Sul rapporto tra recidiva reiterata e recidiva semplice: la parola alle Sezioni Unite

Mattia Di Florio
31 Luglio 2023

Ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale?
Massima

Non è illegittima l'applicazione della recidiva reiterata senza una previa dichiarazione di recidiva semplice: è condizione sufficiente che l'imputato, al momento della consumazione del reato, sia gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi espressivi di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.

Il caso

Con sentenza del 29 gennaio 2021, il Tribunale di Ancona condannava due imputati per il reato di furto aggravato dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquiennale, avendo entrambi i soggetti già riportato precedenti condanne. La Corte d'Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado. Avverso quest'ultima sentenza, uno dei due imputati ricorreva in Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sulla recidiva, in ordine alla possibilità di configurare la contestata recidiva reiterata, nonostante la recidiva semplice non fosse stata oggetto delle condanne precedenti. Secondo il ricorrente, l'aumento di pena per effetto della recidiva reiterata non era stato motivato con riguardo all'espressività di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del reato giudicato dalla Corte territoriale, tanto più considerato che l'assenza di una precedente condanna per fatti aggravati dalla recidiva induceva a ritenere che la stessa fosse stata esclusa in quelle sedi.

Con ordinanza del 13 settembre 2022 la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, investita della decisione sul ricorso, rilevava un contrasto sulla questione dedotta dal ricorrente tra un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, relativa alla configurabilità della recidiva reiterata in mancanza di una precedente condanna per fatto aggravato dalla recidiva semplice (v. Cass. pen., n. 26170/2022; Cass. pen., n. 11522/2022; Cass. pen., n. 21770/2021; Cass. pen., n. 21451/2019; Cass. pen., n. 24159/2008), e talune pronunce per le quali sarebbe esclusa l'applicazione della recidiva reiterata nel caso in cui la recidiva semplice non sia stata in precedenza ritenuta per la mancanza del presupposto dell'anteriorità del passaggio in giudicato della condanna per il reato precedente (v. Cass. pen., n. 35159/2022; Cass. pen., n. 15591/2021).

Alla luce del predetto contrasto giurisprudenziale, la Corte di cassazione rimetteva la questione alle Sezioni Unite, formulata nei seguenti termini: «Se, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale».

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice».

La questione

La questione sollevata dallaQuinta Sezione penale della Corte di cassazione attiene al rapporto della recidiva reiterata con la recidiva semplice. Posto che la recidiva costituisce una circostanza aggravante che provoca un aumento di pena per effetto della maggiore colpevolezza e pericolosità del reo (art. 99 c.p.), è possibile applicare la recidiva reiterata, con l'ulteriore aggravio della pena e del divieto di bilanciamento delle attenuanti (art. 69, comma 4, c.p.), anche in assenza di un precedente accertamento giudiziale della recidiva semplice?

Secondo la Sezione rimettente, l'indirizzo maggioritario che propende per la soluzione affermativa, deve essere superato alla luce della giurisprudenza costituzionale e di talune pronunce di legittimità che hanno ridisegnato l'istituto della recidiva non più corrispondente ad uno status soggettivo determinato solo dalla formale ricaduta nel reato, ma come tale da comprendere anche il presupposto della significatività nel nuovo reato in termini di maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere e pericolosità dell'imputato.

Questa evoluzione giurisprudenziale si rivela incompatibile con il mantenimento del citato indirizzo maggioritario in tema di recidiva reiterata, ove attribuisce alla qualità di recidivo espressa nell'art. 99, comma 4, c.p., in quanto sintesi delle varie figure dell'istituto disciplinate dai commi precedenti (recidiva semplice, recidiva aggravata), il contenuto proprio di un soggetto nei confronti del quale non sia unicamente intervenuta una sentenza di condanna, ma sia stata altresì valutata la ricorrenza degli elementi anche sostanziali della recidiva, ciò implicando un'affermazione giudiziaria della relativa fattispecie aggravatrice. Inoltre, il criticato orientamento maggioritario finisce per conferire alla recidiva reiterata connotazioni di obbligatorietà e rigido automatismo sanzionatorio, delle quali la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 192/2007, ha sancito l'illegittimità con riguardo alla fattispecie di recidiva obbligatoria (ex art. 99, comma 5, c.p.).

