Il giudice può valutare l'attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio?

Redazione Scientifica
26 Luglio 2023

L'argomento viene affrontato ancora una volta dalla Cassazione che ribadisce la pubblica funzione svolta dal CTU nell'ambito del processo nonché la sua funzione di ausiliare del giudice nell'interesse generale e superiore della giustizia. Il Giudice non è dispensato dal dovere di verificare l'attendibilità del parere fornito in relazione alle censure mosse dalla parte interessata.

Il caso trae origine da un ricorso presentato da Tizio, soccombente nei precedenti giudizi di merito. Sostiene il ricorrente di aver subito un danno, in un separato procedimento civile volto ad ottenere il risarcimento derivante da circolazione stradale, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata da Caio. Secondo Tizio, il consulente tecnico del giudice non avrebbe correttamente accertato il nesso di causalità tra il trauma subito nell'incidente ed alcune lesioni, riconoscendo così un danno inferiore rispetto a quello effettivamente riportato. Tizio, pertanto, impugnava la pronuncia resa di appello censurando la responsabilità del CTU.

Il ricorso è infondato.

Il Collegio, preliminarmente, propone un'ampia disamina della giurisprudenza di Legittimità in materia, specificando come, alla luce dell'orientamento ormai consolidato, il consulente risponde civilmente e penalmente dell'attività prestata, con «obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione ai doveri connessi all'ufficio» (Cass. civ., n. 25022/2019, Cass. civ., n. 18313/2015, Cass. civ., 18170/2010).

Procedendo all'analisi del caso di specie, il Collegio osserva che la Corte territoriale si sia correttamente posta in linea con l'ulteriore principio di legittimità secondo cui «la diligenza nell'esecuzione delle indagini affidategli, costituendo (a norma degli artt. 64 e 193 c.p.c.) un preciso, quanto ovvio, obbligo del consulente, rappresenta soltanto il presupposto necessario affinché il parere dell'ausiliario sia meritevole della considerazione del giudice che, pertanto, non è dispensato dal dovere di valutare l'intrinseca attendibilità del parere stesso in rapporto alle specifiche censure contro di esso formulate dalla parte interessata (Cass. lav., n. 3897/1981)».

Nel caso de quo, la corte d'appello ha analiticamente motivato e indicato le ragioni e le fonti del proprio convincimento: «non risulta che, nel giudizio di danni da incidente stradale, l'autorità giudiziaria abbia fatto proprie, in modo acritico le conclusioni del CTU. Diversamente, l'operato del consulente è stato ampiamente valutato in quella che era la sede propria per la verifica ed in caso di vizi formali, carenze nell'indagine o motivazione incongrue, per i chiarimenti o la rinnovazione degli accertamenti tecnici, con la sostituzione del professionista». Dunque, il giudice di merito ha condiviso e fatto proprie le conclusioni rassegnate dal consulente, ritenendo corretto l'operato del professionista.

In conclusione, la Corte ritiene che «l'adesione, effettiva e raggiunta all'esito di un riesame critico del tutto idoneo alla consapevole appropriazione dei passaggi giustificativi delle proprie conclusioni, della corte territoriale a quelle del consulente d'ufficio elide il nesso rispetto ad eventuali errori commessi dall'ausiliario nel compimento delle indagini affidategli».

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna Tizio al pagamento delle spese processuali.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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