Iscrivibile nel r.i. la sentenza che accerta l’inefficacia della cessione di quote societarie

La Redazione
26 Luglio 2023

Il Tribunale di Milano si pronuncia su un contratto di cessione di quote sociali, di cui la società cedente chiedeva l'accertamento di inefficacia, in quanto concluso da un legale rappresentante non legittimato.

È inefficace il contratto di cessione di quote concluso da una società per il tramite di un falsus procurator.

Poiché la legittimazione rappresentativa si pone, accanto allo scambio dei consensi e alla spendita del nome altrui, quale elemento strutturale e come ragione dell'operatività nella sfera giuridica del rappresentato del vincolo e degli effetti che derivano dal contratto concluso in sua vece, il negozio di cessione di quote concluso da un amministratore privo di poteri rappresentativi è manifestamente inidoneo alla produzione di effetti nei confronti della società falsamente rappresentata.

La sentenza di accertamento dell'inefficacia ex art. 1398 c.c. del contratto di cessione di quote sociali può essere iscritta nel registro delle imprese: deve essere avallata un'interpretazione estensiva del sintagma atto di trasferimento contenuto nell'art. 2470 c.c. in un'ottica funzionale alla ratio di trasparenza nella circolazione delle quote di s.r.l.

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