Cammina a piedi nudi a bordo piscina e cade: ha diritto al risarcimento?

Attilio Ievolella
11 Agosto 2023

Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dalla donna nei confronti della società che gestisce lo stabilimento termale in cui è ricompresa la piscina, teatro dell'incidente. Censurata dai Giudici la condotta tenuta dalla donna a fronte di una situazione di palese pericolosità.

Pessima idea, senza dubbio, quella di camminare a piedi nudi lungo il bordo di una piscina. Quasi inevitabile la scivolata con conseguente caduta. E logico escludere, secondo i Giudici, la responsabilità della struttura per la disavventura vissuta dall'ospite. Protagonista della vicenda giudiziaria, e di un precedente capitombolo, è una donna, che cita in giudizio una società che gestisce uno stabilimento termale dotato di piscina e le chiede un risarcimento per i danni – alla persona e patrimoniali – riportati a seguito di una caduta a terra occorsale mentre stava camminando lungo il bordo della piscina.

Per i giudici di merito, però, la richiesta di ristoro economico è priva di fondamento, poiché «la donna è stata imprudente», avendo «percorso a piedi nudi il bordo della piscina, bordo prevedibilmente e normalmente scivoloso», e ciò porta ad escludere ogni possibile addebito a carico della società. Col ricorso in Cassazione, però, la donna ha lamentato «la violazione delle norme di sicurezza per la tenuta dell'impianto» in cui si è verificato l'incidente, violazione utile, a suo dire, a certificare «la colpa» della società e a dimostrare «la legittimità della camminata senza calzature» lungo il bordo della piscina.

Prima di prendere in esame la versione proposta dalla donna, i Giudici di Cassazione ribadiscono che «quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte della stessa persona danneggiata, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente della medesima persona danneggiata nel dinamismo del danno».

Tornando all'episodio oggetto del processo, i Magistrati chiariscono che «la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indice di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore così come al custode della struttura, non possono spostare la conclusione, poiché non giustificano la condotta incauta che», come in questo caso, «sia giudicata tale in modo decisivo».

A fronte del «bilanciamento tra pericolosità della cosa e obblighi di cautela», i Giudici sottolineano sì la pericolosità del bordo della piscina ma anche, allo stesso tempo, «l'agevole prevedibilità e percepibilità della stessa pericolosità, trattandosi di piscina all'aperto», senza dimenticare, infine, «la scelta» della donna «di non premunirsi di accorgimenti minimi» per evitare problemi e, invece, «camminando a piedi nudi» lungo il bordo della piscina.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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