Delega delle operazioni di vendita

28 Luglio 2023

La normativa disciplinatrice della delega delle operazioni di vendita è dettata dall'art. 591-bis c.p.c., il cui testo è stato da ultimo rivisitato dal d.lgs. n. 149/2022 di riforma del processo civile. La disposizione conferisce al giudice un potere discrezionale particolarmente rilevante
Inquadramento

L'istituto della delega delle operazioni di vendita è stato introdotto dalla l. n. 302/1998 che ha attribuito al giudice dell'esecuzione la facoltà di demandare dette operazioni ai notai.

Il d.l. n. 35, conv. dalla l. n. 80 /2005 e poi la l. n. 263/2005 hanno consentito di delegare non soltanto notai, ma anche altri professionisti, quali gli avvocati ed i dottori commercialisti, e hanno esteso il contenuto dell'incarico alla vendita con modalità diverse da quelle dell'incanto (MIiele, Ghedini, 127 e ss.).

La successiva novella di cui al d.l. n. 83/2015, convertito con modificazione dalla l. n. 132/2015, ha fatto della delega delle operazioni di vendita la modalità tipica di liquidazione dei beni pignorati soprattutto se di natura immobiliare, che può non essere disposta nei soli casi in cui il giudice, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

In evidenza

La delega al professionista delegato, in seguito alla novella del 2015, è diventata la modalità principale che deve essere disposta dal giudice per la liquidazione dei beni pignorati soprattutto di natura immobiliare.

Il giudice, nel momento in cui decide di non disporre la delega delle operazioni di vendita al professionista delegato deve motivare sull'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita e sugli interessi delle parti a tutela dei quali assume il provvedimento di procedere direttamente alle operazioni di vendita.

La normativa disciplinatrice della delega delle operazioni di vendita è dettata dall'art. 591-bis c.p.c., il cui testo è stato da ultimo rivisitato dal d.lgs. n. 149/2022 di riforma del processo civile. La disposizione conferisce al giudice un potere discrezionale particolarmente rilevante, il cui esercizio non è necessariamente legato a circostanze oggettive o fondato su specifiche esigenze di tutela delle parti. Si è voluto infatti, con l'affidare a terzi attività non strettamente giurisdizionali, superare quelle che erano emerse come le maggiori criticità del procedimento esecutivo immobiliare: da un lato, i lunghi tempi di durata della procedura; dall'altro, il progressivo appesantimento del carico giudiziario.

La natura divenuta ordinaria e corrente della delega delle operazioni di vendita è stata prevista sia nell'ambito dell'espropriazione immobiliare dall'art. 591-bis c.p.c., sia in quello delle espropriazioni mobiliari dall'art. 534-bis c.p.c..

Quando, nell'espropriazione immobiliare, il creditore deposita la documentazione richiesta quale corredo dell'istanza di vendita il giudice nomina un custode per i beni pignorati che sostituisce nella funzione dii custodia il debitore (costituito come custode dal momento del pignoramento). La scelta deve cadere su uno dei soggetti iscritti nell'apposito elenco dei professionisti abilitati ad assumere l'incarico, di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.; spettano al custode la conservazione, l'amministrazione dei beni e la collaborazione con l'esperto nominato per la stima degli immobili. Compete altresì al custode la liberazione dei beni nei casi in cui lo dispone la legge o lo ordina il giudice. La nuova normativa, dunque, prevede tre soggetti che coadiuvano nelle attività esecutive: l'esperto, il custode e il delegato alle operazioni di vendita. La prassi si era formata nel senso dell'affidamento della custodia e della vendita ad un medesimo professionista, per comprensibili ragioni di economia e di praticità.

Il professionista delegato

La dottrina aveva espresso opinioni difformi per quanto riguarda la veste giuridica assunta con l'incarico dal professionista che viene delegato a compiere le operazioni di vendita. Si discuteva se questi fosse da considerare uno degli ausiliari cui si riferisce, in genere, l'art. 68 c.p.c. oppure se fosse da inquadrare nella figura del sostituto del giudice, in conseguenza dei poteri di iniziativa connessi all'incarico.

In proposito va considerato che il notaio e gli altri professionisti cui è rivolta la delega non svolgono una attività subordinata al giudice e di mero complemento nell'acquisizione di elementi utili al processo, come avviene quando al notaio è chiesto un estratto di registrazioni o di contabilità. Costoro svolgono, invece, tutte le attività comprese in una intera fase della procedura esecutiva, quella che intercorre tra l'udienza di fissazione della vendita e la distribuzione ai creditori della somma ricavata. La delega comprende poteri di decisione finalizzati allo svolgimento delle operazioni ed alla risoluzione delle difficoltà pratiche che insorgono, ove non si debba ricorrere al giudice. Ne segue che l'attività delegata non è neppure strumentale a quella del giudice, o del cancelliere, né accessoria ad esse, ma sostitutiva di quella istituzionale del giudice e del suo cancelliere.

