Il soggetto pubblico può annullare la nomina – e quindi il contratto a termine - di una lavoratrice per tardiva comunicazione della maternità?

08 Agosto 2023

Se lo stato di gravidanza è incompatibile con le mansioni che dovrebbero essere assegnate alla lavoratrice per tutta la durata del contratto a tempo determinato, il soggetto pubblico può annullare la nomina, venendo meno lo stesso contratto.

Se una lavoratrice ha stipulato con un soggetto pubblico un contratto a tempo determinato (per esigenze sostitutive) e, prima di prendere servizio, ha comunicato il proprio stato di gravidanza, è possibile bloccare la procedura, ossia annullare la nomina ed il conseguente contratto di lavoro, se le mansioni alla quale verrebbe assegnata non sono compatibili con suddetto stato e ciò copra l'intera durata del rapporto? È possibile assegnare diverse mansioni alla lavoratrice, anche se il ruolo per il quale era stata assunta è connotato da una specifica professionalità?

La questione deve essere esaminata partendo dal dato normativo: l'art. 7 d.lgs. n. 151/2000 vieta, durante la gravidanza, di assegnare la lavoratrice a determinate mansioni. Nel caso di specie, trattandosi di un contratto di lavoro a termine per esigenze sostitutive, è necessario accertare se l'intero periodo considerato dalle parti sia interessato da suddetto divieto, ossia se la gravidanza copra l'arco temporale di durata prevista in sede negoziale. Inoltre, qualora il contratto sia stato giustificato dall'esigenza di sostituire un lavoratore e le mansioni da espletare siano connotate da una specifica professionalità, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa prospettarsi un'allocazione altrove della gestante che sia stata assunta proprio e solo per quello specifico fine.

Diversamente opinando si dovrebbe procedere ad un nuovo contratto con un altro sostituto, vanificando il programma negoziale, strettamente condizionato dall'incarico da assegnare a tempo determinato. Il fatto che il divieto sia destinato a perdurare per tutta la durata del rapporto, conduce a ravvisare un difetto originario del contratto che non potrebbe in concreto essere eseguito, tenuto conto dell'inderogabilità della tutela riconosciuta alla gestante, senza che ciò possa configurare un'ipotesi di discriminazione, dal momento che lo stato di gravidanza rileva come dato obiettivo e impeditivo per legge dell'instaurazione di un valido rapporto, non potendo la lavoratrice essere assegnata alle mansioni indicate nel contratto.

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