Il decreto ingiuntivo emesso in conseguenza di un contratto con clausola risolutiva espressa sconta l'imposta di registro in misura fissa

La Redazione
28 Agosto 2023

Il ricorso monitorio traeva origine dall'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione, assunta con il contratto di vendita con riserva di proprietà, di pagamento rateale del corrispettivo pattuito per la cessione di un bene.L'appello proposto dall'Ufficio muove dall'erronea premessa che la risoluzione del contratto intercorso tra le parti non è dipesa dalla pattuizione di una clausola risolutiva espressa. Tanto non è per come risulta dall'articolo 12 di detto contratto secondo il quale “il mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo di vendita, ovvero il mancato pagamento di due rate nei termini stabiliti, darà facoltà alla ditta venditrice di ritenere risolto di diritto il presente contratto. In tale caso la ditta venditrice avrà il diritto di ottenere l'immediata restituzione dei beni venduti e di trattenere a titolo di danno e di canone di locazione le rate riscosse, salvo sempre il risarcimento del maggior danno. La ditta venditrice qualora non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa, potrà far decadere la ditta acquirente dal beneficio del termine. In tal caso la ditta acquirente dovrà versare immediatamente l'intero prezzo pattuito”.

Il decreto ingiuntivo che condanna il debitore alla restituzione di un bene, a causa del mancato pagamento delle rate del corrispettivo pattuito con il contratto di vendita con riserva di proprietà, costituisce attuazione dell'effetto risolutivo (della clausola risolutiva espressa) verificatosi a causa di detto inadempimento contrattuale.

Sicchè allo stesso deve applicarsi, in virtù dell'art. 28, comma primo, del d.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro in misura fissa.

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