Vittime del Terzo Reich: chiarimenti della Consulta sui risarcimenti

Redazione Scientifica
25 Luglio 2023

Con sentenza n. 159/2023 la Consulta ha stabilito che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 sollevate con riferimento agli artt. 2, 3,24 e 111 della Costituzione dal Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Roma ha promosso innanzi alla Corte Costituzionale un giudizio di legittimità in riferimento all'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 che, in continuità con il precedente Accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, ha istituito un fondo speciale a favore dei cittadini italiani colpiti dalle persecuzioni nazionalsocialiste.

La norma stabilisce che può accedere al fondo e domandare il risarcimento «chi ha ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto la liquidazione dei danni a seguito di azione giudiziaria avviata alla data di entrata in vigore del citato decreto legge o comunque promossa entro il termine del 28 giugno 2023». La norma oggetto di giudizio incidentale, con particolare riferimento all'art. 43, comma 3, ha previsto che «i giudizi di esecuzione già intrapresi e pendenti devono essere dichiarati estinti e non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive».

Secondo il giudice rimettente, la norma impugnata «potrebbe violare anche gli artt. 3 e 111 Cost., con riferimento ai principi di eguaglianza sovrana fra gli Stati e di parità delle parti nel processo. In particolare, il sacrificio immediatamente imposto con l'estinzione della procedura esecutiva ai creditori della Repubblica federale tedesca per i danni indicati dal comma 1 della predetta disposizione, non troverebbe adeguata compensazione nel Fondo contemplato dal comma 3, in virtù della mancata emanazione del decreto ministeriale destinato a disciplinare le forme di accesso allo stesso, l'entità, totale o parziale, del ristoro e le relative modalità di erogazione».

Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che eccepiva l'inammissibilità delle questioni sollevate e deducendone l'infondatezza. Nel merito, il Presidente del Consiglio evidenziava che «la norma censurata costituisce espressione di un ragionevole bilanciamento operato dal legislatore ordinario tra interessi entrambi di rango costituzionale, quali, da un lato, il diritto dei creditori ad ottenere il bene della vita consacrato in sentenze di condanna della Repubblica federale di Germania passate in giudicato e, dall'altro, la necessità di mantenere buone relazioni internazionali. Rileva, a riguardo, l'Avvocatura generale dello Stato che, peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal giudice rimettente, l'istituzione del Fondo costituisce un rimedio più satisfattivo per i creditori rispetto all'esecuzione forzata in virtù delle ampie limitazioni previste per la pignorabilità dei beni degli Stati esteri, nonché degli esiti incerti delle procedure esecutive immobiliari correlati a numerosi fattori (quali, ad esempio, la fruttuosità della vendita forzata dei beni pignorati, l'eventuale concorso di altri creditori, l'esistenza di eventuali cause di prelazione, o altre evenienze). Proprio l'adeguatezza della misura introdotta escluderebbe, dunque, la fondatezza delle ulteriori censure ex artt. 3 e 111 Cost.».

La Consulta non ritiene fondata la questione di illegittimità costituzionale. Nello specifico, il Giudice delle Leggi stabilisce che «nelle procedure esecutive opera l'immunità ristretta degli Stati e l'estinzione del diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenza passata in giudicato». Tale principio trova conforto nei precedenti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 329/1992), e in seguito puntualizzato in quella di Legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 5888/1997), «l'immunità dei beni dello Stato estero dall'esecuzione forzata viene in rilievo quale limite alla pignorabilità, ma non incide, invece, sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il limite riveniente dal canone dell'immunità ristretta degli Stati».

La Corte osserva inoltre che «la disposizione censurata realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra».

Per un approfondimento sul tema, vedi anche Vittime del Terzo Reich: disciplinate le modalità per ottenere il ristoro dei danni, a firma dell'Avv. Riccardo Bencini.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.