Sbattere i tappeti, stendere i panni e lavare il pavimento del terrazzo possono costare una condanna

Attilio Ievolella
03 Agosto 2023

Sanzionate tre donne, colpevoli di avere arrecato disagio alle persone che abitavano nell'appartamento del piano di sotto e che per dieci anni si sono ritrovate sul terrazzo polvere, cenere di sigarette, terriccio, capelli, fogliame, briciole di pane, mangime per uccelli e acqua.

Occuparsi delle faccende domestiche con eccessiva frequenza e senza preoccuparsi delle altre persone può costare una condanna.

Scenario della vicenda è un palazzo nella provincia di Massa. Sotto processo finiscono tre donne che per anni, sbrigando alcune faccende domestiche - come, ad esempio, sbattere i tappeti, stendere i panni e lavare il terrazzo con troppa acqua - hanno arrecato disagio alle persone che vivevano nell'appartamento del piano di sotto. Il quadro probatorio veniva ritenuto grave ed inequivocabile dai giudici del tribunale, i quali condannavano le tre donne per il reato di getto pericoloso di cose, sanzionandole con 200 euro di ammenda a testa e obbligandole a risarcire i danni riportati dalla famiglia che viveva nell'appartamento al piano di sotto.

Con il ricorso in Cassazione il legale che rappresenta le tre donne prova a ridimensionare i fatti oggetto del processo, sostenendo che dal materiale fotografico a disposizione emergono «quantità modeste di apparente cenere di sigaretta, semini ed alcuni granelli di sabbia o terra», cioè materiale «inidoneo ad offendere le persone e privo di potenzialità ed idoneità lesiva e tale, comunque, da non superare il normale grado di tollerabilità». Il legale aggiunge poi che «con riferimento al contestato sversamento di acqua» dal terrazzo dell'appartamento delle tre donne a quello dell'appartamento del piano di sotto «è stato provato solo che l'acqua usciva dalle bocchette di scolo».

I magistrati di Cassazione condividono, in linea generale, la riflessione proposta dall'avvocato: «la contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone». Ma nella vicenda oggetto del processo, aggiungono i giudici, «la tipologia e la natura delle cose gettate dalle tre donne, ossia sporcizie varie, tra cui polvere, cenere di sigarette, terriccio, capelli, fogliame, briciole di pane, mangime per uccelli, acqua sia da gocciolamento di panni stessi che da getto per lavare il pavimento del terrazzo, attività, questa, effettuata con utilizzo di secchi d'acqua versati sul pavimento e conseguente ricaduta di acqua sporca sul terrazzo sottostante -, e le correlate modalità della condotta, protrattasi per dieci anni e con frequenza di più volte alla settimana» sono da valutare come «idonee a molestare le persone, arrecando disagio, fastidio o disturbo alle persone offese e turbando ed impedendo loro il pieno ed abituale utilizzo del terrazzo» del loro appartamento.

Tale valutazione, sufficiente per confermare in via definitiva la condanna delle tre donne, è in linea con il principio di diritto secondo cui «in tema di getto pericoloso di cose, con il termine molestia alla persona deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano». Difatti, «ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose», concludono i giudici, «non sì richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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