Delega delle operazioni di vendita: tra risalenti conferme e recenti innovazioni

Pasqualina Farina
19 Gennaio 2024

Le recenti riforme dell'espropriazione forzata hanno ulteriormente potenziato l'istituto della delega al professionista delle operazioni di vendita. Nel presente lavoro, dato atto della ormai capillare funzione normativamente riconosciuta alla delega, anche in relazione alla sua rispondenza agli obiettivi di efficienza, efficacia e rapidità del processo esecutivo, si esamina la natura giuridica della delega, le attività e le responsabilità del professionista, le regole sui tempi della vendita e quelle sugli obblighi formativi.

La natura giuridica della delega: l'orientamento della dottrina

Individuare in maniera chiara la natura giuridica della delega potrebbe sembrare un esercizio di stile, necessario solo per meglio definire un istituto che ha ricevuto costante attenzione dal legislatore delle ultime riforme apportate al terzo libro del c.p.c.. Che si tratti, invece, di una esigenza, pratica e non soltanto “sistematica” lo dimostra il regime della responsabilità del professionista che varia significativamente a seconda che si privilegi la tesi che lo annovera tra gli ausiliari del giudice, ovvero quella che lo definisce come un sostituto del giudice a tutti gli effetti.

La prima impostazione, fondata sull'art. 68 c.p.c., rubricato «altri ausiliari del giudice» qualifica il professionista delegato come un soggetto diverso dal giudice, (ma anche dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario), estraneo all'ordine giudiziario, che non esercita la funzione giudiziaria, ma che, attraverso un atto di nomina, è investito dal giudice dell'esercizio di determinati atti «che egli non è in grado di compiere da sé solo», atti comunque strumentali all'esercizio della giurisdizione (Trisorio-Liuzzi, La responsabilità del professionista delegato alla vendita nell'espropriazione immobiliare, in AA.VV., Studi in onore di Modestino Acone, II, Napoli, 2010, 1481 ss.).

Sul punto è stato, inoltre, precisato che il professionista è un ausiliario sui generis, a causa delle peculiarità che caratterizzano la propria attività: tutti i compiti svolti dal delegato possono, difatti, essere svolti anche dal giudice, tanto che, in mancanza di delega, il secondo comma dell'art. 591-bis c.p.c. li affida al medesimo giudice dell'esecuzione (Oriani, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare (art. 591-ter c.p.c.), in Foro it., 1998, V, 398 ss.).

La seconda impostazione riposa su un assunto completamente diverso.

Il professionista non potrebbe annoverarsi tra gli ausiliari, trattandosi di un vero e proprio sostituto del giudice, che svolge funzioni altrimenti da questi esercitabili ed usufruisce di poteri che in forza della delega, gli sono attribuiti direttamente dalla legge. In altre parole, non si tratta di mere attività di assistenza o di collaborazione subordinata proprie degli ausiliari. Al professionista verrebbe delegata una consistente fetta di giurisdizione; basti al riguardo considerare che gli effetti degli atti compiuti dal professionista sono identici a quelli compiuti dal giudice nell'espropriazione non delegata (Vaccarella, La vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie ‘virtuose', in Riv. es. forz., 2001, 289 ss.).

Il professionista delegato come ausiliario sui generis

La tesi che il professionista delegato costituisce, a tutti gli effetti, un ausiliario del giudice, sia pure sui generis sembra – anche alla luce delle recenti riforme - da preferirsi.

Il legislatore ha escluso che la delega al professionista possa avere ad oggetto i principali provvedimenti che implicano esercizio della giurisdizione in senso stretto e che scandiscono le fasi necessarie della procedura esecutiva, come pure quelle che, più in generale, attribuiscono una rilevante discrezionalità al giudice dell'esecuzione.

Per questa ragione i provvedimenti esclusivi del giudice sono: l'ordinanza di autorizzazione a vendita, la sostituzione del debitore nella custodia e l'ordine di liberazione dell'immobile, la nomina dello stimatore, la determinazione delle forme di pubblicità, la condanna dell'aggiudicatario inadempiente, la revoca della vendita conclusa a prezzo ingiusto o, in alternativa, la pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 587 c.p.c., le decisioni in ordine all'amministrazione giudiziaria, nonché le altre determinazioni di cui all'art. 591 c.p.c..

