Detrazioni d'imposta per sostituzione caldaia “a condensazione”
27 Luglio 2023
La sostituzione di una caldaia, spesso, genera una specifica detrazione d'imposta.
È necessario, tuttavia, rispettare alcuni requisiti ben precisi. Innanzitutto, l'intervento deve consistere nella sostituzione di una caldaia pre-esistente. Sono quindi esclusi dalla detrazione tutti gli interventi che prevedono la messa in opera, ex novo, di una caldaia, in immobili precedentemente sprovvisti.
La nuova caldaia “a condensazione” può beneficiare della detrazione al 50% come intervento rivolto al risparmio energetico effettuato su immobili residenziali. In questo caso si tratterebbe di una detrazione ex art. 16-bis lett. h) TUIR, da inserire nel rigo E41 del modello 730. Sarà inoltre obbligatorio certificare (eventualmente mediante la scheda di produzione) le caratteristiche tecniche della nuova caldaia. Indicativamente, i documenti necessari per poter beneficiare di questa detrazione sono:
In alternativa alla detrazione suddetta, l'intervento di sostituzione della caldaia a condensazione può beneficiare di un'altra tipologia di detrazione fiscale, il cd. “Ecobonus”. In questo caso è necessario verificare le caratteristiche della nuova caldaia installata. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione per gli interventi di installazione di caldaie a condensazione di classe A è pari al 50% del costo sostenuto. Di fatto, quindi, il beneficio fiscale è uguale alla detrazione descritta in precedenza (art. 16-bis Tuir). Gli interventi, invece, di sostituzione di vecchie caldaie con caldaie nuove a condensazione di classe A dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 beneficiano della detrazione d'imposta pari al 65%.
Il cd. “Ecobonus” deve essere indicato nel rigo E61 del modello 730 e necessita della seguente documentazione probatoria:
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