L'amministrazione della giustizia è soggetto legittimato a richiedere le imposte sugli atti giudiziari

La Redazione
31 Luglio 2023

Nel caso di cartella di pagamento dell'imposta di registro dovuta su un'ordinanza che aveva definito un procedimento civile, cartella derivante da iscrizione a ruolo effettuata da Equitalia Giustizia s.p.a. per conto dell'Amministrazione della giustizia, titolare del credito erariale messo in riscossione è solo l'Amministrazione della giustizia perché, pur avendo l'Agenzia delle entrate una competenza generale in materia di gestione dei crediti tributari erariali, da tale competenza risultano escluse, per legge, le funzioni di gestione dei crediti tributari assegnate ad altri organi fra le quali rientrano anche quelle riguardanti i crediti disciplinati dal T.U delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

A tale conclusione si perviene sulla base dell'art. 208 del richiamato d.P.R. 115/2002, che attribuisce la gestione delle attività connesse alla riscossione delle entrate (anche di natura tributaria) disciplinate dallo stesso testo normativo all'ufficio (recupero crediti) presso il magistrato il cui provvedimento è passato in giudicato o è divenuto definitivo, previsione normativa che si raccorda, da un lato, alla formulazione dell'art. 3, co. 1, lett. g), secondo cui per “ufficio” s'intende “l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione, in ogni caso, dell'ufficio finanziario”, e, dall'altro, con le disposizioni dell'art. 73, norma secondo la quale, una volta che il funzionario addetto all'ufficio giudiziario abbia trasmesso il provvedimento soggetto ad imposta di registro (art. 10, lett. c), d.P.R. 1986, n. 131), l'ufficio finanziario ha il solo compito di comunicare all'Amministrazione giudiziaria gli estremi di protocollo e di registrazione (v. Cass. 2015, n. 5966).

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