Riforma Cartabia: per i reati divenuti procedibili a querela basta la costituzione di parte civile per desumere la volontà punitiva

07 Agosto 2023

La sentenza in commento è la prima ad affrontare, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, le ricadute della sopravvenuta perseguibilità a querela della contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p.

Massima

In tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma “Cartabia”), nei processi in corso la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile. (Fattispecie relativa alla contravvenzione prevista dall'art. 659, comma 1, c.p.).

Il caso

Il locale tribunale monocratico condannava un imputato, nella qualità di gestore di un bar-caffetteria, alla pena di euro 200 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. per avere, mediante “schiamazzi” della clientela, disturbato nelle ore notturne la quiete delle persone vicine e, in particolare, quella di un dimorante al piano superiore rispetto all'esercizio commerciale in conseguenza del rumore delle apparecchiature istallate all'interno del locale.

L'imputato interponeva ricorso per cassazione lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, essendogli stata ascritta, a suo dire, quale esercente un mestiere o una professione rumorosa, l'ipotesi contravvenzionale del comma 2 dell'art. 659 c.p. sebbene il giudice di prime cure non avesse indicato alcuna disposizione di legge ovvero altro provvedimento dell'autorità che avrebbe violato nello svolgimento dell'attività imprenditoriale; deduceva quindi l'impossibilità di riqualificazione della condotta contestata ai sensi del comma 1 dell'art. 659 cit. e, in ogni caso, eccepiva l'intervenuta depenalizzazione della fattispecie a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 447/1995.

Nelle more della decisione dei giudici di legittimità, entrava in vigore il d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia) che ridisegnato il regime di procedibilità anche della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., divenuta – nella (sola) ipotesi del comma 1procedibile a querela della persona offesa, «salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

La Suprema corte, pur prendendo atto di una certa “fumosità” dell'addebito mosso al prevenuto, ha ritenuto nella specie contestata sia la condotta delineata dal comma 1 – correttamente elevata, secondo la Corte regolatrice, ma divenuta frattanto perseguibile a querela – sia quella del comma 2, per la quale però, in accoglimento in parte qua del ricorso, ha annullato senza rinvio la statuizione di condanna, non essendo ricavabile dal testo della sentenza impugnata la norma di legge ovvero la disposizione dell'autorità violata.

La questione

Una volta ritenuta rettamente contestata – nella specie – la contestazione del comma 1 dell'art. 659 c.p., la sentenza annotata ha dovuto esaminare, pur in assenza di censure sul punto, la questione del (sopravvenuto) mutato regime di procedibilità per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022 che – con un'autentica novità di “sistema” – scardinando la tralatizia regola della procedibilità ex officio delle contravvenzioni, ha reso procedibili a querela le due fattispecie “concernenti la tranquillità pubblica” di cui all'art. 659, comma 1, c.p. e art. 660 c.p.

Come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, l'espressione adottata dal criterio di delega («reati contro la persona e contro il patrimonio», e non già «delitti»: art. 1, comma 15, lett. b, legge n. 134/2021) – ha consentito al delegato, in sede attuativa, di modificare il regime di procedibilità non solo con riferimento ai reati dei titoli XII e XIII del Libro II del codice penale (v. il precedente commento A. Natalini, Riforma Cartabia: è competente il giudice di pace per le lesioni lievi divenute procedibili a querela, in IUS Penale (ius.giuffrefl.it)), ma anche alle contravvenzioni del Libro III. D'altro canto, la procedibilità officiosa delle contravvenzioni – spiegano i compilatori – è pur sempre frutto di una scelta del legislatore ordinario che, come tale, può subire eccezioni, non essendo imposta da principi costituzionali o di sistema, di talché si è ritenuto che non vi fosse alcuna ragione per escludere la perseguibilità a querela quando una contravvenzione tutela interessi individuali e concreti, come quelli che fanno capo alla persona, aprendo così il sistema alla possibilità di condotte risarcitorie e riparatorie, con effetti deflattivi sul carico giudiziario in caso di remissione della querela o di applicazione dell'istituto di cui all'art. 162-ter c.p. (che non si riferisce ai “delitti” ma ai “reati” in genere).

Il nuovo regime di procedibilità a querela è operativo a partire dalla (definitiva) entrata in vigore della riforma Cartabia: quindi per fatti reato commessi a partire dal 30 dicembre 2022 (art. 99-bis d.lgs. n. 150/2022, come aggiunto dall'art. 6 del d.l. n. 162/2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 199/2022).

Rispetto ai procedimenti in corso, si pone allora la seguente questione: il mutato regime di perseguibilità è invocabile anche rispetto alle contravvenzioni commesse prima dell'entrata in vigore della riforma?

