L'amministrazione della giustizia è soggetto legittimato a richiedere le imposte sugli atti giudiziari
31 Luglio 2023
A tale conclusione si perviene sulla base dell'art. 208 del richiamato d.P.R. 115/2002, che attribuisce la gestione delle attività connesse alla riscossione delle entrate (anche di natura tributaria) disciplinate dallo stesso testo normativo all'ufficio (recupero crediti) presso il magistrato il cui provvedimento è passato in giudicato o è divenuto definitivo, previsione normativa che si raccorda, da un lato, alla formulazione dell'art. 3, co. 1, lett. g), secondo cui per “ufficio” s'intende “l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione, in ogni caso, dell'ufficio finanziario”, e, dall'altro, con le disposizioni dell'art. 73, norma secondo la quale, una volta che il funzionario addetto all'ufficio giudiziario abbia trasmesso il provvedimento soggetto ad imposta di registro (art. 10, lett. c), d.P.R. 1986, n. 131), l'ufficio finanziario ha il solo compito di comunicare all'Amministrazione giudiziaria gli estremi di protocollo e di registrazione (v. Cass. 2015, n. 5966). |