Mediazione obbligatoria e sospensione feriale dei termini

02 Agosto 2023

Si applica la sospensione dei termini feriali alla domanda di mediazione obbligatoria, anche alla luce della riforma della giustizia civile che ha ampliato le materie ove la mediazione è requisito di procedibilità?

Il tema è stato più volte proposto e discusso soprattutto con riferimento alla mediazione obbligatoria posta quale requisito di procedibilità della domanda e il problema assume, a seguito della riforma della giustizia civile (d.lgs. n. 149/2022, c.d. riforma Cartabia), ancor più rilevanza dato che è stato ampliato il novero delle materie che richiedono il preventivo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il problema si riferisce a tutti quei casi in cui l'azione sia sottoposta a decadenza e non possa, quindi, essere esperita decorso un dato termine.

Il problema è stato risolto affermando, oramai in modo pressoché consolidato, che in caso di mediazione cosiddetta obbligatoria (cioè prevista come condizione di procedibilità dell'azione), anche a questo procedimento si applichi la sospensione feriale dei termini prevista dalla l. n. 742/1969 (ovviamente a condizione che tale sospensione non sia esclusa ratione materiae).

Fra le numerose pronunce in tal senso, si rinviene, recentemente, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 322/2023, pronunciandosi sull'impugnazione di una delibera condominiale da parte di alcuni condomini; esso afferma che il termine per proporre la domanda di mediazione obbligatoria è soggetto alla sospensione feriale dei termini.

Il tribunale condivide, infatti, “l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini di avvio della mediazione sono da intendersi quali ‘termini processuali' sottoposti al regime della sospensione feriale”.

L'orientamento giurisprudenziale che afferma l'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali anche alla mediazione nelle materie cosiddette “obbligatorie” va senz'altro accolta con favore; diversamente si incorrerebbe nella insanabile contraddizione derivante dalla obbligatorietà della introduzione del procedimento di mediazione sperando che lo stesso si concludesse prima dello spirare del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale dovendo ricorrere, per non incorrere in una decadenza, alla proposizione della domanda giudiziale senza introdurre la mediazione per poi vedersi sospendere il procedimento da parte del giudice che dovrebbe ordinare il preventivo esperimento della mediazione.

In altre parole, si dovrebbe ricorrere ad un correttivo della patologia del procedimento civile per non incorrere in una decadenza della introduzione dell'azione. Già solo per questo non vi è chi non veda l'impraticabilità di una diversa interpretazione da quella qui indicata.

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