Udienza da remoto: se il Presidente non riesce a collegarsi deve rinviare la discussione

La Redazione
28 Agosto 2023

Non è invece ammissibile la trasformazione dell'udienza pubblica in udienza camerale non partecipata. La sentenza così emessa è infatti nulla per violazione del diritto di difesa della parte.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione averso la sentenza con la quale la C.T.R. Liguria ha confermato la decisione di primo grado e, conseguentemente, ha dichiarato prescritta la pretesa tributaria attivata dall'Ufficio nei confronti di una società. In particolare, la ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa avendo la CTR comunque deciso la controversia a seguito di trattazione in camera di consiglio, nonostante la causa sia stata avviata in pubblica udienza, con collegamento audiovisivo. La discussione in realtà non si era svolta a causa di problemi tecnici nel collegamento da parte del Presidente, che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto imporre il rinvio della discussione.

La Cassazione ritiene fondato il ricorso.

Il contesto normativo applicabile viene così ricostruito:

  • la C.T.R. tratta la causa in camera di consiglio (art. 33 d.lgs. n. 546/1992), salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza;
  • in entrambe le ipotesi, le parti hanno la facoltà di depositare documenti e memorie illustrative (nei termini consentiti dall'art. 32, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992);
  • nel caso di udienza camerale sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio (art. 32, comma 3, d.lgs. n. 546/1992);
  • nel caso di udienza pubblica tali note non sono previste e il relatore è chiamato ad esporre al collegio i fatti e le questioni della controversia e, quindi, le parti presenti sono ammesse alla discussione dal presidente (art. 34, comma 1);
  • su tale disciplina ordinaria, è intervenuto l'art. 16 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, nuovamente modificato dall'art. 135 d.l. n. 34/2020, includendo tra le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerali di cui agli artt. 33 e 34 d.lgs. n. 546/1992, anche quella a distanza, mediante collegamento audiovisivo;
  • il successivo decreto direttoriale prot. n. RR46 dell'11.11.2020, ha individuato le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze svolte in modalità da remoto. In particolare, è previsto che «in caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste dal comma 2».

Nel caso di specie, dunque, l'impossibilità di celebrare l'udienza pubblica a causa dei problemi tecnici di collegamento del Presidente avrebbe dovuto determinarne «la sospensione, con contestuale rinvio della causa ad altra udienza e non certo la sua trasformazione (come invece avvenuto nella specie) in udienza camerale non partecipata».

Il Collegio accoglie il ricorso con rinvio dichiarando la nullità della sentenza impugnata «(emessa all'esito di tale ibrida - e non contemplata, dalla disciplina ordinaria, come emergenziale – trattazione in modalità pubblico-camerale) per la violazione del diritto del diritto di difesa della odierna ricorrente» la quale non ha potuto esporre le proprie difese conclusive nel corso della discussione (art. 34, comma 1, d.lgs. n. 546/1992), né avanzare istanza di differimento della discussione (art. 34, comma 3), tanto più considerando che alla stessa non era neppure consentito, prima dell'udienza, il deposito di brevi repliche scritte (previsto dall'art. 32, comma 3, per la sola trattazione in camera di consiglio).

Fonte: Diritto e Giustizia

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