Appalto labour intensive: sussiste un obbligo di direzione e controllo per l'appaltatore sui propri dipendenti?

10 Agosto 2023

Il possesso di particolari competenze e conoscenze da parte dei lavoratori non esclude la verifica del concreto esercizio sugli stessi dei poteri di controllo e direzione propri dell'appaltatore.

Nell'ambito di servizi labour intensive, al fine delle liceità dell'appalto, è necessario verificare il concreto esercizio, da parte dell'appaltatore di un qualche genere di potere direttivo nei confronti dei propri dipendenti anche se questi possiedono particolari competenze tecniche e conoscenze specialistiche?

In termini generali - secondo l'indirizzo seguito dai giudici di legittimità - in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, impiegando propri mezzi e assumendo su di sé il rischio d'impresa.

Nel caso in cui l'appalto non richieda, per la sua esecuzione, l'uso di mezzi dell'appaltatore e, dunque, ci si trovi in presenza di prestazioni ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), è necessario accertare, affinché l'appalto sia lecito, il concreto esercizio, ad opera dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori da lui dipendenti.

Pertanto, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali (c.d. “pesanti”), il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. “leggeri” in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, si richiede che in capo all'appaltatore sussista un'effettiva gestione dei propri dipendenti, senza che ciò possa trovare un'eccezione nel possesso da parte di questi ultimi di particolari competenze e/o conoscenze.

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