Equa riparazione e rimedi preventivi avanti al Giudice di Pace

Redazione scientifica
01 Agosto 2023

La Corte di Cassazione, con due sentenze pubblicate il 21 luglio 2023 (n. 21874 e n. 21876), ha deciso, per la prima volta, procedimenti di rinvio pregiudiziale previsti dall'art. 363-bis del codice di procedura civile.

La vicenda esaminata dalle sentenze del 21 luglio 2023, n. 21874 e n. 21876, trae origine da ordinanze rispettivamente del 28 e del 23 marzo 2023, con cui la Corte d'appello di Napoli, nel corso di procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, disponeva il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione della seguente questione di diritto: «se, nel giudizio presupposto che si svolge dinanzi al giudice di pace, costituisca rimedio preventivo, ai sensi della l. n. 89/2001, art. 1-ter, comma 1, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale, a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., o se tale rimedio non sia applicabile dinanzi al giudice di pace».

La Corte ha deciso la questione affermando il seguente principio di diritto: «nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex l. n. 89/2001, artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, pur costituendo la "regola", in base al modello dell'art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. n. 149/2022), che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell'art. 311 c.p.c., e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa».

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