Prescrizione «lunga» per il credito d'imposta

16 Agosto 2023

Una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, ancorché il contribuente abbia commesso un errore formale nell'indicare l'importo nel rigo sbagliato e in difetto di un'apposita apposita domanda di rimborso, il diritto di credito non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale. Qualora, poi, il diritto di credito appartenga ad una società che ha nelle more cessato l'attività, la domanda di rimborso può essere presentata dalla società estinta entro il termine prescrizionale di dieci anni, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per l'avvio del procedimento di esecuzione del rimborso stesso. Questi i principi che emergono dalla sentenza n. 938 del 9 marzo 2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Il caso

La controversia traeva origine da un'istanza di rimborso IVA (2012) promossa da una S.p.a. in liquidazione a cui era seguito diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione e la successiva cancellazione della società, l'Ufficio aveva elaborato i dati e operato una rettifica degli stessi; faceva seguito, nel giugno 2020, la richiesta di rimborso da parte della società che l'Ufficio negava.

Avverso il diniego, proponeva ricorso la società eccependo il termine di prescrizione decennale del credito IVA risalente ad un soggetto estinto, non ritenendo applicabile il termine biennale di decadenza, considerato dall'Amministrazione e generalmente previsto per le domande di restituzione di imposte e tasse versate ma non dovute.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria considerava applicabile alla fattispecie l'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 ritenendo che la domanda di restituzione non potesse essere presentata dopo due anni dal momento in cui si era verificato il presupposto per la restituzione. L'Ufficio eccepiva, peraltro, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in quanto soggetto.

Prescrizione «lunga»

I giudici tributari, di primo e secondo grado, propendono per la legittimità del diritto di credito della ricorrente.

Le Corti di merito fondano l'iter motivazionale sulla non contestata (da parte pubblica) esistenza del credito. «La volontà di ottenimento del rimborso, affermano a chiare lettere i giudici ambrosiani, può essere legittimamente manifestata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, ancorché non accompagnata dalla presentazione dell'ulteriore domanda di rimborso, con conseguente sottrazione della domanda successivamente formulata al termine biennale di decadenza» (Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2017, n. 4559; Cass., Sez. 5, 9 ottobre 2015, n. 20255; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2015, n. 9941; Cass., Sez. 5, 1 ottobre 2014, n. 20678; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7684; Cass., Sez. 5, 30 settembre 2011, n. 20039). Pertanto, motivano gli interpreti, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal d.lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15229; Cass. Sez. 6, 1° ottobre 2015, n. 19682, Ordinanza n. n. 1827/2019).

Applicando i suddetti principi alla fattispecie concreta, i giudici tributari hanno osservato che, ancorché il contribuente avesse commesso un errore formale nell'indicare l'importo nel rigo sbagliato, aveva dato atto dell'esistenza del credito che, peraltro, era stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione.

Per quanto concerne, poi, il sollevato difetto di legittimazione attiva, la Corte ha chiarito che, nel caso di cessazione dell'attività, «la domanda di rimborso può essere presentata dalla società estinta entro il termine prescrizionale di dieci anni, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per avvio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.