L'annullamento dell'ordinanza di assegnazione consente di ripetere le somme pagate

03 Agosto 2023

Con l'ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha precisato in quali termini l'ordinanza di assegnazione definisce il processo esecutivo introdotto con atto di pignoramento presso terzi e quali sono gli effetti che si producono a seguito della sua pronuncia.
Massima

Il vittorioso esperimento dell'opposizione agli atti esecutivi ritualmente proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. consente di riassumere il processo esecutivo affinché il giudice dell'esecuzione addivenga a una nuova assegnazione, esente dagli errori che hanno condotto all'invalidazione di quella precedente, quand'anche l'ordinanza di cui sia stata dichiarata la nullità abbia nel frattempo trovato completa attuazione, giacché la parte lesa nel diritto alla soddisfazione del proprio credito, in forza della nuova ordinanza di assegnazione, potrà agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti di chi abbia ricevuto somme eccedenti rispetto a quelle effettivamente spettanti.

Il caso

Un istituto di credito promuoveva in danno del proprio debitore l'espropriazione mobiliare presso terzi, nell'ambito della quale il terzo pignorato rendeva dichiarazione positiva.

Prima che venisse disposta l'assegnazione, spiegavano intervento altri due creditori privi di titolo esecutivo; ciononostante, l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. assegnava parte dei crediti pignorati anche a costoro, oltre che al creditore procedente, il quale impugnava il provvedimento con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo l'inammissibilità degli interventi non titolati e, dunque, l'insussistenza del diritto degli altri creditori di concorrere all'assegnazione, in assenza dei requisiti dettati dall'art. 499 c.p.c.

L'opposizione veniva rigettata in primo grado, con sentenza cassata a seguito del ricorso per cassazione interposto avverso di essa: a seguito dell'annullamento dell'ordinanza di assegnazione impugnata, le parti venivano rinviate innanzi al giudice dell'esecuzione affinché ne adottasse una nuova, che escludesse dalla distribuzione (ovvero dall'assegnazione) gli interventori privi di titolo esecutivo.

Una volta riassunto il processo esecutivo, tuttavia, il giudice dell'esecuzione ne dichiarava l'improcedibilità, sull'assunto che l'ordinanza di assegnazione annullata aveva avuto, nel frattempo, completa esecuzione, con il pagamento delle somme ai soggetti ivi indicati, sicché non era più possibile emetterne un'altra, dal momento che il credito pignorato doveva considerarsi definitivamente venuto meno.

Anche questo provvedimento veniva impugnato con opposizione agli atti esecutivi, respinta dal Tribunale di Roma.

Contro la sentenza di rigetto era proposto ricorso per cassazione.

La questione

Con il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma, la Corte di cassazione è stata investita della questione relativa alla possibilità di proporre e coltivare l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione emessa all'esito dell'espropriazione mobiliare presso terzi, quando la stessa abbia già trovato attuazione (in tutto o in parte), mediante l'esecuzione, da parte del terzo pignorato, dei pagamenti ai creditori aventi diritto in base a quanto disposto dal provvedimento.

La questione sottoposta allo scrutinio di legittimità implicava anche l'analisi dei riflessi provocati dall'annullamento dell'ordinanza di assegnazione e l'individuazione degli eventuali rimedi esperibili dal creditore che abbia vittoriosamente esperito l'opposizione agli atti esecutivi.

Le soluzioni giuridiche

Con l'ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

La motivazione posta a fondamento della decisione assunta si articola nei seguenti passaggi: 1) l'ordinanza di assegnazione costituisce atto conclusivo dell'espropriazione mobiliare presso terzi, determinando il trasferimento coattivo della titolarità del credito pignorato in capo al creditore assegnatario; 2) ciononostante, se avverso l'ordinanza di assegnazione sia stata tempestivamente proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., l'interesse alla sua decisione non viene meno anche nel caso in cui il provvedimento abbia trovato attuazione, con il pagamento delle somme da parte del terzo pignorato in favore dei creditori assegnatari; 3) l'accertamento e la declaratoria della nullità dell'ordinanza di assegnazione, infatti, consentono al creditore che l'abbia ritualmente impugnata di ottenere l'emissione di una nuova ordinanza che disponga la corretta ripartizione del credito pignorato e di agire, in forza di essa, nei confronti delle parti che abbiano ricevuto somme in eccedenza rispetto a quelle effettivamente spettanti per la ripetizione di quanto indebitamente percepito.