Deve dunque concordarsi nel considerare il professionista delegato un sostituto del giudice. Egli agisce per il compimento di attività che sono quelle stesse che competerebbero al giudice, in una funzione di complementarità per la quale ciascuno di questi organi svolgono una parte del procedimento. Alcuni Autori avvicinano la figura del professionista delegato a quella del curatore nel fallimento, nella cui procedura giudice e curatore svolgono operazioni che si completano a vicenda in vista di un comune risultato.

Si è discusso inoltre in dottrina se la responsabilità civile si configuri in termini di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., oppure rientri nell'alveo di quella contrattuale.

Con riguardo alla responsabilità contrattuale, è stato affermato che il professionista delegato, pur acquisendo con l'incarico la veste di pubblico ufficiale, resta un soggetto privato che svolge un'attività professionale ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c., con la conseguenza che la delega instaura un rapporto analogo a quello che nasce dal contratto d'opera professionale.

La giurisprudenza di merito ha affermato che il professionista delegato è un ausiliario del giudice e che in tale veste svolge una funzione pubblica finalizzata all'esatta esecuzione della vendita forzata e che nello svolgimento di tale incarico deve operare con la diligenza qualificata richiesta dalla funzione ai sensi dell'art. 1176 c.c.. Si è in contrario osservato che la norma citata riguarda l'adempimento di obbligazioni, situazione che non sembra sussistere a proposito di una delega giudiziale a compiere attività.

La Corte di cassazione ha, da parte sua, dichiarato che il professionista delegato è un ausiliario del giudice e che in tale qualità partecipa alla giurisdizione nei limiti di quanto previsto dall'ordinanza di delega ex art. 591-bis c.p.c. Per tale ragione egli è privo di legittimazione a contraddire o a prendere posizione sulla fondatezza o meno di una opposizione agli atti esecutivi, da chiunque proposta, ciò costituendo un "vulnus" alla terzietà dell'ufficio nel suo complesso (Cass. III, ord. n. 16219/2022).

La scelta del professionista delegato e la revoca

Il giudice può delegare i notai, gli avvocati ed i dottori commercialisti e gli esperti nelle professioni contabili.

Condizione per ricevere la delega è che il professionista si sia iscritto nell'elenco degli avvocati, dei commercialisti e dei notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali. L'art. 179-ter disp. att. c.p.c. disciplina compiutamente le condizioni richieste per l'iscrizione, i requisiti e la durata dell'iscrizione stessa. A sua volta il successivo art. 179-quater regola la distribuzione degli incarichi finalizzata ad assicurare una sufficiente rotazione.

Il notaio deve avere sede preferibilmente nel circondario del Tribunale competente per l'esecuzione forzata.

Non è necessario che la sede assegnata al notaio sia all'interno della circoscrizione dell'ufficio giudiziario, ma è preferibile; ciò consente di delegare le operazioni di vendita anche a notai la cui sede non si trova nel circondario del Tribunale (Soldi, pag. 915 e ss.).

Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli elenchi distinti per circondari dei notai che si sono dichiarati disponibili a provvedere alle operazioni di vendita degli immobili.

Non avendo gli altri professionisti la sede, come i notai, ogni triennio i presidenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili comunicano al presidente del Tribunale gli elenchi dei professionisti che si sono dichiarati disponibili a ricevere le deleghe.

La comunicazione degli elenchi al presidente del Tribunale, che da annuale è diventato triennale per tutte le professioni, deve contenere, quanto ai soli avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, schede redatte dal singolo professionista, che rappresentino le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali (art. 179-ter disp. att. c.p.c.).

Nell'attuale sistema, il giudice sceglie il professionista cui delegare le operazioni di vendita combinando i tre criteri indicati dagli artt. 179-ter e 179-quater disp. att. c.p.c.: l'assenza di danno per l'amministrazione della giustizia; equanimità nella distribuzione degli incarichi tra i professionisti; esperienza e competenza del professionista.

Sulla corretta applicazione di tali criteri vigila il presidente del Tribunale, il quale ha a disposizione oltre agli elenchi dei professionisti, il registro pubblico delle deleghe conferite e dei compensi pagati, il quale è tenuto dal cancelliere.