Alle argomentazioni dell'ordinanza di remissione aderiva il Procuratore generale che, nella propria memoria di udienza, indicava ulteriori argomenti a sostegno delle stesse. In primo luogo, la recidiva reiterata, ove ritenuta in base ai soli precedenti penali, non comprende la recidiva semplice, a causa della diversa consistenza del fatto aggravato. È significativo, inoltre, che nella disciplina della recidiva non sono previste disposizioni come l'art. 679 c.p.p. che consente al giudice di sorveglianza la valutazione ex post dell'abitualità e professionalità del reato, nonché l'art. 105 c.p. che prevede la dichiarazione di professionalità nel reato anche nei confronti di chi commetta un altro reato trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità del reato. Infine, l'applicazione della recidiva reiterata, in assenza di una precedente dichiarazione di recidiva semplice, sarebbe contrastante con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.).

Le soluzioni giuridiche

Le Sezioni Unite della Cassazione ritengono di dover dare seguito all'indirizzo maggioritario in giurisprudenza, disattendendo le osservazioni critiche della Sezione rimettente, nonché del Procuratore generale.

In via preliminare, si osserva che non è configurabile un contrasto attuale in seno alla giurisprudenza di legittimità, posto che le pronunce richiamate dalla Sezione rimettente in senso contrario all'orientamento consolidato, in realtà non mettono in discussione il principio generale dell'applicazione della recidiva reiterata anche in mancanza di una previa dichiarazione della recidiva semplice. Tuttavia, la questione assume rilievo per la ravvisabilità di un contrasto potenziale tra l'orientamento maggioritario e la predetta evoluzione giurisprudenziale (costituzionale e di legittimità), secondo cui il giudice è chiamato ad accertare un presupposto sostanziale della recidiva, costituito dalla significatività dell'ultimo delitto commesso in termini di accresciuta attitudine a delinquere del reo.

Tanto premesso, le Sezioni Unite si soffermano sugli argomenti letterali e logico-sistematici a sostegno del condivisibile indirizzo giurisprudenziale maggioritario.

Sul piano letterale, si evidenzia come nella formulazione dell'art. 99, comma 4, c.p. manchi qualsiasi riferimento ad una precedente affermazione giudiziaria della recidiva semplice. Qualora si aderisse alla tesi contraria che presuppone l'affermazione giudiziaria della recidiva semplice ai fini della possibilità di ritenere la recidiva reiterata, si finirebbe per attribuire al termine recidivo della citata disposizione un significato tale da comprendere l'intero contenuto descrittivo del primo comma dell'art. 99 c.p.; non solo, quindi, l'esistenza di una prima condanna per un delitto non colposo, ma anche la concreta applicazione della recidiva con la seconda condanna, mediante il relativo aumento di pena o la confluenza della circostanza aggravante in un giudizio di comparazione con circostanze di segno contrario.

Significativa, inoltre, è la simmetria esistente tra la formulazione testuale del primo e del quarto comma del predetto art. 99: in entrambe, ad una prima parte riferita alla posizione soggettiva di recidivanza del reo (rispettivamente, semplice o reiterata), segue una seconda parte rappresentativa delle conseguenze giuridiche di questa posizione sul trattamento sanzionatorio (aumento della pena di un terzo, nel primo caso, e di due terzi nel secondo).

Da ciò discende che intendere la prima parte del predetto art. 99, comma 4, c.p., ossia il riferimento all'ipotesi nella quale il recidivo commette un altro delitto non colposo, comprensiva anche della seconda parte del primo comma, relativa al riconoscimento giudiziale della recidiva, appare decisamente dissonante rispetto alla descritta corrispondenza simmetrica fra le due fattispecie. In conclusione, l'argomento letterale depone nel senso di leggere il termine recidivo presente nel quarto comma, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale criticato con l'ordinanza di rimessione, come meramente ripropositivo in forma sintetica dell'espressione estesamente utilizzata nel primo comma per descrivere la condizione di precedente condanna, e non inclusivo dell'eventuale, concreta applicazione della recidiva nei suoi effetti sanzionatori.