Anche le scelte sulle modalità di vendita, sulla suddivisione del bene pignorato in più lotti, o sulla rateizzazione sono attività precluse al professionista, in considerazione della rilevante discrezionalità e della ricaduta di tali determinazioni sull'efficienza dell'espropriazione forzata e sulla soddisfazione dei creditori.

Non a caso le potestà oggetto di delega integrano attribuzioni meramente esecutive, come pure attività tipiche dell'ausiliario o del cancelliere, con la sola eccezione dell'aggiudicazione, in forza di quanto prevedono gli artt. 572 e 573 c.p.c.. Senza trascurare che il g.e. conserva un generale ed immanente controllo della regolarità dell'espropriazione a tutela degli interessi delle parti. Muovendo da tali premesse si è, quindi, affermato il principio che il professionista, quale ausiliare, partecipa alla giurisdizione nei limiti di quanto previsto dall'ordinanza di delega ex art. 591-bis c.p.c. ed è, pertanto, privo di legittimazione a contraddire o a prendere posizione sulla fondatezza o meno di una opposizione agli atti esecutivi, da chiunque proposta, ciò costituendo un vulnus alla terzietà dell'ufficio nel suo complesso (Cass. civ., 19 maggio 2022, n. 16219).

Anche dopo le ultime riforme, la ratio dell'istituto della delega si rinviene non solo e non tanto nel tentativo di alleggerire le incombenze del giudice dell'esecuzione, e nella conseguente implementazione delle funzioni degli ausiliari (accanto a quelle del professionista, il riferimento è a quelle del custode e dello stimatore) quanto nel migliorare l'efficienza e la celerità dell'espropriazione diretta e costantemente monitorata, per quello che si dirà meglio infra, dal g.e.

In quest'ottica il legislatore del 2022 ha, difatti, ulteriormente ampliato i compiti del professionista sia in riferimento alla fase della vendita, sia rispetto alla successiva fase di distribuzione, con una precisa determinazione dei tempi entro cui le attività delegate vanno evase, sotto il controllo del g.e.

L'ordinanza di vendita come lex specialis dell'espropriazione

La sequenza delle operazioni delegate è retta dal provvedimento del giudice dell'esecuzione, vale a dire l'ordinanza ex art. 569 c.p.c., intesa come lex specialis di quella determinata espropriazione in riferimento alle modalità, ai tempi e condizioni della vendita.

Il ruolo assolutamente centrale della ordinanza di vendita (e di delega) emerge chiaramente se si considerano le conseguenze della violazione delle condizioni di vendita fissate con l'ordinanza ex art. 569 c.p.c. In questa ipotesi sussiste l'illegittimità derivata dell'atto del delegato, per violazione del provvedimento di delega che costituisce la fonte dei poteri del professionisti e, pertanto, l'illegittimità dell'aggiudicazione, illegittimità che può essere fatta valere da tutti gli interessati, cioè da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore (Cass. civ., 7 maggio 2015, n. 9255). Conseguentemente, anche gli atti di esecuzione compiuti dal professionista in pendenza della sospensione dell'esecuzione, o in violazione di uno specifico provvedimento di divieto del g.e., sono invalidi e tale invalidità non viene meno ex tunc, neanche in caso di successiva revoca del provvedimento di divieto, la quale (sempre che non sia inammissibile per altre ragioni) ha effetti solo per il futuro (Cass. civ., 21 ottobre 2022, n. 31255).

Dalla posizione di ausiliario in senso ampio del professionista delegato deriva, inoltre, il potere di controllo del giudice sulla regolarità delle attività compiute da esercitarsi nelle forme di cui all'art. 591-ter c.p.c. e, ad un tempo, un reciproco obbligo di informativa.

In questo stato di cose, si deve ritenere che la cancelleria dovrebbe comunicare tempestivamente al professionista tutte quelle informazioni che gli sono necessarie per il corretto svolgimento della delega come, ad esempio, l'eventuale sospensione dell'esecuzione, il deposito di istanze di conversione, la rinuncia agli atti, la proposizione di reclami ex art. 591-ter c.p.c., ecc.

