Possono le parti costituite opporsi alla trattazione "scritta" disposta in precedenza dal giudice?

Redazione scientifica
25 Luglio 2023

Il Tribunale di Salerno si è pronunciato sull'istanza depositata telematicamente dal difensore, con cui quest'ultimo si è opposto, esercitando il potere di cui all'art. 127-ter, comma 2, c.p.c., alla trattazione "scritta" disposta in precedenza dal giudice.

Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 2, c.p.c. "Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità (..)". Pur non potendosi considerare - nel silenzio della legge - il termine entro cui ciascuna parte costituita può opporsi come "perentonio", si impone comunque un'interpretazione della disposizione della norma di nuovo conio nel senso che, onde evitare onde evitare incertezze circa la modalità di celebrazione dell'udienza, spirato inutilmente tale termine senza che le parti abbiano manifestato una volontà di segno contrario rispetto alla celebrazione cartolare dell'udienza, deve ritenersi che esse abbiano prestato acquiescenza a tale modalità di celebrazione dell'udienza, decadendo pertanto dal potere di “opporsi” alla stessa.

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