Sul piano logico-sistematico, le Sezioni Unite individuano ulteriori aspetti che corroborano l'interpretazione letterale.

Dalla formulazione dell'art. 105 c.p., in materia di dichiarazione di delinquente o contravventore professionale, emerge come la dichiarazione di professionalità possa essere pronunciata anche in assenza di quella di livello immediatamente inferiore nella progressione prevista dalla legge, ossia quella di abitualità. È dunque conforme al sistema che il principio operi anche per la recidiva reiterata rispetto alla recidiva semplice, nel senso della possibilità di ritenere la prima anche solo in presenza delle condizioni formali della seconda.

Tra le ulteriori disposizioni a sostegno di questa interpretazione logico-sistematica, occorre considerare la previsione di ostatività della recidiva reiterata all'ammissione di oblazione speciale, di cui all'art. 162-bis,c.p., intesa costantemente dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la condizione di recidiva reiterata impedisce l'accesso all'oblazione anche ove la stessa non sia stata giudizialmente dichiarata (v. tra le altre, Cass. pen., n. 29238/2017).

Inoltre, anche la previsione di ostatività della recidiva reiterata al patteggiamento allargato ex art. 444, comma 1-bis, c.p.p.va interpretata nel senso dell'improponibilità della stessa nozione di una previa dichiarazione della recidiva reiterata (v. Cass. pen., sez. un., n. 35738/2010).

Le predette argomentazioni letterali e logico-sistematiche inducono le S.U. a ritenere infondate le osservazioni della Sezione remittente, nonché del Procuratore generale.

Osservazioni

L'istituto della recidiva reiterata ha conosciuto, più di recente, un rinnovato interesse della giurisprudenza. Dopo le sentenze della Corte costituzionale, si segnala ora la sentenza in commento delle S.U. della Cassazione che si sofferma sul rapporto tra la recidiva semplice e quella reiterata.

Al di là della fine interpretazione addotta dalle S.U. a supporto della propria decisione, è possibile svolgere alcune brevi osservazioni critiche.

Si supponga che un imputato venga dichiarato recidivo reiterato dopo precedenti condanne in cui non era stata accertata giudizialmente la recidiva semplice. In tal caso, il giudice, ritenuta la recidiva reiterata, applicherebbe l'aggravio di pena della metà, piuttosto che di un terzo (previsto nell'ipotesi di recidiva semplice), oltre al divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti (ex art. 69, comma 4, c.p.), e alle altre previsioni di ostatività della recidiva reiterata (ex artt. 162-bis c.p. e 444, comma 1-bis, c.p.p.)

L'effetto paradossale dell'interpretazione delle S.U. conduce a un trattamento sanzionatorio deteriore per l'imputato al quale venga contestata la recidiva reiterata in assenza di una previa dichiarazione della recidiva semplice. Inoltre, lo stesso principio della funzione rieducativa della pena (ex art. 27, comma 3, Cost.) rischia di essere sottoposto a una certa torsione, nella misura in cui il reo verrebbe condannato ad una pena più grave in relazione al fatto commesso.

In conclusione, le S.U. seguono una differente impostazione in tema di recidiva reiterata rispetto alla citata giurisprudenza costituzionale, più attenta alle ricadute sul favor rei e sul principio di rieducazione della pena. Questo non significa ovviamente che le S.U. non abbiano considerato queste possibili implicazioni; al contrario, le hanno ritenute irrilevanti, nel senso letterale del termine, alla luce della complessa argomentazione giuridica diretta a regolare il rapporto tra recidiva reiterata e recidiva semplice.

Le S.U. osservano che la recidiva reiterata richiede necessariamente l'accertamento di un presupposto sostanziale di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale che può discendere dalle precedenti sentenze di condanna, anche in mancanza di una previa dichiarazione giudiziale di recidiva semplice. Tuttavia, l'aspetto forse di maggiore criticità della decisione in commento delle S.U. è che tutto ciò finisca per attribuire un'ampia discrezionalità giudiziale nell'applicazione della recidiva reiterata, con le accennate implicazioni per il favor rei e per il principio della funzione rieducativa della pena.

Riferimenti

Grifeo, Recidiva reiterata anche in assenza di condanna per recidiva semplice, in www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 26 luglio 2023.

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