Disegno di legge 27 giugno 2023 in materia di sicurezza stradale: prime riflessioni

Filippo Rosada
28 Agosto 2023

Il presente lavoro è volto ad evidenziare criticamente le principali novità introdotte dal disegno di legge 27 giugno 2023 in materia di sicurezza stradale.
Le principali novità

Al fine di contenere il fenomeno di guida in seguito ad assunzione di alcol e droghe, l'art. 1 del d.d.l. implementa l'art. 186 c.d.s. (Guida sotto l'influenza di alcol), con l'introduzione dei commi 9-ter e 9-quater. Mentre il quater aumenta la sanzione da un terzo al doppio a seconda che chi viene colto alla guida in stato di alterazione da assunzione di alcol o droghe sia o meno recidivo, il ter prevede l'indicazione sulla patente del codice unionale relativo a “LIMITAZIONE DELL'USO – codice 68 Niente alcool”.

La medesima norma del d.d.l. integra anche l'art. 187 c.d.s. con i nuovi commi 5-bis e 5-ter, oltre che con la modifica del comma 2-bis. In particolare, ogni qual volta gli accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili di cui al comma 2 dell'art. 1 diano esiti positivi, gli organi di polizia stradale potranno sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di fluido del cavo orale e disporre il ritiro della patente o comunque impedire immediatamente al conducente di continuale a condurre il veicolo.

Sempre al fine di contrastare l'utilizzo di veicoli dopo aver assunto bevande alcoliche, l'art. 2 del d.d.l. introduce all'art. 125 c.d.s i commi 3-ter e 3-quater, ove si prevede l'obbligo di installazione del dispositivo alcolock (sistema che impedisce l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore a zero). Detta imposizione si applica ai conducenti sulla cui patente è stato applicato il codice unionale relativo a “LIMITAZIONI DELL'USO – codice 68 Niente alcool”.

Neopatentati

Per quanto concerne i neopatentati, l'art. 1 del d.d.l. ha modificato il comma sei dell'art. 125 c.d.s., inserendo, altresì, i commi 6-bis, ter e quater.

La novella ha pertanto previsto che i minori degli anni 21 che vengano colti alla guida sotto l'effetto di alcol o droghe, non potranno conseguire la patente o la stessa verrà sospesa o revocata, sino al conseguimento del ventiquattresimo anno di età.

L'art. 5 del d.d.l. ha anche modificato l'art. 117 c.d.s. (limitazioni alla guida): durante i primi tre anni dal conseguimento della patente (e non più per il solo primo anno) non si potranno guidare auto con rapporto fra potenza e tara del veicolo superiore ai 55 kW/t e comunque non più potenti di 70 kW (95 CV), mentre per auto elettriche e plug-in il limite sale a 65 kW/t.

Durante il percorso scolastico, inoltre, gli studenti potranno partecipare a corsi extracurriculari di educazione stradale, con l'acquisizione di due crediti (art. 4 del d.d.l. che inserisce il comma 2-ter all'art. 230 c.d.s. – educazione stradale)

Telefono alla guida

È altresì previsto un inasprimento per chi utilizza il telefono durante la guida.

L'art. 3 del d.d.l. modifica l'art. 218-ter c.d.s. (Sospensione della patente in relazione al punteggio), così che la durata della sospensione della patente sarà più elevata se il trasgressore avrà già subito una decurtazione di venti punti in conseguenza di precedenti violazioni al codice della strada.

Micromobilità

Il titolo due del capo I è dedicato integralmente alla micromobilità.

Il legislatore ha implementato l'art. 75 c.d.s. prevedendo: che le caratteristiche tecnicocostruttive vengano definite da apposito decreto del Ministero delle infrastutture; che sia imposto al gestore del servizio l'installazione di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini fuori dalle aree previste; che i monopattini possano essere messi in circolazione unicamente se dotati dell'apposito contrassegno e di assicurazione per la RCA prevista dall'art. 2054 c.c., con applicazione del d.l. 7 settembre 2005 n. 209; obbligo del casco non solo per i minorenni; è sempre vietata la circolazione contromano, anche nelle strade a doppio senso ciclabile; la circolazione è consentita unicamente sulle strade urbane con un limite di 50km/h; vietato sostare sui marciapiedi (i comuni possono individuare aree di sosta riservate, assicurando la sicura circolazione dei pedoni – è consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli).

Regole di circolazione

Anche alcune regole di circolazione vengono modificate dal d.d.l..

Il capo II, art. 8, intervenendo sull'art. 12-bis c.d.s., prevede che le corsie ciclabili possano essere costruite solo se non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile.

Il nuovo art. 54-bis introduce la “zona di attestamento ciclabile”: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinata all'accumulo e alle manovre dei velocipedi in attesa di ripartire al semaforo (la finalità sembra essere quella di evitare che il ciclista arresti la marcia a ridosso dell'angolo cieco di un mezzo pesante, ovviando così al rischio dello schiacciamento).

Viene modificato il comma 1-bis dell'art. 7 c.d.s. rendendo possibile la circolazione contromano su strade a senso unico con limite di velocità di 30 km/h, con inserimento di corsia ciclabile solo se impossibile la costruzione di una pista ciclabile (la soluzione non appare condivisibile in quanto parrebbe aumentare ulteriormente il rischio di urti, in special modo agli incroci).

