Opponibilità della cessione del quinto nella ristrutturazione del consumatore

Astorre Mancini
04 Agosto 2023

Nell'ambito di un ricorso ex art. 67 CCII, il Tribunale si pronuncia sulla richiesta, avanzata dal ricorrente, di disporre la cessazione di tutte le trattenute in essere sul trattamento pensionistico, evidenziando una novità rispetto alla disciplina dettata sul punto dalla l. n. 3/2012.
Massima

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non può trovare accoglimento la richiesta del debitore di disporre la cessazione di tutte le trattenute, a qualsivoglia titolo, in essere sul proprio trattamento pensionistico', tenuto conto che, dalla mancata riproduzione nel CCII del disposto di cui all'art. 12-bis, comma 7, l. n. 3/2012 (che equiparava il decreto di omologazione al pignoramento) e dalle previsioni contenute nell'art. 67, comma 3, CCII si evince come rimanga efficace la cessione del quinto dello stipendio (o del trattamento pensionistico) operata dal debitore e come il creditore falcidiato possa percepire direttamente l'importo a lui dovuto, ma nei limiti della falcidia prevista nel piano tramite, per l'appunto, la corresponsione diretta di una quota del trattamento retributivo (o pensionistico), di talché, quando sia raggiunta la percentuale di soddisfacimento prevista, l'effetto della cessione verrà meno e la quota disponibile tornerà a disposizione della procedura, come anche la quota prevista nel piano per il soddisfacimento di detto creditore.



Il caso

Nella vicenda che ha dato origine alla decisione in commento il consumatore sovraindebitato, dopo aver dato atto di aver ceduto volontariamente una quota del proprio trattamento pensionistico, ha chiesto al giudice che fosse disposta la cessazione della predetta trattenuta, nonché il divieto, dalla data di pubblicazione della sentenza, di iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari individuali nei confronti dei beni compresi nel proprio patrimonio.

Il giudice ha ritenuto che la prima delle due richieste non fosse accoglibile, in primo luogo per il mancato richiamo nel CCII della disposizione della l. n. 3/2012 che equiparava il decreto di omologazione al pignoramento; in secondo luogo per il fatto che dalle previsioni contenute nell'art. 67, comma 3, CCII si evince come rimanga efficace la cessione del quinto dello stipendio (o del trattamento pensionistico) operata dal debitore e come il creditore falcidiato possa percepire direttamente l'importo a lui dovuto nei limiti della falcidia prevista nel piano tramite per l'appunto la corresponsione diretta di una quota del trattamento retributivo (o pensionistico), e ciò fino a quando sia raggiunta la percentuale di soddisfacimento prevista dalla proposta omologata.



La questione

La decisione in commento torna sul tema degli effetti dell'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sul contratto di cessione del quinto della pensione o del trattamento pensionistico.

Come noto, il CCII ha disciplinato espressamente la fattispecie all'art. 67, comma 3, per cui “la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”.

La disposizione era già stata inserita nella l. n. 3/2012 con l'art. 8, comma 1-bis del d.l. n. 137/2020, con specifico riferimento al piano del consumatore, ma in giurisprudenza si era ritenuto che fosse applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, per cui si affermava l'inopponibilità della cessione volontaria del quinto anche nell'ambito dell'accordo e della procedura di liquidazione del patrimonio (v. Tribunale di Genova 24 settembre 2021 e Tribunale di Livorno 20 maggio 2021).

In realtà, già prima della miniriforma del 2020, in giurisprudenza si era affermata la giuridica possibilità di considerare “scaduto” il debito oggetto di cessione del quinto, così da poterlo includere, per l'intera somma residua, nel piano del consumatore, attraendo alla procedura i ratei futuri di stipendio/pensione in corso di maturazione e regolando, così, il debito da restituzione del finanziamento all'interno del piano del consumatore (Tribunale di Rimini 9 luglio 2019, inedita).

Veniva, pertanto, ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio - per il periodo intercorrente dal deposito della domanda e fino all' omologa del piano - imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato veniva ritenuto, infatti, un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui il debitore matura il diritto a percepirli, per cui, nel rispetto della par condicio creditorum, il credito veniva assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari (v. Tribunale di Parma 28 febbraio 2021 e Tribunale di Rimini 14 dicembre 2020).

In vigenza del Codice della crisi, nell'ambito del quale non è stata riprodotta la disposizione già contenuta all'art. 12-bis, comma 7, l. n. 3/2012 (che equiparava il decreto di omologazione al pignoramento), la formulazione dell'art. 67, comma 3, CCII (“può prevedere”), non ha, in realtà, chiarito sufficientemente il quadro normativo. dottrina e giurisprudenza hanno continuato ad interrogarsi circa gli effetti del deposito della domanda di omologa rispetto ai contratti di cessione in corso, con particolare riferimento a) alla opponibilità o meno del contratto di cessione, b) alla necessità di ottenere un provvedimento giudiziale di inibitoria delle trattenute nel periodo tra il deposito della domanda e l'omologazione, b) alla sorte delle cessioni medio tempore intervenute in pagamento di debiti sorti anteriormente alla procedura.

La decisione in rassegna esprime uno degli orientamenti emersi in giurisprudenza, con l'affermazione che il contratto di cessione volontaria del quinto resta efficace anche a seguito dell'ingresso in procedura del debitore-cedente, e dunque il creditore-cessionario ben potrà continuare a ricevere il rateo di quinto a lui dovuto, ma nei limiti della falcidia prevista nel piano e fino a quando sia raggiunta la percentuale di soddisfacimento prevista, ragion per cui nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non può trovare accoglimento la richiesta del debitore di disporre la cessazione di tutte le trattenute, a qualsivoglia titolo, in essere sul proprio trattamento pensionistico'.

Analogamente, sul presupposto della opponibilità alla procedura del contratto di cessione, altra giurisprudenza ha ritenuto che il dettato dell'art. 67, comma 3, CCII – con la formula del ‘può prevedere', in realtà, “esprime un potere/dovere preciso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile” (Tribunale di Milano 11 novembre 2022, inedita).

Altri tribunali hanno affermato in modo perentorio che le cessioni sono inopponibili alla procedura, per cui sarebbe superfluo ed ultroneo il provvedimento sospensivo degli effetti delle cessioni volontarie, sul presupposto che, in applicazione dei principi generali della concorsualità, i contratti di cessione (al pari delle ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive presso terzi) sono definitivamente inefficaci e non potranno più utilmente colpire lo stipendio o la pensione del debitore.

Così Tribunale di Treviso 6 dicembre 2022, inedita, ha osservato che, se così non fosse, i pagamenti posteriori al decreto di apertura, ove consentiti, si risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della par condicio, per cui l'istanza di misure protettive ex art. 70, comma 4, CCII è conferente solo con riferimento al divieto di azioni esecutive e cautelari, non essendo necessaria rispetto alle trattenute dello stipendio o della pensione eseguite in forza di contratti o provvedimenti giudiziali definitivi, che non possono proseguire proprio in ragione dei generali principi concorsuali, come affermato da Corte Cost. 65/2022 per cui la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione) ceduto volontariamente, “è volta ad assicurare, oltre alla 'protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole', anche il rispetto della 'par condicio creditorum', di cui all'art. 2741 c.c.”.



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