Dal proprio canto il professionista delegato può sempre chiedere al giudice chiarimenti sul contenuto della delega, come ad esempio, quelle relative alle domande di partecipazione alla vendita, ovvero all'identificazione del bene, ecc.

Da qui il principio che le disposizioni adottate dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, i termini e, in generale, le condizioni di vendita sono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienza proprie del sistema dell'espropriazione forzata; sicché le parti del procedimento esecutivo hanno pieno interesse a farne valere la violazione mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., senza essere tenuti a dimostrare di aver subito uno specifico pregiudizio (Cass. civ., 8 giugno 2022, n. 18421).

Con l'ordinanza con cui viene delegato ex art. 591-bis c.p.c., il professionista acquista tutti i poteri di direzione necessari al compimento dell'attività delegata in una misura non dissimile da quella dello stesso giudice dell'esecuzione (T. Barcellona Pozzo di Gotto, 25 maggio 2020, in www.ilcaso.it). Da qui il potere del delegato di attribuire al creditore un termine per il pagamento del contributo, ex art. 18-bis, d.P.R. n. 115/2002, per la pubblicazione sul portale delle vendite telematiche, con la conseguenza che, in mancanza, ricorre la fattispecie estintiva ex art. 631-bis c.p.c. (Cass. civ., 14 marzo 2022, n. 8113).

I compiti del professionista delegato

Premesso che la delega e gli atti ad essa conseguenti sono disciplinati dalle regole contenute nell'art. 591-bis c.p.c., il professionista, oltre a provvedere alla pubblicità - salvo non sia stata addossata al custode - ed alla redazione dell'avviso di vendita, attua il contenuto dell'ordinanza di vendita, dall'identificazione degli offerenti, all'esame delle offerte, alla eventuale gara fino all'individuazione dell'aggiudicatario. Va precisato che il luogo di presentazione delle offerte ed il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni di vendita, è solitamente stabilito, ex art. 591-bis, comma 4, c.p.c., nell'ordinanza di vendita, dovendo l'avviso di cui all'art. 570 c.p.c. specificare che tutte le attività da compiersi, ex art. 571 e ss. c.p.c., in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono in realtà eseguite dal professionista delegato presso il suo studio, salvo il luogo diverso individuato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita.

Particolare attenzione merita l'ipotesi in cui la vendita segua le regole della sincrona mista dove le offerte ed i rilanci possono rivestire le forme tradizionali sia, al contempo, quelle telematiche. Si tratta di modalità particolarmente competitiva, perché consente la partecipazione anche a coloro che non vogliono/possono avvalersi delle tecniche telematiche. In questo modo, oltre ad aumentare la platea dei potenziali offerenti, vengono incrementate le attività a carico del professionista delegato. Così, ad es. il professionista informa gli offerenti telematici, ammessi alla gara, dei rilanci effettuati in modalità tradizionale, inserendoli rapidamente nel sistema predisposto dal gestore, per evitare di renderli visibili fuori tempo massimo; ovvero può inserire i rilanci dopo aver bloccato il tempo, facendolo decorrere nuovamente non appena il rilancio è inserito nel sistema, sempre che risulta visibile anche agli offerenti telematici. Discorso più semplice va fatto, invece, per la vendita sincrona dove i rilanci sono compiuti direttamente dai singoli offerenti che partecipano alla gara telematicamente; come pure per quella asincrona, in cui i rilanci sono effettuati solo telematicamente in un lasso temporale predeterminato senza necessità che gli offerenti siano simultaneamente connessi al Portale della vendita, salvo che — nella prassi — la maggior parte dei rilanci è formulata negli ultimi istanti utili, a ridosso della scadenza del termine per offrire.

È bene precisare che il professionista nella vendita di più lotti cessa la liquidazione tutte le volte in cui dalla vendita del primo lotto è conseguita un'aggiudicazione per un importo così elevato da consentire la soddisfazione di tutte le spese ed i crediti vantati dal creditore procedente e da quelli intervenuti, comprensivi di capitale interessi e spese, nel rispetto di quanto stabilisce l'art. 504 c.p.c. sulla cessazione della vendita forzata. Poiché la norma non distingue tra creditori intervenuti tempestivamente e tardivamente, il professionista è tenuto a verificare l'esatto ammontare dell'esposizione debitoria a ridosso della vendita per il calcolo corretto dell'importo a partire dal quale deve disporre la cessazione della vendita dei lotti successivi (P. Farina, Cessazione della vendita forzata. Quale tutela per l'aggiudicatario?, in Riv. es. forz., 2006, 625 ss.).