Con la modifica al comma 9-bis dell'art. 148 c.d.s., il legislatore fa proprio un conclamato approdo giurisprudenziale (Cass. civ., 30 novembre 2018, n. 31009) imponendo l'obbligo di mantenere una distanza laterale adeguata di almeno m. 1,5 in fase di sorpasso di un velocipede.

Passaggi a livello

Il titolo III, capo I è dedicato ai passaggi a livello, alla loro segnaletica e alle disposizioni volte ad obbligare i conducenti ad adottare la massima cautela nel loro attraversamento.

In particolare, in presenza di passaggi a livello senza barriere è prevista la possibilità di collocare, sulla destra della strada, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile del passaggio del treno, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. La possibilità diverrebbe obbligo nei casi in cui la visibilità sia insufficiente.

L'art. 10 del capo II modifica l'art. 43 c.d.s. introducendo l'utilizzo della safety-car per il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l'eventuale regolazione del flusso veicolare, al fine di prevenire situazioni di rischio sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico

Contromano

Il legislatore è intervenuto anche per cercare di contrastare il fenomeno del contromano.

A tal fine, l'art. 12, modificando l'art. 176 c. 9 c.d.s., prevede l'obbligo di destra rigorosa per i mezzi pesanti. Il fenomeno “contromano” preso in considerazione appare essere quello che si verifica sulle strade a doppia carreggiata (ipotizziamo la volontà di limitare i casi di errori dei conducenti nell'accedere in autostrada ovvero nelle strade provinciali).

Sosta

L'art. 13, invece, è rivolto alla problematica della sosta e alla sua tariffazione.

Infine, all'art. 14, vengono introdotte nuove norme sulla disciplina delle zone a traffico limitato e sugli autovelox: con successivo regolamento saranno uniformate le modalità di approvazione degli strumenti di rilevazione della velocità.

Queste le novità più rilevanti.

Più violazioni nel medesimo tratto e nella stessa giornata

Quale ultima segnalazione, si evidenzia un intervento che certamente incontra il favore di quegli automobilisti che si vedono recapitare più sanzioni per la medesima violazione (ad es.: più autovelox posti nel medesimo tratto stradale urbano).

L'art. 6 del d.d.l. implementa l'art. 198 c.d.s. con il comma 2-bis, disponendo che quando più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati e Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata, nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo

Nel corso del Consiglio dei ministri è stato, inoltre, esaminato e approvato il disegno di legge-delega per la riforma della disciplina sulla circolazione stradale, che dovrebbe riordinare e razionalizzare e aggiornare alle nuove esigenze della mobilità, il codice della strada risalente al 1992.

In conclusione

Quale conseguenza dell'aumento dell'incidentalità collegato al settore della micromobilità elettrica e dei velocipedi, oltre che alla circolazione congiunta di mezzi pesanti e leggeri in strade costruite nei primi del Novecento, quando ancora il traffico veicolare era praticamente inesistente, il legislatore (disegno di legge cd. Salvini del 27 giugno 2023) ha ritenuto di apportare delle modifiche al codice della strada del 1992.

Degno di nota è il tentativo di affrontare il problema non solo attraverso l'inasprimento delle sanzioni, ma anche incidendo sulla cultura stradale, facendo leva sull'educazione degli utenti soprattutto giovani.

Certamente rilevante l'introduzione dell'obbligatorietà del contrassegno per i monopattini, così che si possa risalire al proprietario per l'invio di eventuale contravvenzione. Sarebbe certamente opportuno estendere l'obbligo anche ai velocipedi, così che anche questi ultimi possano essere sanzionati in caso di violazione del codice della strada. Altra importante novità prevista per i soli monopattini (auspicabilmente estendibile ai velocipedi in generale) è l'obbligatorietà, quale presupposto per la circolazione, della stipula di polizza RCA.

Al fine di limitare la guida in stato di ebbrezza alcolica, dirimente la prevista obbligatorietà, per i soggetti recidivi, del dispositivo alcolock che impedisce l'avviamento del motore se viene percepito un tasso alcolico superiore al minimo consentito.

In considerazione dei gravi incidenti che hanno coinvolto ciclisti e fruitori della micromobilità, appare condivisibile la scelta di privilegiare la costruzione di piste ciclabili, in quanto delimitate da apposite strutture, anziché corsie ciclabili, utilizzabili, se necessario, anche dai veicoli a motore.

Ai fini del raggiungimento della sicurezza stradale, vieppiù per gli utenti della micromobilità, inclusi i ciclisti, non si condivide la decisione di autorizzare la guida contromano, seppur nelle zone con il limite di velocità di 30 km/h: le problematiche connesse agli incroci stradali appaiono di assai difficile soluzione.

L'invenzione della “zona di attestamento ciclabile” al fine di evitare che il ciclista arresti la marcia a ridosso di un mezzo pesante, rischiando di essere da questi schiacciato, potrebbe essere una soluzione valida ma non certamente risolutiva.

Auspicabile sarebbe che i conducenti di velocipedi – per lo meno nei centri urbani – potessero sempre fruire di piste ciclabili, così da evitare qualsiasi contatto con gli altri veicoli.

In estrema sintesi, il d.d.l. in commento sembra procedere nella giusta direzione per tentare di affrontare e risolvere le problematiche collegate all'incidentalità stradale nei grossi centri urbani, ove la micromobilità elettrica e i mezzi di grosse dimensioni devono forzatamente convivere, utilizzando infrastrutture non adeguate al nuovo traffico veicolare.

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