Ed in caso positivo, in mancanza di querela (che però può ancora sopravvenire), il giudice procedente – eventualmente anche quello di legittimità – deve necessariamente rinviare il processo? O può desumere aliunde la volontà punitiva della persona offesa?

Le soluzioni giuridiche

La prima delle questioni trattate è risolta nel senso della – invero ovvia – applicabilità del mutato regime giudiziario anche ai processi in corso (“tra questi compresi anche quelli pendenti in grado di legittimità”, si legge nella motivazione), essendo all'evidenza più favorevole all'imputato (in quanto, potremmo aggiungere, riguardante un istituto assimilabile a quelli che compongono il quadro per la determinazione dell'an e del quomodo di applicazione del precetto: così, in tema di procedibilità d'ufficio nei reati sessuali, v. Cass. pen., sez. V, n. 44390/2015 e Cass. pen., sez. III, n. 2733/1997; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di frode assicurativa, Cass. pen., sez. II, n. 40399/2008). Nulla questio, dunque, in ordine all'applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. delle nuove disposizioni anche ai reati contravvenzionali commessi fino al 29 dicembre 2022.

La conferma di tale deduzione – ritenuta “ineludibile” dalla Corte regolatrice nella decisione in rassegna – viene ricavata dalla norma transitoria dell'art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022 (modificato dal d.l. n. 162/2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 199/2022), secondo cui per i reati divenuti perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, «il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data [quindi con scadenza “fissa” al decorso 30 marzo 2023, NdA], se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».

Tale regula iuris implica, in generale, l'inapplicabilità dell'immediata declaratoria di improcedibilità ex art. 129, comma 1, c.p.p. in attesa della querela che può ancora sopravvenire, determinandosi altrimenti – rimarcano oggi i Supremi giudici – un “grave nocumento per la persona offesa che non si sia ancora querelata”; al tempo stesso, essa essa potrebbe ritenersi non “pienamente appagante” proprio in relazione alla specifica contravvenzione in esame, avente “come potenziali soggetti passivi una pluralità indeterminata di individui”, donde la difficoltà di stabilire quale sia la persona offesa in attesa delle cui determinazioni querelatorie non dovrebbe essere celebrato il processo pendente la fase transitoria.

In ogni caso, questa esigenza intertemporale di concedere il necessario spatium deliberandi per consentire alla persona offesa – quale essa sia nella contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p. – di querelarsi, non è oggetto di una scelta insopprimibile perché – scandisce la Cassazione – la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari, sicché essa può essere riconosciuta dal giudice «anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae» (v. da ultimo Cass. pen., sez. V, n. 2665/2022).

Nel novero di questi atti può essere ricompresa – ribadiscono oggi i Supremi giudici – anche la costituzione di parte civile od anche la semplice riserva di costituzione di parte civile (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 5193/2020: principio di diritto espresso proprio in relazione ad un reato divenuto procedibile a querela di parte nelle more del giudizio).

Pertanto, nel caso di specie, la mancanza di querela – non rinvenuta in atti – non ha inficiato la procedibilità del giudizio, stante la costituzione di parte civile di due fra le persone offese anche danneggiate dal reato.

Osservazioni

L'odierno arresto di legittimità, come compendiato nella massima in epigrafe, si inscrive in quel consolidato indirizzo – avallato a livello massimamente nomofilattico (Cass. pen., sez. un., n. 40150/2018) – che si inspira al principio del favor querelae, per cui la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule sacramentali, può essere riconosciuta anche in fieri nell'atto di costituzione di parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Cass. pen., sez. VII, n. 43478/2001; Cass. pen., sez. II, n. 19077/2011; cfr. Cass. pen., sez. V, n. 43478/2001).

L'aspetto più inedito della sentenza in rassegna sembra cogliersi invece in un obiter riguardante i (futuribili) scenari applicativi – che si preannunciano, invero, problematici – derivati dalla compiuta scelta legislativa, laddove ristabilisce la procedibilità officiosa nel caso in cui la contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p. sia commessa «nei confronti di persona incapace per età o per infermità»: ipotesi reputata dalla Suprema corte “quanto meno di problematico accertamento considerato che la fattispecie di cui ora ci si interessa è penalmente rilevante laddove essa sia anche solo potenzialmente idonea a coinvolgere negativamente un numero indeterminato di persone” (cfr. ex multis Cass. pen., sez. III, n. 45262/2018; Cass. pen., sez. I, n. 7748/2012), di talché «ove fosse presentata una denuncia non avente le caratteristiche della querela, per verificare se si tratta di reato procedibile o meno sarebbe necessario verificare se tra i potenziali danneggiati vi sono persone che per età o per infermità siano incapaci, espressione, quest'ultima anch'essa dogmaticamente di vago significato, non essendo chiaro a quale genere di capacità essa si riferisca».

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