Spese prededucibili “generali”: il creditore ipotecario ne è gravato?

La Redazione
02 Agosto 2023

Il Tribunale di Roma, in modo conforme ad una decisione già resa nell'ottobre 2022, detta il criterio di distribuzione delle spese prededucibili di carattere generale nelle procedure concorsuali in cui sono presenti dei creditori ipotecari.

Nell'ambito di un concordato preventivo, un creditore garantito da ipoteca su un bene immobile contestava – prima con reclamo ex artt. 36 e 110 l. fall. avverso il piano di riparto finale, poi con reclamo ai sensi dell'art. 26 l. fall. avverso il decreto del GD – la decisione assunta dagli organi della procedura di far gravare gli oneri prededucibili di carattere generale (ossia non giustificati dalle necessità di conservazione e governo del bene oggetto della garanzia prelatizia) in modo indistinto sulla massa immobiliare, sulla base di un criterio di proporzionalità riferito al valore realizzato.

La creditrice, in particolare, riteneva che tale metodo di imputazione degli oneri prededucibili facesse gravare su di essa una quota di spese generali, riferita ai compensi dei professionisti che avevano assistito la debitrice nella presentazione della domanda di concordato, dalle quali la stessa creditrice non avrebbe ricavato, in concreto, alcuna utilità.

Pertanto, chiedeva la revoca del piano di riparto e la predisposizione di un nuovo piano che, nel rispetto degli artt. 54, 111-bis e ter l. fall., attribuisse il ricavato della liquidazione dei beni gravati da ipoteca ai creditori ipotecari di primo grado, salva la prededucibilità dei soli compensi e spese direttamente riferibili alla gestione e liquidazione dei predetti beni vincolati.

I giudici del Tribunale di Roma, dissentendo con la ricostruzione proposta da parte reclamante, dichiaravano il reclamo infondato.

Con la pronuncia in discorso viene infatti affermato che – posto il dettato dell' artt. 111-bis, comma 2, l. fall. del quale occorre evitare una lettura eccessivamente rigorosa al fine di evitare che i costi sostenuti dalla procedura per la liquidazione dei beni vengano sopportati integralmente dai creditori non privilegiati – “sul creditore titolare di ipoteca su un bene facente parte dell' attivo fallimentare gravano le sole spese della procedura che si riferiscono al bene oggetto di garanzia, che siano relative alla sua gestione e liquidazione, ovvero siano da ricomprendersi nel novero delle spese generali riconducibili all'interesse e all'utilità anche potenziale del creditore garantito ( cfr. Cass.10 maggio 1999, n. 4626 )”.

Prosegue il Tribunale con l'affermare che, contrariamente a quanto asserito dalla creditrice ipotecaria, le spese generali oggetto di contestazione devono gravare sul ricavato della liquidazione del cespite in ossequio al criterio proporzionale, atteso che il criterio della “utilità conseguita” risulta positivamente provato in quanto“…le attività da cui originano le voci di spesa oggetto di censura poste a carico della massa garantita hanno apportato, per la loro sostanziale funzione, utilità a tutti i creditori concorsuali e, perciò, anche ai creditori ipotecari, in quanto correlate ad attività propedeutiche e funzionali alla predisposizione della proposta e piano nella procedura di concordato preventivo…”.



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