Asilo all'interno del Condominio: è lecito?

Redazione scientifica
28 Agosto 2023

Secondo il Tribunale di Bergamo, la risposta è no. In presenza di un regolamento condominiale che vieta l'uso dei locali a fini diversi da quello di civile abitazione, l'attività di homeschooling è illegittima.

La pronuncia in esame si pone in antitesi rispetto alla precedente sentenza n. 15222/2023 resa dalla Cassazione, in fattispecie analoga, in data 30 maggio 2023 (I limiti stabiliti dal regolamento alle proprietà devono essere precisi per essere validi, di E. Valentino). Nel caso che qui ci occupa, il Tribunale di Bergamo sembra non aver fatto buon governo del nuovo principio espresso dai Giudici di Legittimità - nella richiamata sentenza - accogliendo integralmente il ricorso presentato da un Condominio e condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali, oltre ad una indennità da ritardo nell'adempimento.

La vertenza incardinata dinnanzi al Tribunale bergamasco aveva infatti ad oggetto l'asserita illegittima attività di homeschooling svolta dai convenuti all'interno del Condominio (con conseguente presenza di bambini impegnati in attività scolastiche ed extra-scolastiche e relativo disturbo alla quiete del palazzo).

A supporto delle proprie ragioni, il Condominio produceva agli atti relativo regolamento condominiale, debitamente sottoscritto dalle parti e trascritto, contenente l'espresso divieto di adibire le unità immobiliari ad usi diversi rispetto a quello abitativo. Costituitisi in giudizio, i convenuti, pur avendo ammesso l'effettivo esercizio dell'attività di homeschooling a titolo gratuito e comunque limitatamente a soli 3 bambini, chiedevano la cessazione della materia del contendere in quanto l'attività incriminata era comunque cessata, ragion per cui era venuto meno l'interesse ad agire di parte attrice.

Secondo il giudice adito, la sola presenza di un regolamento condominiale che vieta espressamente l'uso dell'immobile a fini diversi da quello abitativo non dà luogo a dubbi o incertezze. Richiamando i precedenti arresti di legittimità in materia di efficacia vincolante del regolamento condominiale (Cass. civ. n. 4592/2022, Cass. civ., n. 17886/2009), il giudice di primo grado accoglie il ricorso ordinando ai convenuti l'immediata cessazione dell'attività, e fissando una penale di cento euro per ogni giorno di ritardo.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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