Irragionevole durata del processo: a chi chiedere i danni?

Redazione Scientifica
28 Agosto 2023

La Cassazione ha inteso dare continuità al principio, già affermato nella giurisprudenza, per cui la parte che richiede l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF).

Nella vicenda in esame la Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare a pronunciarsi sul tema dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, ribadendo un principio già noto per il quale «la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF)».

La vicenda nasce da un decreto emesso dalla Corte d'Appello di Perugia che accoglieva la domanda di ingiunzione emesso nei confronti del Ministero della Giustizia, per il pagamento di €1.163,47 ex legge 24 marzo 2001, n. 89 («legge Pinto»), a titolo di equo ristoro del danno non patrimoniale subíto dal ricorrente a seguito della durata non ragionevole del processo. Stante l'inerzia della P.A. nel pagamento dell'indennizzo, la ricorrente dava corso alla procedura esecutiva e al giudizio di ottemperanza che si concludeva innanzi al Consiglio di Stato, che fissava il termine di novanta giorni per provvedere al pagamento.

Il Ministero della Giustizia proponeva - con successo - opposizione avverso detto decreto dinnanzi alla Corte d'appello di Perugia. Contro tale pronuncia la parte privata propone ricorso in Cassazione, mentre resiste in giudizio il Ministero della Giustizia mediante ricorso incidentale eccependo - tra i vari motivi di doglianza- il difetto di legittimazione passiva a vantaggio, invece, del Ministero delle Finanze.

La diatriba viene risolta dal Collegio: la Corte ritiene che debba darsi continuità alla giurisprudenza di legittimità in virtù della quale, «in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF)», non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro (Cass. n. 15603/2006).

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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