Il professionista che ha dato la disponibilità ad accettare la delega, domandando l'iscrizione nell'elenco, non può rifiutare l'incarico, salvo ricorra un giusto motivo di astensione, come previsto dall'art. 68, comma 1, c.p.c.

Il professionista delegato può essere sostituito per il mancato rispetto dei termini e delle direttive impartite per lo svolgimento delle operazioni di vendita stabilite dal giudice nell'ordinanza a norma dell'art. 591-bis c.p.c.

Al termine di ogni semestre, a seguito della revoca di una o più deleghe per le cause indicate, il presidente del Tribunale cancella il professionista dall'elenco e, quale ulteriore sanzione, il professionista cancellato non può essere reinserito nell'elenco nel triennio in corso alla data del provvedimento di revoca ed in quello successivo (art. 179-ter, ultimo comma, disp. att. c.p.c.).

L'ordinanza di delega

La delega al professionista, nella struttura del processo esecutivo delineata come una successione di fasi autonome l'una dall'altra che progrediscono sino alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita, si inserisce nella fase della vendita.

La delega viene conferita, di regola, con l'ordinanza pronunciata nel contesto dell'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.

Con lo stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni di vendita (che può essere prorogato ove ne ricorrano ragioni giustificatrici). Gli atti compiuti dal professionista delegato dopo la scadenza del termine finale sono considerati comunque validi ed efficaci per ultrattività della delega e non già invalidi perché posti in essere da un soggetto privo di poteri.

In evidenza

Il contrasto sorto soprattutto tra i giudici di merito sembra essere stato risolto definitivamente nel senso che tutti gli atti che il professionista delegato compie quando il termine finale della delega è scaduto sono sia validi, sia efficaci.

Ciò in applicazione del principio della ultrattività delle operazioni di delega, in applicazione del quale il professionista delegato è soggetto titolare dei poteri, il cui esercizio gli viene affidato dalla legge e dall'ordinanza del giudice delle esecuzioni.

L'ordinanza di delega stabilisce inoltre le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c. ed il luogo in cui si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto; indica le modalità da osservare per il versamento della cauzione, perla presentazione delle offerte, per lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi esso sia stato disposto, per l'incanto; dispone, infine, forme e tempi peril pagamento del prezzo.

A seguito della digitalizzazione del processo anche le vendite nell'espropriazione forzata sono state assoggettate a norme particolari. L'art. 161-ter disp. att. c.p.c. rimanda per l'effettuazione della vendita al rispetto delle regole appositamente stabilite con decreto del Ministro della giustizia 24 febbraio 2015, n. 32; l'art. 161-quater disp. att. c.p.c. descrive le formalità per l'effettuazione della pubblicità degli avvisi di vendita mediante pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e l'art. 173-quater disp. att. c.p.c. indica le modalità di redazione degli avvisi.

La Corte di Cassazione, in tema di vizi del procedimento esecutivo, ha affermato che il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, secondo lo schema proprio del processo di cognizione, bensì come una successione di subprocedimenti, ossia in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Tale autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente, comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dalla ordinanza di autorizzazione della vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo, mediante opposizione agli atti esecutivi proponibile anche dopo che detta ordinanza è stata pronunciata o d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. Questa è una deroga all'espresso dettato dell'art. 569 c.p.c., solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante, di per sè non preclusiva del conseguimento dello scopo del processo, deve essere eccepita con opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. U., 27 ottobre 1995, n. 11178).

La delega parziale

I vari Tribunali hanno fatto ricorso alla delega parziale, nel passato, quando le procedure erano già incardinate da tempo ed era stato già determinato il valore del bene o si erano già effettuate più vendite andate deserte (Fontana, Vigorito, pag. 437).

La delega parziale è considerata ammissibile perché si ritiene che l'art. 591-bis c.p.c. configura il contenuto massimo delegabile e non già il contenuto obbligatorio.

Quest'ultima, peraltro, si reputa anche adattabile alle diverse competenze specifiche del professionista delegato.

In dottrina si è anche parlato di delega frazionata nelle forme sincronica e diacronica.

Si ha la prima quando il giudice delega le operazioni di vendita a più professionisti; si ha la seconda quando il giudice delega singole operazioni in momenti successivi a più professionisti.

