Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei CTU e dei settori di specializzazione

Redazione scientifica
17 Agosto 2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 4 agosto 2023, n. 109, concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dei settori di specializzazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, disp. att. c.p.c. aggiunto dall'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2022.

Il decreto detta disposizioni in materia dell'albo e dell'elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell'elenco, le modalita' informatiche di tenuta dell'albo e dell'elenco, nonche' disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal Codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. n. 30/2005, in materia di albo dei consulenti in proprietà industriale.

Quanto al contenuto dell'albo, l'art. 3 prevede che «Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati: a) la categoria e il relativo settore di specializzazione; b) il titolo di studio conseguito; c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e' eventualmente inserito; d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza; e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi; f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico; g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati».

Per quanto riguarda i requisiti per l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici, l'art. 4 dispone che « Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che: a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; c) sono di condotta morale specchiata; d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale». In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica e' riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purche' l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attivita' professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Nelle domande di iscrizione, come chiarisce l'art. 5, devono essere indicate, mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità: «a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione; b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria ei titoli di studio conseguiti; d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonche' sul processo e sull'attività del consulente tecnico; e) il curriculum scientifico; f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e' iscritto; g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate ingiudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate; h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza; i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza; l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali; m) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni; n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale; o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonche' ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta». Alla domanda sono inoltre allegati «i documenti previsti dall'art. 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione e i documenti previsti nel presente decreto». Il comitato verifica la «veridicita' delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000». Il rilascio di dichiarazioni mendaci è motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa è già avvenuta, di cancellazione dall'albo. Le domande di iscrizione£ possono essere presentate tra il 1°marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione».

Per il mantenimento dell'iscrizione, l'art. 6 dispone «Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell' attivita' professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti. Inoltre «in occasione della revisione dell'albo prevista dall'articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volonta' di non mantenere l'iscrizione. Per coloro che svolgono professioni ordinistiche, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell'ordine o collegio professionale di appartenenza».

In tema di sospensione e cancellazione volontaria, l'art. 7 stabilisce che «Il consulente puo' chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. È possibile formulare piu' richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio. Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall'albo oda una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2 il comitato provvede entro trenta giorni».

L'art. 8 detta disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell'elenco nazionale, prevedendo che «Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalita' informatica. 2. L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all'albo, i provvedimenti di conferimento dell'incarico egli eventuali provvedimenti di revoca. 3. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalita' informatica degli albi e dell'elenco. Le specifiche tecniche assicurano che non vengano pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale e' stato conferito l'incarico ne' qualunque altro dato che ecceda le finalità conoscitive perseguite dalla legge ».

Per quanto riguarda, infine, le disposizioni transitorie, l'art. 10 prevede che «Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o piu' settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e' valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessita' di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti dall'articolo 6, comma 1. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti integrano le indicazioni già fornite, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nei termini indicati all'articolo 5, comma 5».

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