Procedure concorsuali e società di persone

27 Luglio 2023

L'autore chiarisce se, in caso di fallimento di una società di persone, sia possibile per i soci presentare domanda di concordato fallimentare parallelamente alla domanda di concordato della società.

In caso di fallimento di una società di persone i singoli soci possono presentare domanda di concordato fallimentare parallelamente alla domanda di concordato della società?

Esistono tre categorie di società di persone: la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. La loro caratteristica consiste nell'essere tutte fondate sull'intuitus personae - nel senso cioè che le qualità personali dei soci assumono rilevanza decisiva nella loro formazione; nell'avere dimensioni contenute; nella responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali di almeno un socio. Riguardo a questi tipi sociali l'art. 256 CCII, ricalcando il testo dell'art.147 l. fall., prevede che la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Dunque, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, il fallimento (o, meglio, la liquidazione giudiziale) di una società di persone determina per estensione il fallimento dei soci a responsabilità illimitata. E tale estensione vale anche per le società di fatto, come giustamente sottolinea la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, se dopo la dichiarazione di fallimento di una società emerge che la stessa è socia di una società di fatto, il fallimento si estende a quest'ultima e ai suoi soci (Cass. civ, sez. I, 13 febbraio 2023, n. 4404). Conseguentemente, dunque, è ben possibile la presenza concomitante di più concordati: quello richiesto dalla società e quelli richiesti dai soci illimitatamente responsabili (ogni società di persone deve averne almeno uno). L'art. 266 CCII, ricalcando l'art. 153 l. fall., prevede inoltre che, salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.

Secondo la giurisprudenza della suprema Corte è ammissibile la proposta di concordato che preveda la chiusura del fallimento di una società in nome collettivo con esclusione del fallimento di uno dei soci nel rapporto con i suoi creditori personali, tenuto conto della riserva contenuta nell'art. 153, c. 1, l. fall. che nello stabilire l'efficacia, anche nei confronti dei soci, del concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata, fa salvo il «patto contrario», e della previsione, con riguardo all'approvazione della proposta di concordato, contenuta nella prima parte del secondo comma dell'art. 152 stessa legge, di una minoranza di soci contrari al concordato (Cass. civ., sez. I, 23 maggio 1990, n. 4669).

Quanto al concordato del socio, il successivo art. 267 CCII, ricalcando l'art. 154 l. fall., prevede a sua volta che nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti. Secondo autorevole dottrina, posto che il fallimento del socio è autonomo rispetto a quello della società, la proposta di concordato fallimentare può essere presentata indipendentemente dall'esito di un'eventuale proposta di concordato della società (Nigro). Anche se sarebbe inammissibile la proposta di un socio che intenda liberare sia se stesso sia la società, senza che quest'ultima abbia preventivamente deliberato l'approvazione (Trib. Torino 10 giugno 1991). Se la proposta del socio illimitatamente responsabile viene omologata, questi è libero sia nei confronti dei creditori sociali e sia nei confronti dei creditori particolari insinuati nel suo fallimento. Importante dottrina ritiene però che i creditori sociali possano insinuarsi anche in tal caso nei passivi degli altri fallimenti (sia in quello della società sia in quello degli altri soci) per la parte non soddisfatta del loro credito e fino all'integrale pagamento (Pajardi - Memento Pratico, Crisi d'impresa e fallimento, 2023, Giuffrè Francis Lefebvre).

In conclusione, anche dopo l'entrata in vigore del CCII - il quale ricalca, con i dovuti aggiustamenti terminologici, le norme della vecchia legge fallimentare - il fallimento (la liquidazione giudiziale) di una società di persone determina per estensione il fallimento (la liquidazione giudiziale) dei soci a responsabilità illimitata. È quindi possibile la presenza concomitante di più concordati: quello richiesto dalla società e quelli proposti dai soci illimitatamente responsabili. Tale possibilità, oltre che avallata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è prevista in modo espresso dalle norme del CCII (così come era prevista in modo espresso dalle norme dalla Legge fallimentare).



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