Osservazioni

Con l'ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha precisato in quali termini l'ordinanza di assegnazione definisce il processo esecutivo introdotto con atto di pignoramento presso terzi e quali sono gli effetti che si producono a seguito della sua pronuncia.

Va rammentato, in primo luogo, che, mediante l'espropriazione mobiliare presso terzi, vengono assoggettati a pignoramento beni che non sono nella disponibilità diretta del debitore, in quanto si trovano in possesso di terzi, oppure crediti che l'esecutato vanta nei confronti di altri soggetti. A questo proposito, la giurisprudenza, anche di recente, ha affermato che sono pignorabili ai sensi dell'art. 543 c.p.c. non solo i crediti certi ed esigibili, ma pure quelli condizionati o eventuali, se riconducibili a rapporti giuridici identificati e già esistenti alla data del pignoramento, dal momento che, in questo caso, possiedono comunque una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione (in questo senso, con particolare riferimento alla pignorabilità del credito del promittente venditore al pagamento del prezzo in forza di contratto preliminare, Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2022, n. 31844).

Con l'assegnazione del credito pignorato al creditore procedente e agli altri creditori intervenuti che abbiano diritto di partecipare all'assegnazione, ossia con la pronuncia dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c., il processo esecutivo si conclude, essendo irrilevante, dal punto di vista processuale, l'adempimento o meno da parte del terzo pignorato in favore degli assegnatari, ovvero la materiale esazione del credito assegnato, che rileva solo ai fini di quanto previsto dall'art. 2928 c.c., cioè dell'effettiva estinzione del diritto azionato in via esecutiva nei confronti dell'esecutato (che viene meno, per l'appunto, non già a seguito della mera pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, bensì per effetto e in conseguenza dell'effettiva e completa riscossione del credito assegnato).

L'ordinanza di assegnazione, al pari degli altri provvedimenti del giudice dell'esecuzione (fatta eccezione per quelli con riguardo ai quali la legge prevede un diverso e specifico rimedio: è il caso, per esempio, dell'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c., avverso la quale deve proporsi reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione – cosiddetta tipica – del processo esecutivo, impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.), può essere fatta oggetto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., onde contestarne l'illegittimità e ottenerne l'annullamento.

Nella fattispecie decisa dal provvedimento che si annota, il creditore procedente, che lamentava l'ingiustizia dell'assegnazione di parte del credito pignorato a due creditori che erano intervenuti pur non disponendo di un titolo esecutivo nei confronti del debitore e in assenza delle condizioni prescritte dall'art. 499 c.p.c., aveva tempestivamente e ritualmente impugnato l'ordinanza di assegnazione proprio con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ottenendo alfine ragione, all'esito del giudizio di cassazione che aveva riformato la sentenza di primo grado con cui l'opposizione era stata respinta.

Senonché, una volta riassunto il processo esecutivo, onde ottenere la pronuncia di una nuova ordinanza di assegnazione che si conformasse a quanto stabilito dalla Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione aveva affermato di non potervi procedere, dal momento che quella annullata aveva trovato, nel frattempo, compiuta e completa esecuzione, determinando, in questo modo, il venire meno del credito pignorato.

Pure avverso questo provvedimento il creditore insoddisfatto aveva reagito interponendo un'ulteriore opposizione ex art. 617 c.p.c., anch'essa respinta in primo grado e, invece, reputata fondata e meritevole di accoglimento dalla Corte di cassazione.

Con ragionamento assolutamente condivisibile, infatti, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l'attuazione dell'ordinanza di assegnazione, ovvero l'esecuzione dei pagamenti secondo quanto ivi previsto da parte del terzo pignorato, non determina il venire meno dell'interesse alla decisione dell'opposizione agli atti esecutivi ritualmente proposta avverso di essa, giacché il suo annullamento, per la ravvisata sussistenza dei vizi denunciati, determina l'invalidazione del provvedimento opposto e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per darvi esecuzione.

Ciò indipendentemente dal fatto che il giudice dell'esecuzione abbia adottato o meno un provvedimento sospensivo ai sensi dell'art. 618 c.p.c., posto che la delibazione operata in questa sede, avente pur sempre carattere sommario, non può pregiudicare il diritto dell'opponente all'accertamento delle irregolarità inficianti il provvedimento contestato.

