Responsabilità del notaio: sussiste un obbligo di protezione, consiglio e informazione degli esiti delle verifiche catastali
07 Agosto 2023
Lo ha stabilito la Terza sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 23718 depositata il 3 agosto 2023, che ha ribaltato il precedente giudizio d'appello e ha accolto il ricorso dell'acquirente di un immobile che si era impegnato a pagare 7.000 euro per estinguere l'ipoteca che però non era stata cancellata. Secondo la Corte d' appello di Genova, il notaio non era responsabile in quanto «non poteva ritenersi che fosse tenuto ad indagare quale fosse l'importo residuo del debito del venditore ed avvertirlo che quanto egli si era impegnato a versare ad Equitalia non sarebbe stato idoneo alla cancellazione dell'ipoteca».
Avverso tale pronuncia l'acquirente propone ricorso in Cassazione censurando, tra l'altro, che il notaio, sia per la sua funzione pubblica sia per la responsabilità contrattuale, avrebbe dovuto espletare le ispezioni ipotecarie, anche in ragione del fatto che nel rogito era espressamente riportato che «la parte acquirente si obbliga al relativo pagamento direttamente alla Equitalia Sestri S.p.A. al fine di estinguere l'ipoteca individuata anteriormente in modo specifico» (ossia 7.000€). Ad avviso del ricorrente, da una semplice ispezione ipotecaria espletata dal notaio, «sarebbe emerso che si trattava di ipoteca legale dell'importo di euro 49.998,31» e che pertanto il professionista non avrebbe assolto i suoi compiti di legge, non avendo «esaustivamente informato i contraenti dell'esistenza e dell'ammontare dell'ipoteca stessa e che versare euro 7000 non era sufficiente a estinguerla».
Le censure vengono condivise dalla Corte che richiama, tra l'altro, una serie di precedenti giurisprudenziali in materia di obblighi informativi e di consiglio gravanti sul professionista. Questa Suprema Corte, in ripetute occasioni, ha evidenziato come il notaio deve assistere e consigliare attivamente chi gli ha conferito l'incarico per adempiere al proprio obbligo contrattuale. Nello specifico, «il notaio deve rispondere anche per omessa informazione, oltre che per difetto delle doverose attività di accertamento» (Cass. civ. n. 21205/2022); ed ancora «le visure ipotecarie e catastali cui è tenuto il notaio rogante sono dirette, oltre che a individuare esattamente il bene, a verificarne la libertà» (Cass. civ., n. 25865/2020). Alla luce delle argomentazioni esposte, avallate dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte formula il seguente nuovo principio di diritto: «il contenuto delle dichiarazioni delle parti nel contratto che il notaio deve rogare non è di per sé sufficiente per esonerare il notaio stesso dai suoi obblighi di protezione, consiglio e, a monte, informazione degli esiti delle verifiche catastali e proprietarie».
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |