Art. 44 CCII: il Giudice nega la proroga per il deposito della documentazione

La Redazione
27 Luglio 2023

Il Tribunale emiliano nega la proroga del termine per il deposito della documentazione ex art. 44 CCII in mancanza dell'allegazione di fatti che siano indipendenti dalla volontà del debitore.

A seguito della presentazione, da parte di una società, di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della proposta e del piano ex art. 44 CCII, il Tribunale di Modena ha concesso un termine per la produzione della suddetta documentazione.

Nel giorno della scadenza del termine, la società ne ha domandato la proroga, adducendo le seguenti ragioni:

  • il prossimo svolgimento di una assemblea per la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore;
  • la necessità di procedere alla ricostruzione della contabilità di magazzino e della contabilità indispensabile alla determinazione del margine per ogni singola commessa, al fine di una più esatta individuazione del risultato prospettico.

Il Tribunale, letta l'istanza, ha richiamato un costante indirizzo della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 31 maggio 2018, n. 13999) secondo il quale “la proroga può essere concessa solo laddove sia correlata a “fatti, indipendenti dalla volontà del debitore, che siano idonei a giustificare il mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione nel termine originariamente concesso”, quali ad esempio “aspetti relativi alla complessità del piano o al sopravvenire di fattori imprevisti” (Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25602).

In particolare, con riferimento all'azione di responsabilità, risulta evidente al Tribunale come la preesistenza delle condotte dell'amministratore non costituisca ex se un fatto imprevisto e sopravvenuto; con riferimento alla necessità di procedere alla ricostruzione della contabilità, rileva il Tribunale che l'istanza “rimanda ad una condizione di precarietà contabile non oggetto di puntuale e doveroso governo…”.

Ritenuto, pertanto, che non ricorrano i giustificati motivi per darvi seguito, il Tribunale ha rigettato l'istanza di proroga per il deposito della proposta e del piano e, per l'effetto, l'istanza di proroga delle misure protettive già concesse ai sensi dell'art. 55 CCII.



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