Ricorso per cassazione improcedibile, attestazione del giudice e raddoppio del contributo unificato

Redazione scientifica
02 Agosto 2023

La pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso, a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione — oggetto di contrasto giurisprudenziale — rimessa dalla sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 33271/2022, riguardante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, nell'ipotesi in cui la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, notificato ma non depositato, consegua alla iscrizione a ruolo del processo di cassazione operata dal controricorrente.

Ai fini della soluzione della questione di diritto, i giudici di legittimità affermano la natura di obbligazione tributaria del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2022, facente ormai parte dell'acquis giurisprudenziale, e richiamano quanto affermato nella sentenza n. 4315/2020 delle Sezioni Unite secondo cui «Non spetta al giudice civile, al fine di rendere l'attestazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, accertare la debenza del contributo unificato iniziale, che poi costituisce altresì il fatto costitutivo di diritto sostanziale tributario dell'obbligo di versare il suo duplicato. Spetta, piuttosto, al giudice civile dell'impugnazione verificare la sussistenza del fatto costitutivo di diritto processuale attinente alla conformità della decisione resa al modello legale della pronuncia di integrale rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità del gravame. Poiché l'obbligo di versare il raddoppio è normativamente dipendente dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il giudice civile dell'impugnazione nell'attestazione di sussistenza dei presupposti processuali condiziona il primo all'esistenza dell'altro: egli deve rendere l'attestazione che il comma 1-quater gli affida anche nel caso in cui il primo importo non sia stato versato per una causa diversa da quella legata alla assoluta e definitiva esenzione da esso stabilita dalla legge».

Le Sezioni Unite affermano pertanto il seguente principio di diritto: «La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma».

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