Di conseguenza, il creditore che abbia vittoriosamente esperito l'opposizione agli atti esecutivi potrà riattivare la procedura esecutiva (per effetto della rimozione del provvedimento che ne aveva sancito la conclusione) e aspirare alla pronuncia di una nuova ordinanza di assegnazione, recante la corretta ripartizione del compendio pignorato, che gli consentirà di agire in ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., nei confronti di chi, nel frattempo, abbia indebitamente percepito, in forza dell'ordinanza di assegnazione annullata, somme che, in realtà, non gli spettavano.

Da questo punto di vista, l'ordinanza di assegnazione contenente l'accertamento del giudice dell'esecuzione in ordine all'esatta entità delle somme da attribuire ai vari creditori concorrenti può ben essere posta a fondamento di un ricorso monitorio (sulla scorta di quanto affermato da Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2020, n. 14601), in alternativa all'introduzione di un ordinario giudizio di cognizione.

Come già osservato, gli argomenti addotti dalla Corte di cassazione a sostegno della conclusione raggiunta sono assolutamente convincenti e condivisibili, anche perché, come pure chiaramente affermato nell'ordinanza, si pongono in perfetta armonia con i principi ai quali è informata la disciplina del processo esecutivo, con particolare riferimento a quelli che presidiano, da un lato, il sistema dei rimedi attivabili e, dall'altro lato, la definitività dei risultati dell'esecuzione forzata.

A questo proposito, i giudici di legittimità hanno sottolineato che l'immanente esigenza di stabilità dell'ordinanza di assegnazione (e, più in generale, di tutti i provvedimenti conclusivi del processo esecutivo) e dell'assetto di interessi ivi delineato, cui fa da contraltare l'inammissibilità di azioni successive alla chiusura del procedimento volte a porre in discussione la validità degli atti assunti o gli effetti che ne sono promanati, trova un limite proprio quando – com'era avvenuto nel caso di specie – la parte interessata abbia tempestivamente azionato i rimedi tipicamente apprestati dal legislatore (oltre alle varie tipologie di opposizione, le istanze di revoca o di modifica) per reagire contro le ravvisate irregolarità; di converso, quando di tali rimedi non ci si sia avvalsi, non si potrà più rimettere in discussione ciò che ha assunto i crismi della definitività, ossia recuperare ex post motivi e ragioni di invalidità che avrebbero dovuto essere dedotti in sede esecutiva, ponendoli a fondamento di azioni promosse al di fuori di essa.

Sotto altro profilo, nemmeno la regola sancita dall'art. 2929 c.c., a mente del quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente, rappresenta un ostacolo al pieno dispiegamento dei principi affermati nell'ordinanza annotata.

Poiché la norma fa inequivocabilmente riferimento agli atti che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione, ne discende che queste ultime, per potere mantenere i propri effetti, debbono – al contrario – essere valide, sicché, ove siano proprio esse a risultare inficiate da vizi invalidanti, non potrà predicarsene la perdurante inefficacia; per completezza, va ricordato che, a ulteriore salvaguardia dei diritti dell'aggiudicatario, l'art. 187-bis disp. att. c.p.c. fa salvi gli effetti dell'aggiudicazione (anche provvisoria) e dell'assegnazione quando, successivamente a esse, si verifichi l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Inoltre, se si considera che la ratio sottesa all'art. 2929 c.c. viene individuata nell'esigenza di tutelare l'acquirente e l'assegnatario dai vizi degli atti del processo rispetto ai quali sono rimasti estranei, pare logico concludere che essa non è ravvisabile nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso terzi, visto che gli assegnatari del credito pignorato non potranno essere altri che il creditore procedente e quelli interventi, vale a dire soggetti che sono stati tutti parte del processo esecutivo.

Di conseguenza, i vizi del provvedimento di assegnazione emesso ai sensi dell'art. 553 c.p.c. riverberano i propri effetti sul trasferimento del diritto vantato nei confronti del terzo dal debitore esecutato al creditore, il quale, dunque, viene a trovarsi in una situazione di indebita detenzione di somme che giustifica l'esperimento, in suo danno, di un'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c.

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