Una volta individuato il miglior offerente, il professionista redige il verbale delle operazioni di vendita, riportando le circostanze di luogo e di tempo, nonché le generalità delle persone presenti e la descrizione delle attività svolte oltre ad eventuali istanze o episodi di cui ritiene rilevante conservare un riscontro; provvede, quindi, alla dichiarazione di aggiudicazione o all'assegnazione ex art. 573 c.p.c. Il verbale va sottoscritto e versato nel fascicolo della procedura; nell'ipotesi di aggiudicazione per persona da nominare il professionista è comunque tenuto a ricevere od autenticare, nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, la dichiarazione di nomina. In ogni caso il verbale, sottoscritto dal professionista delegato, è esente dalle formalità della registrazione.

Laddove l'aggiudicatario sia risultato inadempiente, il professionista segnala al giudice la circostanza perché provveda, nel rispetto dell'art. 587 c.p.c., alla dichiarazione di decadenza, all'incameramento della cauzione, alla condanna al pagamento della differenza rispetto al minor prezzo successivamente realizzato, rientrando, invece, nei compiti del professionista la fissazione dell'ulteriore esperimento della vendita.

Ancora, il professionista esamina l'istanza di assegnazione ex art. 591 c.p.c. e fissa il termine entro il quale va versato il conguaglio, effettuando di fatto una valutazione non limitata ad un mero controllo formale dei presupposti di cui all'art. 506 c.p.c. (ove l'assegnazione sia stata formulata a favore di terzo, a norma dell'art. 590 bis c.p.c. egli verifica che la regolarità e tempestività dell'indicazione del nominativo  le della dichiarazione del terzo di volerne profittare), in quanto chiamato ad effettuare una prognosi sulla effettività della distribuzione. Ove non accolga l'istanza di assegnazione fissa il termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta, entro il quale possono essere presentate nuove offerte di acquisto senza incanto per un nuovo tentativo di vendita.

Si discute sul momento in cui il professionista dovrebbe informare gli offerenti della presentazione di una o più istanze di assegnazione. A noi pare che, in difetto di una disciplina espressa, la comunicazione vada fornita dopo l'apertura delle buste prima dell'inizio della gara, posto che l'istanza di assegnazione dovrebbe essere sottoposta allo stesso regime di segretezza previsto dall'art. 571 c.p.c. per le offerte nella vendita senza incanto. A ritenere diversamente, si potrebbero determinare distorsioni ed interferenze nella proposizione delle offerte e, quindi, nella successiva aggiudicazione.

Riscontrato il regolare versamento del prezzo il professionista predispone la bozza del decreto di trasferimento successivamente adottato dal giudice dell'esecuzione, cui tale provvedimento è espressamente riservato.

Emesso il decreto di trasferimento, il professionista provvede all'esecuzione di tutte le formalità di trascrizione e volturazione catastale, verificando che non vi siano state nuove trascrizioni od iscrizioni tra il momento del deposito della documentazione ipocatastale e l'emissione del decreto di trasferimento.

Laddove poi la vendita sia andata deserta, esauriti i ribassi stabiliti dall'ordinanza di delega, il professionista delegato rimette gli atti al giudice dell'esecuzione al quale compete decidere sul prosieguo delle operazioni di vendita avendo la possibilità di dare vita ad un nuovo subprocedimento se ritenga di modificare il prezzo, la pubblicità o le condizioni della vendita, ovvero disporre l'amministrazione giudiziaria.

