Pubblicata in Gazzetta la legge anti pirateria onlineFonte: L. 14 luglio 2023 n. 93
27 Luglio 2023
Le nuove norme di cui alla legge 14 luglio 2023, n. 93 mirano a contrastare il fenomeno della pirateria online e tutelare il diritto d'autore: dopo la pubblicazione sulla G.U. n. 171 del 24 luglio, entreranno in vigore l'8 agosto 2023. L'art. 2 della l. n. 93/2023 attribuisce all'AGCOM il potere di adottare provvedimenti urgenti e cautelari per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. L'Autorità può inoltre ordinare il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (c.d. top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi e eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Autorità applica la sanzione di cui all'art. 1, comma 31, l. n. 249/1997 (art. 5 l. n. 93/2023). L'art. 3 interviene a livello sanzionatorio con misure per il contrasto della pirateria. In particolare: - all'art. 71-ter l. n. 633/1941 è aggiunta la lettera «h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita»; - l'art. 131-bis c.p. viene integrato con il n. 4-bis secondo il quale «per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge»; - all'art. 174-ter l. n. 633/1941, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1: dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»; dopo la parola: «supporti» sono inserite le seguenti: «o servizi»; al comma 2: dopo la parola «noleggiate» sono inserite le seguenti: «o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1». Le sanzioni previste dal medesimo art. 174-ter, comma 2, l. n. 633/1941 passano invece da euro 1032,00 a euro 5.000. La legge prevede anche campagne di comunicazione e sensibilizzazione (art. 4 l. n. 93/2023).
(Fonte: DirittoeGiustizia.it)
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