Opposizioni esecutive: fase di merito e riforma Cartabia

09 Agosto 2023

Le disposizioni degli artt. 616 e 618 c.p.c. che prevedono il dimezzamento dei termini per la comparizione nelle opposizioni esecutive (opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi), sono ancora applicabili dopo la riforma Cartabia?

Il quesito pone un problema applicativo che si è subito evidenziato all'indomani dell'entrata in vigore della riforma Cartabia sul processo civile.

Si tratta, ad avviso di chi scrive, di una delle tante “sviste” del legislatore che, andando ad incidere profondamente sull'impianto codicistico non si è posto il problema delle conseguenze di alcune modifiche che mal si potevano coordinare con le norme già vigenti e non modificate.

Il dimezzamento dei termini contenuto negli artt. 616 e 618 c.p.c., che si riferiscono alle opposizioni esecutive (la prima all'esecuzione e la seconda agli atti esecutivi), era previsto quale mezzo di snellimento delle tempistiche del procedimento oppositivo quale parentesi di cognizione all'interno del procedimento esecutivo.

La natura dell'opposizione non è cambiata ma si è perso il quadro di insieme ove oggi, con le nuove norme, la dimidiazione dei termini è incompatibile con l'art. 166 c.p.c. che regolamenta la costituzione del convenuto e con l'art. 171-ter c.p.c. che prevede le nuove memorie “istruttorie” che hanno sostanzialmente sostituito quelle già previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., precedentemente vigente.

Non si prevede più, infatti, la possibilità che i termini vengano ridotti, di talché ad oggi sembra che anche la fase di merito debba essere introdotta adottando i termini ordinari previsti dalla normativa generale con ciò allungandosi non poco i tempi processuali proprio in una materia, quella delle opposizioni esecutive, ove la celerità sarebbe fondamentale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.