Le nuove attribuzioni del professionista

Il legislatore del 2022 ha ridisegnato l'art. 591-bis c.p.c., riconoscendo la delegabilità al professionista delle operazioni attinenti la vendita c.d. diretta, indipendentemente dall'opposizione dei creditori (v. art. 591-bis, commi 15 e 16). È bene, inoltre, precisare che i professionisti iscritti negli elenchi possono essere altresì nominati anche per le vendite mobiliari a norma dell'art. 534-bis c.p.c., nonché nei procedimenti di divisione ordinaria, stante il richiamo espresso degli artt. 787 e 788, ultimo comma, c.p.c. alla funzione del “professionista”; e nelle procedure di liquidazione disciplinate dal c.c.i.i., laddove il richiamo contenuto nell'art. 216 alla figura del delegato alle vendite potrebbe essere inteso quale riferimento al professionista di cui all'art. 591-bis c.p.c.

Altra innovazione apportata a tale normativa è nel senso che entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita il professionista deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito di tale rapporto, il professionista deposita, inoltre, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente a quelle già riferite.

Il legislatore, sulla falsariga dei rapporti riepilogativi redatti dal curatore per informare il giudice delegato, impone al professionista un puntuale e prolungato onere informativo nei confronti del g.e. che, pur nel silenzio del dato normativo sul contenuto specifico dei suddetti rapporti, non dovrebbe avere ad oggetto solo dati ed informazioni di carattere storico, ma anche e soprattutto di tipo prospettico.

Si aggiunga che tali rapporti vanno depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Per agevolare l'individuazione dei dati rilevanti, i rapporti riepilogativi contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Da qui la conferma della centralità della funzione dello stimatore e dell'importanza di una corretta e rapida individuazione del prezzo base (ma su tale aspetto v. meglio infra) e la necessità che le informazioni arrivino al giudice in maniera lineare, chiara ed uniforme, affinché individui per tempo criticità e patologie per ogni procedura delegata.

Il legislatore ha, inoltre, addossato all'aggiudicatario gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231/2007, con l'innesto di un nuovo comma 3 all'art. 585 c.p.c.; ciò ad evitare che le vendite immobiliari possano essere strumento per il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. L'aggiudicatario è, difatti, tenuto a fornire al professionista tutte le informazioni prescritte dall'art. 22 d.lgs. n. 231/2007; deve cioè dichiarare se è effettivamente il titolare delle somme versate nelle casse della procedura per il saldo prezzo. Dal proprio canto, il giudice emette il decreto di trasferimento, ex art. 586 novellato, comma 1, c.p.c., soltanto dopo l'avvenuta verifica del rispetto di tali obblighi.

Nulla si dice riguardo alle sorti del trasferimento in caso d'inosservanza di tale adempimento.

A ben guardare, in mancanza di una specifica ed espressa normativa che consenta all'ufficio esecutivo di incamerare le somme e/o di disporre la revoca della vendita, il rischio concreto è quello di un'improcedibilità della fase conclusiva della liquidazione. È vero che una volta versate le somme è interesse dell'aggiudicatario conseguire in tempi rapidi il trasferimento del bene e, quindi, fornire la relativa dichiarazione. Ciononostante, ad evitare guasti, sia pure sporadici o poco frequenti, sarebbe stato opportuno prevedere una puntuale disciplina al riguardo.

Va aggiunto che l'estensione in capo all'aggiudicatario degli obblighi di cui al d. lgs. n. 231/ 2007 e la collocazione della nuova previsione nell'ambito dell'art. 586 c.p.c. opera nella vendita forzata immobiliare, indipendentemente dalla modalità adottata per lo svolgimento delle relative operazioni (e quindi sia in quella senza incanto, sia in quella con incanto, in presenza, mista o telematica).

Quanto alla fase distributiva. In base alle preventive istruzioni impartite dal giudice, il professionista si occupa: a) di predisporre il piano di riparto; b) della successiva convocazione delle parti innanzi a sé per l'audizione e la discussione sul progetto; c) della conseguente approvazione, in caso di mancata comparizione o mancata contestazione; d) del pagamento delle singole quote. Sono stati così ridisegnati gli artt. 591-bis, 596,597 e 598 c.p.c., facendo salva in ogni caso la preventiva verifica giudiziale sul progetto di distribuzione elaborato dall'ausiliario (onde apportare le necessarie integrazioni) e ferma restando in capo al g.e. l'attribuzione della decisione sulle controversie distributive.

