Mediazione e negoziazione assistita: in G.U. i decreti ministeriali su gratuito patrocinio e incentivi fiscali

Redazione scientifica
08 Agosto 2023

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2023, n. 183, i decreti ministeriali relativi alla liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e agli incentivi fiscali nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita.

Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato. Con un primo decreto, il Ministero della Giustizia ha determinato gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita e disciplinato le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.

Nel caso in cui la procedura si sia conclusa con un accordo, l'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al compenso previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione per il credito di imposta, dopo l'adozione del provvedimento di convalida, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

La domanda di riconoscimento del credito di imposta deve essere presentata telematicamente attraverso la piattaforma disponibile sul sito giustizia.it con le credenziali Spid, Cieid almeno di livello due e Cns (le domande presentate per conto di un organismo di mediazione o di una persona giuridica sono effettuate utilizzando l'identità digitale del responsabile o del legale rappresentante).

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero dell'importo utilizzabile, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell'operazione di versamento.

Incentivi fiscali nella forma del credito d'imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Il secondo decreto pubblicato sulla GU di ieri disciplina la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, d.lgs. n. 28/2010 e dall'art. 21-bis d.l. n. 83/2015, conv., con modificazioni, dalla l. n. 132/2015, nonchè le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.

In particolare, il decreto specifica come presentare:

- la domanda di attribuzione del credito di imposta in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 28/2010, per l'indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione (art. 4);

- la domanda di attribuzione del credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione (art. 5);

- la domanda di attribuzione del credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall'art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010 e la domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 commisurato all'importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice (art. 6).

- la domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 4, d.lgs. n. 28/2010 corrispondente alle indennità non corrisposte al ODM dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 7).

- la domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni, dalla l. n. 132/2015, commisurato al compenso corrrisposto dall'avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo (art. 9).

- la domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015, per il compenso corrisposto all'arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, nel caso previsto dall'art. 1 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014 (art. 10).

Il Ministero entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione del credito d'imposta, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante (art. 11, comma 3).

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell'operazione. Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 12).

I crediti d'imposta non danno luogo a rimborso (art. 12).

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