Rinuncia dei soci al credito: non scatta più la tassazione

11 Agosto 2023

La Cassazione afferma un importante principio in materia di imposte sui redditi di capitale, con riferimento agli effetti della rinuncia del socio a crediti relativi agli interessi maturati sui finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata.
Massima

In tema di imposte sui redditi di capitale – in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, T.U.I.R. a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 legge 14 settembre 2015, n. 147 – la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime.

Il caso

La vicenda fattuale in commento riguardava una società italiana che aveva ricevuto un finanziamento fruttifero di dieci milioni di euro, da parte della consorella lussemburghese ove erano pattuiti interessi pari al 9%.

La finanziatrice cedeva il credito residuo alla società controllante, sempre lussemburghese, la quale rinunciava totalmente al predetto credito, sia per la parte in linea capitale, che per la parte in linea interessi.

In via prudenziale, la contribuente società italiana, adeguandosi alle istruzioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, sugli interessi che avrebbe dovuto corrispondere in assenza di rinuncia, applicava la ritenuta del 26% ex art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, considerandoli pagati in base al c.d. incasso giuridico, nonostante il pagamento non vi fosse stato per mancanza di un effettivo esborso.

Successivamente la contribuente proponeva istanza di rimborso della maggiore Ires versata nel periodo d'imposta 2017, applicando l'aliquota del 26% ex art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 sugli interessi da mutuo, che avrebbe dovuto corrispondere a una consociata lussemburghese in assenza di sua rinuncia, considerandoli come un “incasso giuridico”.

Avverso il rifiuto tacito la società contribuente proponeva ricorso tributario.

Riformando la pronuncia di prime cure favorevole alla società, in cui era evidenziato il difetto del presupposto impositivo, poiché gli interessi non erano stati pagati, stante la non condivisibilità della tesi dell'“incasso giuridico”, la CGT di secondo grado della Lombardia rigettava le doglianze della società contribuente, affermando la correttezza dell'imposizione sul presupposto dell'“incasso giuridico”, in quanto la rinuncia presupponeva l'utilizzo del credito anche se non incassato.

Avverso la suddetta decisione la contribuente frapponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a cinque differenti motivi.

Per ciò che di interesse, con il primo motivo la ricorrente denunciava, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 5, e 26-quater, dell'art. 88, comma 4-bis, TUIR.

Eccepiva la contribuente che il regime fiscale delle rinunce a crediti da parte dei soci, a seguito della riforma attuata con il D.Lgs. 15 settembre 2015, n. 147 che ha introdotto dell'art. 88, il comma 4-bis t.u.i.r., non è più compatibile con la fictio iuris dell'incasso giuridico.

Per l'effetto, era assunta l'inapplicabilità del concetto di incasso giuridico a carico di un soggetto, quale la società lussemburghese tassato per competenza, non sussistendo il rischio del c.d. salto di imposta che era destinato a scongiurare.

Tale tesi era condivisa dalla Suprema Corte, la quale accoglieva il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

A detta della Suprema Corte, “In tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dall'art. 88, comma 4 bis, art. 94, comma 6, art. 101, comma 5, Tuir a seguito delle modifiche di cui alla D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 13 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o “salto d'imposta” di cui al precedenteregime” (v. Cass. 16595/2023).

Il Collegio ricostruisce la teoria del c.d. “incasso giuridico”, ricordando che la rinuncia del socio al credito vantato nei confronti della società determina una sopravvenienza sotto il profilo formale, mentre sotto il profilo sostanziale equivale all'effetto del pagamento del debito da parte della società e dell'apporto di nuovo capitale da parte del socio.

La questione giuridica

La questione giuridica sottesa nel caso in esame, verte nello stabilire se in tema di imposte sui redditi di capitale la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, comporti l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta.

Osservazioni

Prima di fornire soluzione alla questione giuridica in premessa, occorre una breve disamina degli istituiti coinvolti nel caso in disamina.