In breve: come già avveniva in alcuni uffici giudiziari, il delegato predispone direttamente il progetto secondo le istruzioni del giudice e convoca le parti dinanzi a sé per l'approvazione dello stesso.

Si realizza, quindi, una sorta di “biforcazione” del procedimento in base alla condotta tenuta dai creditori e dal debitore una volta che abbiano avuto contezza del piano di riparto. Se gli stessi non compaiono all'audizione dinanzi al professionista o ivi non formulano contestazioni ex art. 512 c.p.c., questi dichiara esecutivo il progetto e paga le quote stabilite. Qualora sorgano contestazioni ex art. 512 c.p.c., il professionista è invece tenuto a rimettere gli atti al giudice dell'esecuzione che decide con ordinanza, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.

I tempi della vendita

Il nuovo art. 591-bis, comma 2, c.p.c. scandisce meglio – come anticipato - i tempi delle attività delegate prevedendo che il g.e., con l'ordinanza di vendita/delega, stabilisca il termine c.d. finale per il completamento delle operazioni delegate e dispone lo svolgimento, entro un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre.

Il legislatore individua, in realtà, due diversi termini. Uno più ampio, finale che coincide con la conclusione di tutte le operazioni delegate, inclusa la fase distributiva, rispetto al quale il giudice ha una notevole discrezionalità; ed uno intermedio, relativo al subprocedimento di vendita che non dovrebbe eccedere un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita/delega. In questa ipotesi, il modello di riferimento è rappresentato dal comma 2 dell'art. 532 c.p.c. per il quale, nella vendita mobiliare a mezzo commissionario, il giudice fissa al massimo tre esperimenti di vendita e un “termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria”; norma quest'ultima già trapiantata dal legislatore nell'art. 216, comma 2, c.c.i.i., per il curatore nelle vendite concorsuali.

In caso di mancato svolgimento dei tre tentativi di vendita nell'anno, nel rispetto delle relative tempistiche (rischio questo che diventa concreto quando la vendita non è telematica o è comunque mista), il delegato può richiedere tempestivamente una proroga al giudice, fermo restando che non sono inficiati da nullità gli atti compiuti oltre il termine accordato per gli stessi. In realtà, se la relazione di stima ha individuato un prezzo adeguato al valore effettivo del bene, anche mediante i correttivi di cui all'art. 568 c.p.c., e la pubblicità regolarmente effettuata, il bene dovrebbe già aggiudicarsi al primo tentativo di vendita (e ciò anche nella vendita non telematica).

Da questa prospettiva, i due rimanenti tentativi dovrebbero presentare carattere meramente eventuale, sempre che il giudice abbia svolto un'attenta analisi dei valori indicati dallo stimatore, al momento della determinazione del prezzo base.

Il giudice provvede alla sostituzione del delegato – dopo averlo sentito – in caso di violazione dei termini e delle direttive impartite, salvo che il professionista dimostri la causa a lui non imputabile. In nessun caso lo sforamento del termine si ripercuote sugli atti compiuti (che restano validi e forieri dei relativi effetti, per ultrattività della delega), finendo per riverberarsi solo sul professionista e, quindi, sulla revoca. Ciò in quanto il professionista è soggetto titolare dei poteri, il cui esercizio gli viene affidato dalla legge e dall'ordinanza del g.e. (in termini, cfr. Cass. civ., 6 dicembre 2022, n. 35855, per cui la violazione dei termini assegnati al professionista ex art. 591-bis c.p.c., per lo svolgimento delle operazioni del processo esecutivo, non preclude la prosecuzione delle attività, che sono processualmente valide anche se svolte tardivamente, non trovando applicazione la disciplina sui termini processuali ex artt. 152 e ss. c.p.c., bensì i principi previsti dalla legge per le attività del giudice, il quale, tuttavia, se il ritardo sia imputabile al professionista, deve tenerne conto ai fini della liquidazione del compenso e della sua eventuale sostituzione).

La natura giuridica della delega e la responsabilità del professionista nella giurisprudenza di legittimità

La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che il professionista delegato vada qualificato come un ausiliare del giudice che, in tale veste, svolge una funzione pubblica, finalizzata alla esatta realizzazione della vendita forzata ed alla certezza dei conseguenti trasferimenti (Cass. civ., 29 gennaio 2007, n. 1887Cass. civ., 19 gennaio 2010, n. 711).

