Sistemi integralmente automatizzati: anche i sindacati sono legittimati a ricevere la relativa informativa da parte del datore?

Teresa Zappia
02 Agosto 2023

Le RSA, le RSU e le oo.ss. maggiormente rappresentative sono legittimate a richiedere le informazioni afferenti i sistemi decisionali o di monitoraggio impiegati dal datore e integralmente automatizzati.

Se il datore rifiuta di fornire le informazioni richieste dalle parti sindacali relative al funzionamento del sistema integralmente automatizzato di assegnazione delle consegne ai riders, può ritenersi applicabile l'art. 28 Stat. Lav. o tali informazioni sono da fornire solo ai lavoratori?

In termini generali, è qualificabile come condotta antisindacale non soltanto quella diretta esclusivamente a ostacolare l'attività sindacale, ma anche quella che, seppur legittima in astratto, potrebbe in concreto essere oggettivamente idonea a limitare o impedire la libertà sindacale.

L'esistenza di un elemento intenzionale è, inoltre, irrilevante nelle condotte previste espressamente dalla legge come antisindacali, ossia contrastanti con norme imperative destinate a tutelare, in via diretta e immediata, l'esercizio delle libertà e dell'attività sindacale.

Con riferimento al caso di specie, è previsto in capo al datore l'obbligo di informare il lavoratore circa l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio “integralmente” automatizzati (art. 1-bis d.lgs. n. 152/1997, come da ultimo modificato dall'art. 26 d.l. n. 48/2023, conv., con mod., in l. n. 85/2023) deputati a fornire indicazioni rilevanti – nel caso specifico – ai fini dell'assegnazioni di compiti o mansioni (rectius assegnazione delle consegne). La legittimazione attiva alla richiesta di suddette informazioni compete non solo al lavoratore, ma anche alle RSA e RSU, o alle oo.ss. comparativamente più rappresentative. Il diniego opposto dal datore a tali ultimi soggetti configura un limite all'attività sindacale, tenuto conto che la trasmissione al lavoratore delle informazioni non può ritenersi alternativo rispetto alla medesima comunicazione alle parti sindacali.

Ne consegue il carattere antisindacale della condotta del datore, ai sensi dell'art. 28 Stat. Lav.

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