In vigore le modifiche al Codice della proprietà industrialeFonte: L. 24 luglio 2023 n. 102
23 Agosto 2023
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dello scorso 8 agosto, la legge 24 luglio 2023, n. 102 apporta modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Di seguito alcune novità. Viene estesa la protezione di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), prevedendo il divieto di registrazione anche per i marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta. All'art. 34 del Codice della proprietà industriale, è inserito il seguente: «art. 34-bis (Protezione temporanea dei disegni e modelli). - 1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati. 3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione». Al Capo III della suddetta Legge, inoltre, sono previste le norme di coordinamento ed adeguamento, articolate in 32 articoli. |