L'art. 88, comma 1, delTUIRstabilisce (in maniera del tutto speculare a quanto previsto dal successivo art. 101, comma 3, con riferimento alle sopravvenienze passive) che agli effetti delle imposte sui redditi si considerano sopravvenienze attive:

a) i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;

b) i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (per esempio, rientra in questa categoria il maggior valore di mercato attribuibile all'azienda restituita al cedente ai sensi dell'art. 1523c.c. per inadempimento dell'acquirente, rispetto all'ammontare del credito residuo vantato dal cedente, in caso di vendita con riserva di proprietà (v. Ris. 13.10.2016, n. 91/E);

c) la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Gli elementi caratterizzanti le sopravvenienze attive in senso proprio, di cui al comma 1, sono la presenza di poste di competenza di esercizi precedenti cui l'evento sopravvenuto è collegato sul piano causale.

Difatti se tale evento si verificasse nel corso dello stesso periodo d'imposta cui compete il ricavo o il costo oggetto di rettifica, non si determinerebbe alcuna sopravvenienza sotto il profilo fiscale, già rilevando ai fini della formazione del reddito d'impresa l'importo correttamente quantificato.

La rettifica di un costo o di un ricavo contabilizzato in esercizi precedenti deve necessariamente fondarsi su un evento sopravvenuto, affinché si possa parlare di sopravvenienza (se tale rettifica è invece dovuta alla correzione di un errore compiuto nella valutazione di una precedente operazione, non si verifica alcuna deroga al principio di competenza, dovendo la correzione assumere rilevanza con riguardo a detto periodo e non in quello in cui si rimedia all'errore, come meglio si vedrà nell'ultima parte di questo commento).

La novità più rilevante del citato art. 88 è contenuta nei primi due periodi del comma 4-bis, consistente nella introduzione di un collegamento diretto tra il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e la misura della detassazione, che corrisponde al primo.

Utilizzando una formulazione per certi versi simile a quella presente nell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 88, del TUIR ante d.lgs. n. 147, la rinuncia dei soci ai crediti dà luogo fiscalmente a una sopravvenienza attiva “per la parte che eccede il relativo valore fiscale”.

Con l'art. 13 del d.lgs. n. 147/2015 sono state, altresì, apportate rilevanti modifiche al trattamento tributario da applicare alle rinunce dei soci ai crediti dagli stessi vantati nei confronti delle società partecipate, attraverso l'introduzione del comma 4-bis nell'art. 88 del TUIR, in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 7.10.2015 e, quindi, nella generalità dei casi dall'esercizio 2016.

Pertanto, la riduzione dei debiti conseguente alla rinuncia viene ad essere idealmente suddivisa in due componenti: una costituente apporto di capitale (anche) ai fini fiscali, la cui misura corrisponde al valore fiscale del credito oggetto di rinuncia; l'altra costituente sopravvenienza attiva ai (soli) fini fiscali, con conseguente obbligo di operare una corrispondente variazione in aumento in sede di determinazione del reddito d'impresa imponibile (se il debito iscritto in bilancio in base al criterio del costo ammortizzato è diverso dal valore nominale dello stesso, per le imprese cui si applica il principio di derivazione rafforzata dovrebbe rilevare il valore di bilancio ai fini del raffronto con il valore fiscale del credito, poiché il valore fiscale del debito corrisponde al valore di bilancio).

Nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, infatti, si afferma sul punto che “il nuovo regime qualifica fiscalmente apporto la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito”.

Tornando al caso che ci preme, la ricorrente proponeva Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2 Grado, con la quale si affermava la correttezza dell'imposizione sul presupposto dell'“incasso giuridico”, in quanto la rinuncia presupponeva l'utilizzo del credito anche se non incassato.

Tale decisione di seconde cure era annullata dalla Suprema Corte.

Conclusioni

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha affermato che la rinuncia operata da un socio nei confronti della società, a un credito relativo a un reddito tassato per cassa (quali gli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata), non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare.

Infatti, a partire dal 2016, a seguito della rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito (ai sensi degli artt. 94 comma 6 e 101 comma 7 del TUIR) e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore (ex art. 88 comma 4-bis dello stesso TUIR).

Pertanto, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione, diversamente da quanto prospettato nel regime in vigore fino al 2015, sia dalla Cassazione (per tutte, Cass. 14.4.2022 n. 12222), sia dall'Amministrazione finanziaria (C.M. 27.5.1994 n. 73/E e Ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. 124).

Di contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

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