I compiti del professionista delegato

Il professionista delegato provvede:

  • alla determinazione del valore dell'immobile , tenuto anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice a norma dell'art. 568, comma 1, c.p.c.;
  • alla pubblicità degli avvisi e della vendita;
  • a deliberare sull'offerta se questa è unica (art. 572 c.p.c.);
  • ad effettuare l'incanto e l'aggiudicazione;
  • a ricevere ed autenticare la dichiarazione dell'avvocato rimasto aggiudicatario per persona da nominare, ex art. 583 c.p.c.;
  • sulle offerte in aumento di quinto dopo l'incanto, a norma dell'art. 584 c.p.c.;
  • sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli artt. 587, 590 e 591 c.p.c.;
  • alla fissazione degli ulteriori esperimenti di vendita dopo un tentativo infruttuoso, senza necessità di ritrasmettere il fascicolo al giudice dell'esecuzione;
  • ad autorizzare l'espromissione del debitore con l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art. 508 c.p.c.;
  • sul versamento del prezzo da parte del creditore ipotecario o dell'aggiudicatario assuntore del debito ipotecario nell'ipotesi di cui all'art. 585, comma 2, c.p.c.;
  • alla redazione della bozza del decreto di trasferimento ed all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto stesso;
  • alla sua comunicazione alla pubblica amministrazione negli stessi casi in cui si comunicano gli atti volontari di trasferimento;
  • all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti alla pronuncia del decreto di trasferimento da parte del giudice;
  • alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, affinché provveda ai sensi dell'art. 596 c.p.c.

In particolare, il professionista provvede alla redazione dell'avviso di vendita avente il contenuto indicato dall'art. 576 c.p.c.; nell'avviso si informa che tutte le attività che, a norma dell'art. 576 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, vengono effettuate dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel diverso luogo da lui indicato o cristallizzato nell'ordinanza di vendita; il professionista formerà l'avviso di vendita sulla base delle risultanze processuali ricavabili dal fascicolo dell'esecuzione. Le offerte sono effettuate con modalità telematiche.

Il professionista garantisce la riservatezza delle istanze di partecipazione e, in occasione della vendita, provvede alla redazione del verbale, dando atto delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali la stessa si svolge, delle generalità delle persone ammesse e delle attività svolte.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice nell'ordinanza di delega.

Dopo l'aggiudicazione, se il prezzo non è versato nel termine stabilito nell'ordinanza di delega e ripetuto nell'avviso di vendita, il delegato ne dà tempestivo avviso al giudice trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, il professionista predispone il decreto di trasferimento, che trasmette senza ritardo al giudice dell'esecuzione insieme al fascicolo.

Al decreto di trasferimento va allegato, se previsto, il certificato di destinazione urbanistica che risulta dal fascicolo processuale, indipendentemente dalla sua validità annuale, e quello aggiornato, che va sempre acquisito.

Il professionista provvede, infine, all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla sua comunicazione alla pubblica amministrazione negli stessi casi in cui si comunicano gli atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti alla pronuncia del decreto di trasferimento da parte del giudice. Se è disposta la vendita diretta (art. 569-bis c.p.c.), il professionista delegato riscuote il prezzo e compie le operazioni di distribuzione del ricavato mediante redazione del progetto.

Determinazione e liquidazione dei compensi

Il diritto al compenso del professionista è disciplinato dall'art. 179-bis disp. att. c.p.c., il quale prevede che il Ministro della Giustizia ogni tre anni, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Consiglio Nazionale Forense ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, stabilisce i compensi dovuti ai professionisti per le operazioni di vendita dei beni immobili.

Il decreto è emanato dal Ministro della Giustizia di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Ministero della Giustizia con il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24-2-2016 e in vigore dal 10 marzo 2016 ha emanato il "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile." Il provvedimento è poi stato aggiornato con d.m. n. 104 del 2020.

Al Professionista Delegato spetta il compenso in base all'attività svolta, che viene indicata suddividendo in 4 le fasi del processo di espropriazione immobiliare delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c.: 1) fase che inizia con il conferimento incarico e sino alla redazione dell'avviso di vendita; 2) fase dalla redazione dell'avviso vendita e sino all'aggiudicazione o assegnazione; 3) fase di trasferimento della proprietà; 4) fase di distribuzione della somma ricavata. Il decreto ministeriale affida al Giudice dell'Esecuzione un'ampia discrezionalità nella liquidazione del compenso.

Essendo i delegati ausiliari del giudice, ex art. 53 disp. att. c.p.c., la liquidazione del compenso costituisce espressamente titolo esecutivo a favore del professionista, ex art. 179-bis, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..

Se è pacifico che il compenso va considerato come spesa della procedura, è discusso se la parte non posta a carico dell'aggiudicatario vada inserita nel progetto di riparto come spesa in prededuzione o come spesa anticipata dal procedente.

Se, infatti, nella sostanza nulla cambia (ben potendo il compenso in questione essere prelevato direttamente dall'attivo), dal punto di vista formale e contabile la questione pone problemi: ove, infatti, si opti per la tesi della prededuzione, non è chiaro nei confronti di chi debba essere emessa la fattura (Tribunale, debitore o procedente).

