L’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio
08 Agosto 2023
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 26 luglio 2023, n. 22590, ha esaminato una controversia tra due società, introdotta dalla ditta appaltatrice, avente ad oggetto il mancato pagamento di uno stato di avanzamento lavori di un contratto di appalto.
Il giudizio di primo grado si svolgeva nella contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio in virtù, a suo dire, di accordi stragiudiziali intervenuti tra le parti con l'impegno della società attrice di abbandonare la causa, e si concludeva con la pronuncia di risoluzione contrattuale e di condanna della convenuta.
Posto che l'appello proposto dalla società soccombente veniva dichiarato inammissibile perché contenente motivi di revocazione, su ricorso di questa, la Suprema Corte, sul presupposto che la decisione ancora appellabile non è suscettibile di revocazione, rinviava alla Corte distrettuale in diversa composizione.
La convenuta riproponeva in sede di riassunzione i motivi di appello, lamentando la violazione del dovere di lealtà sancito dall'art. 88 c.p.c. per avere controparte dolosamente celatonel corso del giudizio l'esistenza di accordi stragiudiziali oggetto di scritture private seguite dal pagamento di un importo a saldo.
Risultata soccombente nel giudizio di rinvio, la società convenuta deduceva in cassazione la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., nella versione vigente al tempo del giudizio di appello (proposto il 2 marzo 2006), con riferimento alle eccezioni di pagamento.
Secondo la ricorrente la Corte di appello non aveva tenuto conto dell'eccezione di pagamento e della relativa prova, nonché della conseguente estinzione dell'obbligazione per cui è causa. Nel giudizio di appello essa aveva prodotto tutte le prove documentali dalle quali si evinceva l'integrale saldo dell'importo pattuito.
La Corte territoriale aveva dunque errato laddove aveva invocato la preclusione dell'art. 345 c.p.c., sul presupposto che la produzione documentale, essendo già nella disponibilità della parte, fosse ammissibile in appello solo ai fini della valutazione del dolo processuale.
La Corte di cassazione accoglieva il ricorso evidenziando l'erroneità della sentenza nel punto in cui aveva ritenuto non ammissibile in fase di appello la produzione documentale già nella disponibilità delle parti. I fatti estintivi della pretesa creditoria, ossia i pagamenti effettuati in esecuzione degli accordi transattivi, erano infatti venuti ad esistenza nel corso del giudizio di primo grado ed erano stati dedotti nel giudizio di gravame.
Per di più, la Corte di Appello non aveva tenuto in considerazione la natura di eccezione rilevabile anche di ufficio dell'adempimento dell'obbligazione, quale suo atto estintivo, come riconosciuto da questo Giudice in vari precedenti (Cass. nn. 9965/2016; 6350/2010; 599/1998), tanto che l'eccezione di pagamento può essere sollevata per la prima volta anche in fase di gravame.
Infine, la «struttura chiusa» del giudizio di rinvio seguito all'ordinanza di questa Corte n. 13788/2017 non ostava al rilievo dell'eccezione di pagamento: i fatti estintivi della pretesa creditoria (ossia gli accordi transattivi e i pagamenti effettuati in loro esecuzione) erano già stati dedotti nel precedente giudizio di gravame con l'atto di appello e le relative prove offerte dall'appellante al momento della costituzione nel relativo giudizio. |