INPS: le novità per il Fondo di garanzia alla luce del Codice della crisi
23 Agosto 2023
L'INPS ha emanato la circolare n. 70 del 26 luglio 2023 con la quale, in tema di Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti da lavoro, si riepilogano le disposizioni vigenti, aggiornate con la nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), e si recepiscono gli orientamenti consolidati della giurisprudenza. La circolare sostituisce integralmente quelle, ormai risalenti, del 15 luglio 2008 (n. 74) e del 4 marzo 2010 (n. 32).
Il documento delinea brevemente, nei primi paragrafi, i tratti del sistema di tutela minima del lavoratore subordinato in caso di insolvenza del datore di lavoro, come delineato dalla normativa comunitaria (dir. 80/987/CEE del Consiglio, modificata dalla dir. 2002/74/CE e dalla dir. 2008/94/CE) attuata dall'ordinamento italiano con l'istituzione del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (l. n. 297/1982) e diverse successive integrazioni. Viene poi svolta una panoramica dei soggetti legittimati a richiedere l'intervento del Fondo, tenuto conto altresì delle recenti novità legislative riguardanti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e i lavoratori subordinati nel settore sportivo, nonché la giurisprudenza di legittimità relativa agi “aventi diritto” del lavoratore.
Si richiama l'attenzione, in particolare, sul paragrafo n. 5 della circolare, dedicato ai presupposti per l'intervento del Fondo, approfonditi con richiami alla giurisprudenza di legittimità sul tema e alla legislazione precedente e successiva alla entrata in vigore del CCII. Il paragrafo si apre con la precisazione che i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia variano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali di fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, procedure per le quali l'intervento del Fondo di garanzia è esplicitamente disciplinato dall'art. 2, commi dal secondo al quarto, della l. n. 297/1982 e dall'art. 1, comma 1, del d.lgs n. 80/1992. I requisiti affinché il lavoratore dipendente da datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali possa accedere alle prestazioni del Fondo sono:
Quanto, invece, ai dipendenti dei datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, costoro possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia in presenza dei seguenti presupposti:
Il paragrafo n. 6 è dedicato alle modalità di intervento del fondo in alcune fattispecie particolari, per come elaborate dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza. Tali casi riguardano: a) la chiusura del fallimento senza accertamento del passivo; b) i soggetti abilitati ad accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Capo II del Titolo IV della Parte prima del CCII; c) il datore assoggettato alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter della l. n. 3/2012; d) il datore di lavoro assoggettato alle misure di prevenzione disciplinate dal d.lgs. n. 159/2011.
Infine, il paragrafo 10 indica la documentazione di massima occorrente per l'istruttoria delle domande di intervento del Fondo, distinguendo a seconda della fattispecie: a) fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria; b) concordato preventivo; c) procedura aperta in un altro Stato dell'Unione europea; d) datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale; e) eredità giacente e eredità accettata con beneficio di inventario; f) procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-ter della l. n. 3/2012) e liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 del CCII); g) documenti aggiuntivi da allegare quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore.
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