La mancata partecipazione al procedimento di mediazione non comporta sanzioni di tipo risarcitorio

Redazione scientifica
08 Agosto 2023

La pronuncia in esame affronta il tema delle conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione alla luce della disciplina prevista dal d.lgs. n. 28/2010.

Il d.lgs. n. 28/2010 nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevede sanzioni di tipo risarcitorio a carico della parte che non vi abbia partecipato. A tale proposito, sono previsti due tipi di conseguenze, rilevanti sul piano processuale: a) dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all'art. 116, comma 2, c.p.c.; b) il giudice condanna la parte costituita la quale, nei casi di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, in assenza di giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. Pertanto, la richiesta dell'appellante di compensare le spese tra le parti a fronte della mancata partecipazione dell'appellato al prefissato incontro di mediazione obbligatoria, non ha alcun fondamento giuridico e deve essere di conseguenza respinta.

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