Formazione obbligatoria del dipendente part-time: è equiparata allo straordinario se svolta oltre l'orario di lavoro?

Teresa Zappia
27 Luglio 2023

Se il corso di formazione deve essere seguito durante un orario eccedente quello ordinario ma nei limiti dell'esigibilità da parte del datore, il dipendente non può rifiutarsi.

Può il datore chiedere al dipendente assunto a tempo parziale di svolgere un corso di formazione per un orario eccedente quello ordinario ma nei limiti della esigibilità del lavoro supplementare?

L'obbligo per il datore di assicurare ai dipendenti un'adeguata formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si inscrive nel quadro della più generale disciplina dettata dal D. lgs. n. 81/2008, di cui all'art. 37 pone specificamente a carico del datore l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, dettando una articolata disciplina circa le modalità ed i contenuti di tale obbligo, in particolare stabilendo al comma 12 che tala formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. In ordine all'esigibilità da parte del datore della partecipazione del dipendente, occupato a tempo parziale, ad un corso di formazione che si tenga in orario eccedente quello “normale”, è necessario partire dal dato testuale della normativa rilevante nel caso specifico. L'art. 37, co. 12, prefato si limita a stabilire che la formazione debba avvenire “durante l'orario di lavoro”, senza ulteriori specificazioni.

Nella delimitazione della portata normativa di tale espressione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover considerare, in primis, la definizione di orario di lavoro di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs.n. 66/2003, vigente all'epoca di emanazione del D.lgs. n. 81/2008 e quindi tenuta presente dal legislatore del 2008. Si tratta di una definizione che conferisce all'espressione “orario di lavoro” un significato molto ampio, comprensivo di ogni periodo in cui venga prestata attività di lavoro e anche quello in cui l'attività sia prestata in orario eccedente a quello ordinario o “normale”.

A tale dato testuale è affiancata l'importanza riconosciuta all'adeguata formazione del dipendente, indispensabile a prevenire rischi per la sicurezza e la salute non solo del singolo ma della intera comunità dei lavoratori, nonché dei terzi che vengano in contatto con l'ambiente di lavoro. L'espressione di “orario di lavoro” deve intendersi, pertanto, come comprensiva anche dell'orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale.

Ne consegue che la formazione che venga impartita durante l'orario supplementare esigibile in base alla disciplina negoziale, o in mancanza legale, deve ritenersi conforme alla normativa di riferimento. Entro tali limiti temporali, infatti, diviene il datore può richiedere la collaborazione del dipendente al fine dell'adempimento dell'obbligo formativo.

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