Al riguardo va segnalata la decisione della Suprema Corte che ha riconosciuto, in capo al professionista delegato, il potere di fissare termini vincolanti per i creditori (così Cass. civ., 27 gennaio 2017, n. 2044, secondo la quale il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice o dal professionista). A ben guardare, la conclusione raggiunta dalla Corte non si fonda sulla particolare natura giurisdizionale delle attività compiute dal delegato in sede di predisposizione del progetto di distribuzione, ma tiene conto delle difficoltà pratiche del professionista che per redigere quest'ultimo, anche solo in bozza, deve preventivamente acquisire la «documentazione indispensabile alle ingenti e delicate attività sopra ricordate, strutturate anch'esse in fasi successive, a loro volta fondate proprio sulla tempestiva disponibilità della documentazione da elaborare». In altre parole, la soluzione adottata apporta nuova linfa alla impostazione che il professionista svolga la funzione di un ausiliario sui generis, al quale per la migliore efficienza del processo esecutivo sono attribuite anche funzioni di giurisdizione in senso stretto, purché espressamente contenute nella delega.

Che poi nei confronti del professionista inadempiente, inteso come ausiliario – in senso ampio – del giudice trovino applicazione i profili di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. è espressamente affermato da altra giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 9 febbraio 2016, n. 2511, secondo la quale la differenza tra il prezzo di aggiudicazione di una vendita forzata, successivamente dichiarata nulla per essere stato fissato il prezzo base con provvedimento illegittimo, e quello corrisposto in misura maggiore, all'esito di nuova vendita disposta con prezzo base corretto, non integra un danno ingiusto risarcibile, neppure nei confronti del notaio delegato ex art. 591-bis c.p.c., perché l'illegittimità del primo prezzo esclude l'ingiustizia del maggior esborso dovuto dall'aggiudicatario, che non ha diritto a fruire delle conseguenze, a sé favorevoli, di un illegittimo erroneo provvedimento di fissazione del prezzo).

Dal proprio canto anche la dottrina, che qualifica il professionista delegato alla stregua di un ausiliario in senso ampio o sui generis, sostiene che la responsabilità debba essere costruita secondo il canone stabilito nell'art. 2043 c.c.; fermo restando che in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, il delegato non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave trattandosi di un professionista (Trisorio-Liuzzi, La responsabilità del professionista delegato cit., 1492).

Né, del resto, potrebbero trovare applicazione gli artt. 64 e 67 c.p.c. dedicati alla responsabilità del custode e del consulente tecnico, trattandosi di ausiliari cd. puri del giudice le cui attività sono decisamente diverse da quelle proprie del professionista delegato.

La (diversa) responsabilità del professionista delegato – sostituto del giudice dell'esecuzione

Sotto altro profilo, la dottrina che ha qualificato il professionista delegato come un vero e proprio sostituto del giudice dell'esecuzione ha affermato l'operatività, nei confronti del professionista, della l. 13 aprile 1988, n. 117, in materia di «Responsabilità dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati». Sul punto va subito precisato che tale normativa è composta da regole di carattere sostanziale e processuali.

In forza delle prime la responsabilità è limitata dagli artt. 2 e 3, l. n. 117/1988 al:

a) compimento (o all'omissione) di attività per dolo o colpa grave (e, pertanto, alla i) grave violazione di legge per negligenza inescusabile; ii) affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento; iii) negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti del procedimento);

b) diniego di giustizia, consistente nel rifiuto, omissione o ritardo nel compimento di atti dell' ufficio.

Le regole processuali di tale normativa, che presentano natura particolare, hanno invece ad oggetto un giudizio preliminare di ammissibilità e la legittimazione passiva dello Stato – con conseguente impossibilità di azione diretta verso il magistrato (art. 5 l. n. 117/1988), la non estensione del giudizio negativo al giudice salva l'ipotesi di partecipazione volontaria al giudizio (art. 6 l. n. 117/1988) e, infine, il giudizio di rivalsa (art. 7 l. n. 117/1988).