La prassi è quella di liquidare il compenso a carico del procedente per poi prelevarlo dall'attivo (in quanto si tratta di mera partita di giro) come se fosse una spesa in prededuzione con emissione di fattura nei confronti del creditore che ha anticipato le spese di procedura.

In caso di estinzione della procedura per rinuncia o inattività delle parti, il giudice provvede alla liquidazione del compenso spettante al professionista delegato, che va posto a carico del procedente, salva diversa pattuizione fra le parti.

Il decreto di liquidazione è impugnabile, secondo i giudici di legittimità, con l'opposizione prevista dall'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di liquidazione disposta a favore di un ausiliario di un giudice e non con il reclamo previsto dall'art. 591-ter c.p.c. , pure richiamato dall'art. 5, comma 3, del d.m. n. 313 del 1999 (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2007, n. 1887).

Professionista delegato e giudice: reclami

L'art. 591-ter c.p.c. disciplina il rapporto tra professionista delegato e giudice. Le disposizioni in proposito sono state modificate dal d.lgs. n. 149/2022 di riforma del processo civile.

Il giudice dell'esecuzione ha un controllo pieno del giudice su ogni passaggio della procedura, confermato dalla sua titolarità dell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile, dal suo potere di sostituire il delegato per i suoi inadempimenti nonché dal potere di convocare le parti, quando lo ritiene necessario, ai sensi dell'art. 485 c.p.c.

II professionista, d'altronde, quale delegato del giudice, può risolvere le questioni, i problemi, le difficoltà che incontra nella delega e, pur in presenza di controversie e contestazioni delle parti, può dirimerle lui stesso.

Se nel corso delle operazioni sorgono difficoltà il professionista può rivolgersi direttamente al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Il provvedimento non è impugnabile, a differenza di quanto era disposto in passato. Trattandosi di risolvere questioni di tipo pratico, organizzativo e di fatto non vi sarebbe neppure il tempo per proporre un reclamo ed averne una decisione, a sua volta impugnabile.

Avverso gli atti del professionista delegato è invece ammesso il reclamo delle parti e degli interessati. Gli atti in questione contengono in maggiore o minore misura decisioni e sono conseguenti a scelte: questa situazione giustifica il diritto alla difesa mediante l'impugnazione. Il reclamo è presentato in forma di ricorso al giudice dell'esecuzione ed è deciso con ordinanza; avverso l'ordinanza è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi. La giurisprudenza ha escluso che si possano impugnare direttamente gli atti del professionista delegato con uno strumento diverso dal reclamo al giudice dell'esecuzione (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2006, n. 14707).

Il procedimento di reclamo è incidentale, nel senso che s'inserisce nel processo esecutivo all'interno della fase delle operazioni delegate al professionista. Esso non sospende, di per sé, le operazioni di vendita, salvo che, concorrendo gravi motivi, non la disponga il giudice. E' disposto un termine di decadenza: il ricorso va presentato nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza.

Legittimati attivi sono tutte le parti del processo esecutivo e, quindi, i creditori (quello procedente e quelli intervenuti), il debitore esecutato, il terzo assoggettato all'espropriazione, nonché gli interessati, quali l'offerente all'incanto, l'aggiudicatario provvisorio e l'offerente in aumento del quinto.

Il giudice dell'esecuzione, investito del reclamo, dispone la comparizione delle parti e provvede con ordinanza.

È legittimato a proporre il reclamo previsto dall'art. 591-ter c.p.c. anche chi sia interessato a contestare il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione impartisce istruzioni al professionista delegato prima che le istruzioni reputate erronee od inopportune siano eseguite, con la conseguenza che, in mancanza, è inammissibile il reclamo stesso una volta che le istruzioni abbiano esaurito la loro funzione, restando, tuttavia, impregiudicata la facoltà di qualunque interessato di proporre, per l'eventuale illegittimità derivata, reclamo avverso gli atti successivi ovvero opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2011, n. 8864).

Riferimenti
  • L. Russo, sub art. 591-bis, in AA.VV., Il codice delle esecuzioni, diretto da Auletta, Giordano, Leuzzi, Milano, 2022.
  • F. Bartolini, Esecuzioni immobiliari, Milano, 2016;
  • P. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, XVI ed., Giuffrè, 2023;
  • C. Miele e A. Ghedini, La delega ai professionisti delegati, in Le nuove esecuzioni immobiliari, Padova, 2006;

Riferimenti normativi

Sommario