Il sindacato del Tribunale nella ammissione del concordato preventivo

La Redazione
25 Agosto 2023

Con questo provvedimento, i giudici ferraresi chiariscono i confini del sindacato spettante al Tribunale nell'ammissione del concordato preventivo in continuità, ai sensi delle nuove regole contenute nel CCII.

Il Tribunale di Ferrara dichiara inammissibile una proposta di concordato in continuità aziendale indiretta proposta da una società per azioni.

Prima di esporre le ragioni poste alla base della ritenuta inammissibilità della proposta, il Collegio svolge alcune considerazioni circa il vaglio che il Tribunale è tenuto a compiere in sede di apertura della procedura di concordato. I giudici ferraresi, richiamati gli orientamenti giurisprudenziali che, nel vigore della Legge Fallimentare, si sono formati sul punto, affermano che i medesimi principi possono trarsi anche dalle norme del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

In particolare, afferma il Tribunale:

“…anche nel concordato in continuità aziendale – come nel liquidatorio – al tribunale è sempre riservato, sia in fase di ammissione che di omologa, un sindacato circa la “fattibilità” economica del piano concordatario, in termini di controllo circa la non manifesta inidoneità al raggiungimento degli obiettivi prefissati; in perfetta corrispondenza, del resto, con la formula adottata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11216 del 2021). E soprattutto e prima di tutto va verificata la ammissibilità, nel senso della legittimità o conformità a norme imperative, della proposta. Del resto a fronte dello specifico obbligo per il giudice di verificare l'ammissibilità della proposta in sede di omologa (art. 122 comma 1) non è ragionevole ritenere che in sede di apertura al tribunale sia preclusa la valutazione di tale presupposto, inteso come rispetto delle norme di legge, imponendosi così la apertura di un concordato inammissibile e quindi non omologabile: si tratta di ipotesi irragionevole e contraria ad ogni principio di economicità e di ragionevole durata delle procedure”.

Operata tale premessa, il Tribunale enumera e descrive minuziosamente le ragioni per le quali la proposta di concordato preventivo presentata nel caso di specie sia da valutarsi inammissibile.

Si rimanda alla pronuncia per una lettura completa.

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