Di qui l'affermazione di una fondamentale differenza da quanto previsto dalla l. n. 117/1988 per i magistrati, perché nei riguardi del professionista delegato dovrebbero applicarsi le sole norme di diritto sostanziale. Non così per quelle di carattere processuale perché le esigenze di terzietà ed imparzialità del professionista sono salvaguardate dall'applicazione dell'art. 51 c.p.c. in materia di ricusazione; nonché per la oggettiva difficoltà di configurare, nell'ambito dell'espropriazione forzata immobiliare, delegata a professionisti, un'azione diretta contro lo Stato, come pure l'intervento nel relativo giudizio e l'azione di rivalsa avverso il professionista delegato (Vaccarella, La vendita forzata immobiliare cit., 290 ss.).

La responsabilità penale del professionista delegato

Quanto alle responsabilità penali in cui può incorrere il professionista delegato, occorre muovere dall'art. 357, comma 1, c.p., in forza del quale sono pubblici ufficiali i soggetti che «esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Da tale assunto consegue che il professionista è responsabile penalmente per i reati tipici dei pubblici ufficiali.

Segnatamente possono configurarsi nei confronti del professionista i reati di cui agli artt. 476 ss. c.p., vale a dire quelli che hanno ad oggetto la cd. falsità in atti, indipendentemente dal rilievo che si tratti di falso materiale o ideologico (come ad esempio l'art. 479 c.p., in materia di falsa attestazione della certezza circa l'identità personale delle parti; ovvero falsa attestazione relativamente a fatti o atti giuridici avvenuti in presenza del pubblico ufficiale).

Va, inoltre, considerato che il professionista delegato può rispondere del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., che si realizza quando nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, in violazione di norma di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca un danno ingiusto ad altri. Analogamente, a tutela del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, il professionista risponde del reato di rivelazione dei segreti d'ufficio ed utilizzazione degli stessi ai sensi dell'art. 326 c.p..

Resta da dire che si configura il reato di peculato ex art. 314 c.p., ogni volta che il professionista si appropri delle somme corrisposte dall'aggiudicatario (Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2007). E che laddove il professionista non compia le operazioni delegate nei tempi scanditi dal giudice dell'esecuzione, per un verso può configurarsi il reato di rifiuto o omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p., per altro verso il giudice dell'esecuzione può disporre, ex art. 591-bis, ult. comma, c.p.c., la revoca, salva l'ipotesi che il mancato rispetto dei termini sia dipeso da cause non imputabili.

Guida all'approfondimento

Oltre alla giurisprudenza ed alla dottrina richiamate nel testo si rinvia, per approfondimenti, ai seguenti contributi.

A. Di Feo, La delega delle operazioni di vendita , in La vendita immobiliare forzata, a cura di L. Iannicelli, C. Mancuso, A. Musio, Milano 2020, 463 ss.;

E. Fabiani, Dalla delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata alla delega di giurisdizione in genere, in in Giusto proc. civ., 2016, 161 ss.;

P. Farina, L'ennesima espropriazione immobiliare «efficiente» (ovvero accelerata, conveniente, rateizzata e cameralizzata) , in Riv. dir. proc., 2016, 135 ss.;

Id. , L'ultima sistemazione dell'esecuzione forzata: una prima lettura della nuova normativa , in Riv. esec. forz . , 2022, 1119 ss.;

G. Felloni, Regime dei provvedimenti e responsabilità dei professionisti dell'esecuzione immobiliare , in Riv. es. forz., 2022, 1140 ss.

L. Iannicelli, P ubblicità sul portale delle vendite pubbliche ed estinzione del processo esecutivo , in Riv. dir. proc., 2016,1583 ss.;

G. Miccolis, L'esecuzione forzata nella riforma che ci attende , in Questione Giustizia , 3, 2021, 112 ss.;

F. Vigorito, Gli interventi sul processo esecutivo previsti dal ddl delega 1662/XVIII collegato al “piano nazionale di ripresa e resilienza”, in Questione giustizia, 3, 2021, 127 ss.;

S. Vincre, Le riforme dell'esecuzione forzata dell'estate del 2015, in Riv. dir. proc., 2016, 439 ss.

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