Superbonus 110%: proroga per le unifamiliari e nuove regole sui crediti dei bonus edilizi non ancora utilizzati
11 Agosto 2023
Edifici unifamiliari. Ai fini della maxi detrazione, una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e la presenza di un accesso autonomo dall'esterno presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso da una strada o da cortile o giardino di proprietà e esclusiva. Quindi, per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
Nuova proroga. L'art. 24 del decreto legge del 10 agosto 2023 n. 104 prevede che all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». In sintesi, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.
Comunicazioni al Fisco. A tal proposito,con la nuova disposizione prevista dall'art. 25 del d.l. n. 104/2023, il Legislatore ha stabilito chenelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34/2020 (sconto in fattura/cessione del credito), risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all'articolo 121, comma 3, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Inoltre: - nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024; - la mancata comunicazione entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro; - la comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. |