Decreto ingiuntivo opposto dal consumatore: è possibile il rilievo da parte del g.e. della invalidità delle clausole abusive?

Mario Pio Contessa
10 Agosto 2023

La problematica giuridica rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione afferiva alla possibilità di estendere l'applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 9479/2023 anche nell'ipotesi di decreto ingiuntivo ritualmente opposto senza rilievo, tuttavia, da parte del giudice della cognizione dell'invalidità delle clausole abusive.
Massima

Il Giudice dell'esecuzione anche qualora il decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore sia stato opposto ma in sede di opposizione non sia stata rilevata la nullità delle clausole abusive, ha il dovere di verificarne la sussistenza e, in ogni caso, informare le parti e avvisare il debitore esecutato della facoltà di poter proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., al fine esclusivo di far accertare l'eventuale abusività delle predette clausole.

Il caso

Nel corso di un procedimento esecutivo promosso da un professionista nei confronti di un consumatore il debitore esecutato ha depositato memoria - chiedendo all'organo giudicante di provvedere a disporre apposita istruttoria - al fine di accertare l'abusività di alcune delle clausole fideiussorie sottoscritte dallo stesso deducendo che detto accertamento era stato pretermesso dal giudice della fase monitoria e non era stato eccepito neppure dall'opponente nel relativo giudizio. Pertanto l'esecutato chiedeva al giudice dell'esecuzione la concessione dei termini cui all'art. 650 c.p.c., allo scopo di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo affinché fosse accertata l'abusività delle clausole negoziali (e, in particolare, di quella del negozio fideiussorio posto a fondamento del ricorso per ingiunzione laddove derogava al disposto dell'art. 1957 c.c. per contrasto con le disposizioni espresse dagli artt. 33 e 34 comma quarto del c.d. Codice del consumo), nonché di non procedere alla vendita o all'assegnazione del bene sino alla definizione del giudizio di opposizione.

La questione

La delicata problematica giuridica rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione afferiva alla possibilità di estendere l'applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9479 del 2023 anche nell'ipotesi di decreto ingiuntivo ritualmente opposto senza rilievo, tuttavia, da parte del giudice della cognizione dell'invalidità delle clausole abusive del contratto posto a fondamento del ricorso monitorio né eccezione in tal senso del debitore opponente.

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia in esame, aderendo alla prospettiva del debitore esecutato, ha riconosciuto al debitore la facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo già opposto entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Parimenti ha disposto che il professionista delegato «non dia corso alla gara in attesa della decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.» fissando nuova udienza al fine di verificare l'avvenuta proposizione della opposizione tardiva ovvero l'esito della decisione ex art. 649 c.p.c. Evidentemente la suddetta decisione è sfociata a valle di un giudizio prognostico positivo – in ordine al quale l'organo giudicante – ha ritenuto sussistente: a) la qualifica soggettiva di consumatore per il fideiussore; b) il doveredi rimettere la vicenda de qua al giudice dell'opposizione. Tanto è stato possibile poiché il giudice dell'esecuzione preliminarmente ha ravvisato la qualifica di consumatore al fideiussore - persona fisica – sebbene quest'ultimo svolgesse attività professionale. In particolare sul punto dibattuto - richiamando pronunce della giurisprudenza europea – ha chiarito che può ritenersi fideiussore il consumatore persona fisica che pur svolgendo una propria attività professionale presta la propria garanzia per finalità eterogenee al proprio lavoro o che non siano strumentali al medesimo. Parimenti ha ritenuto doveroso disporre la translatio iudiciiex art. 650 c.p.c. - pur essendo in presenza di un giudicato formatosi a “cognizione piena” - come specificato in precedenza, ritenendo di dover così declinare i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, recepiti dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, nel senso che in ogni caso il vaglio sull'invalidità delle clausole abusive è rimesso al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023 n. 9479).

Osservazioni

La decisione in commento ha esaminato una questione non affrontata espressamente dalle Sezioni Unite dalla pronuncia ora richiamata (benché il Sostituto Procuratore Generale ne avesse fatto riferimento nelle proprie conclusioni), risolvendola nel senso che, anche ove l'opposizione al provvedimento monitorio è stata promossa ma la nullità della clausola abusiva non è stata eccepita dall'opponente né rilevata d'ufficio dal giudice, l'eventuale estensione dei principi afferenti l'accertamento delle clausole abusive deve essere di volta in volta oggetto di esame da parte del giudice dell'opposizione tardiva.

In sostanza, la celebrazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a cognizione piena ed esauriente, non osta al potere del giudice dell'esecuzione di assegnare i termini ex art. 650 c.p.c.

Riteniamo che il ragionamento compiuto dalla pronuncia in esame si ponga nel solco de principi espressi sia dalla Corte di Giustizia che dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Queste ultime, infatti, hanno rimesso al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e non a quello dell'esecuzione, ogni valutazione in merito all'estensione analogica dei predetti principi alle ipotesi di giudicato formatosi a cognizione piena. Si tratta, in sostanza, di quelle fattispecie nelle quali si è formato il giudicato - a seguito di opposizione avverso un decreto ingiuntivo - in difetto di una nullità che non sia stata dedotta dalla parte o rilevata dal Giudice.

Tuttavia l'ipotesi esaminata presenta una ulteriore peculiarità correlata alla posizione soggettiva del debitore, in quanto viene in rilievo anche la questione dell'operatività della disciplina c.d. di protezione a tutela del consumatore anche al fideiussore. A riguardo, la S.C., dando seguito a pronunce della Corte di Giustizia, ha affermato che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del negozio di garanzia senza considerare il contratto principale. Pertanto, dovrà ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale - o più attività professionali - stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa. Ne consegue che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo della professione esercitata dal garante - né la dazione della garanzia deve essere funzionale allo svolgimento della professione del fideiussore.

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