INPS: le novità per il Fondo di garanzia alla luce del Codice della crisi

La Redazione
23 Agosto 2023

Con una circolare di fine luglio, l'Inps aggiorna e riepiloga le disposizioni impartite nel tempo in tema di Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro, in considerazione dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

L'INPS ha emanato la circolare n. 70 del 26 luglio 2023 con la quale, in tema di Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti da lavoro, si riepilogano le disposizioni vigenti, aggiornate con la nuova disciplina introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), e si recepiscono gli orientamenti consolidati della giurisprudenza. La circolare sostituisce integralmente quelle, ormai risalenti, del 15 luglio 2008 (n. 74) e del 4 marzo 2010 (n. 32).

Il documento delinea brevemente, nei primi paragrafi, i tratti del sistema di tutela minima del lavoratore subordinato in caso di insolvenza del datore di lavoro, come delineato dalla normativa comunitaria (dir. 80/987/CEE del Consiglio, modificata dalla dir. 2002/74/CE e dalla dir. 2008/94/CE) attuata dall'ordinamento italiano con l'istituzione del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (l. n. 297/1982) e diverse successive integrazioni. Viene poi svolta una panoramica dei soggetti legittimati a richiedere l'intervento del Fondo, tenuto conto altresì delle recenti novità legislative riguardanti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato e i lavoratori subordinati nel settore sportivo, nonché la giurisprudenza di legittimità relativa agi “aventi diritto” del lavoratore.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sul paragrafo n. 5 della circolare, dedicato ai presupposti per l'intervento del Fondo, approfonditi con richiami alla giurisprudenza di legittimità sul tema e alla legislazione precedente e successiva alla entrata in vigore del CCII.

Il paragrafo si apre con la precisazione che i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia variano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali di fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, procedure per le quali l'intervento del Fondo di garanzia è esplicitamente disciplinato dall'art. 2, commi dal secondo al quarto, della l. n. 297/1982 e dall'art. 1, comma 1, del d.lgs n. 80/1992.

I requisiti affinché il lavoratore dipendente da datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali possa accedere alle prestazioni del Fondo sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato: con riferimento a tale requisito viene approfondita la disciplina relativa al trasferimento d'azienda attuata da cedente in bonis o da cedente assoggettato a procedura concorsuale;
  • l'apertura di una procedura concorsuale;
  • l'esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto.

Quanto, invece, ai dipendenti dei datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, costoro possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia in presenza dei seguenti presupposti:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  • prova dell'esistenza di un credito per TFR e retribuzioni;
  • insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.

Il paragrafo n. 6 è dedicato alle modalità di intervento del fondo in alcune fattispecie particolari, per come elaborate dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza. Tali casi riguardano: a) la chiusura del fallimento senza accertamento del passivo; b) i soggetti abilitati ad accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Capo II del Titolo IV della Parte prima del CCII; c) il datore assoggettato alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter della l. n. 3/2012; d) il datore di lavoro assoggettato alle misure di prevenzione disciplinate dal d.lgs. n. 159/2011.

Infine, il paragrafo 10 indica la documentazione di massima occorrente per l'istruttoria delle domande di intervento del Fondo, distinguendo a seconda della fattispecie: a) fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria; b) concordato preventivo; c) procedura aperta in un altro Stato dell'Unione europea; d) datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale; e) eredità giacente e eredità accettata con beneficio di inventario; f) procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-ter della l. n. 3/2012) e liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 del CCII); g) documenti aggiuntivi da allegare quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore.



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