Lascia illegittimamente auto e moto nel parcheggio condominiale: condannato per violazione di domicilio
24 Luglio 2023
Catalogabile come violazione di domicilio l'occupazione prolungata e illegittima dello spazio di parcheggio del condominio. Scenario della vicenda, originata dal comportamento inurbano tenuto da un uomo, il parcheggio di un palazzo nella provincia di Napoli. Nello specifico, all'uomo viene contestato di avere occupato a lungo, e più volte, lo spazio di parcheggio del condominio, piazzandovi non solo la propria vettura ma anche le proprie moto. Per i giudici di merito non vi sono dubbi. Il quadro probatorio è chiaro e sufficiente per ritenere l'uomo colpevole di occupazione prolungata di spazio di parcheggio condominiale e di violazione di domicilio. Col ricorso proposto in Cassazione, però, il difensore dell'uomo ritiene non provati i comportamenti addebitati al suo cliente e, allo stesso tempo, sostiene sia illogico parlare di violazione di domicilio. Su quest'ultimo punto, in particolare, «l'invasione di un cortile condominiale non può qualificarsi come violazione di domicilio», secondo il legale, «non essendo qualificabile tale spazio antistante all'edificio come abitazione o dimora della vittima» del reato. Anche perché «si tratta, nel caso specifico, di un'ampia area paragonabile ad una piazza, alla quale accedevano liberalmente soggetti diversi da quelli del condominio, esistendo tra l'altro ben due scuole al suo interno, sicché non si può affermare», conclude il legale, «che vi sia stata violazione della vita domestica, né si può parlare di manovre svolte in tale area da parte dell'uomo». Alle obiezioni difensive, però, i magistrati di Cassazione replicano in modo netto, condividendo la lettura data alla vicenda dai giudici di merito e confermando perciò la condanna dell'uomo accusato di violazione di domicilio. Per fare chiarezza, comunque, i magistrati tengono a ribadire che «l'area di parcheggio è da ritenere a tutti gli effetti pertinenza del condominio e rientra quindi nel concetto di privata dimora tutelato dalla norma che sanziona il reato di violazione di domicilio e che non richiede la disponibilità esclusiva del proprietario ma che si tratti di luogo non aperto al pubblico, ossia a chiunque, ovvero che si tratti di luogo che, come in questo caso, non sia accessibile a terze persone senza il consenso del titolare». E, alla luce del reato di violazione di domicilio, «rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terze persone senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale». In chiusura, infine, arriva dai magistrati una ulteriore precisazione: «i cortili e gli orti, destinati a! servizio ed al completamento dei locali di abitazione, rientrano nel concetto di appartenenza», a cui fa riferimento il reato di violazione di domicilio, «ed è irrilevante, ai fini della sussistenza di tale reato, che le appartenenze siano di uso comune a più abitazioni, spettando il diritto di esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni». Tirando le somme, «compie una violazione di domicilio chi s'introduce, contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, nel cortile dell'edificio condominiale, rientrando il cortile nel concetto di appartenenza dell'abitazione».
Fonte: dirittoegiustizia.it |