesso giudice rimettente nell'elencazione delle diverse opzioni ermeneutiche al riguardo seguite dalla giurisprudenza di merito.
La questione, infine, è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, ossia in tutti quelli oggetto di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 nei quali sia stata proposta domanda riconvenzionale anch'essa su materia rientrante nel novero di quelle indicate dall'art. 5, comma 1, del citato d.lgs.
La questione deve essere assegnata alle Sezioni Unite civili in quanto di natura processuale suscettibile di porsi in tutte le materie elencate dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, le quali intercettano, trasversalmente, la competenza tabellare della Prima, della Seconda e della Terza Sezione civile.
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