Esenti da IMU i parcheggi pertinenziali a edifici facenti parte di un aggregato commerciale indipendentemente dal loro autonomo accatastamento
30 Agosto 2023
Il caso Una società, operante nel settore della grande distribuzione, impugnava un avviso di accertamento con cui il Comune le aveva contestato un insufficiente versamento IMU relativamente a edifici commerciali e spazi di parcheggio in parte a raso e in parte seminterrati. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso ma la sentenza veniva riformata in appello non potendosi escludere dall'imposizione fiscale i parcheggi seminterrati e a raso per essere autonomamente accatastati in categoria D8 e, come tali, non classificabili in termini di aree pertinenziali. La contribuente presentava quindi ricorso in sede di legittimità.
L'orientamento dalla Cassazione La Suprema Corte,con ordinanza n. 17883/2022, cassava la sentenza impugnata per averdisatteso il principio di diritto affermato con orientamento costante secondo cui "la nozione di pertinenza, ai fini dell'esclusione del relativo autonomo assoggettamento ad imposta, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un 'altra e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale".
La novella invocata dal Comune In sede di rinvio, il Comune insisteva sulla valenza dirimente dell'autonomo accatastamento (in categoria D8) delle aree di parcheggio ai fini della loro sottoposizione ad imposta e suffragava il proprio operato con un richiamo alla novella legislativa di cui alla Finanziaria 2020 che ha definito una "nuova" nozione di fabbricato quale "area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente ... ".
L'adattamento alla fattispecie concreta La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in sede di rinvio e alla luce del predetto principio, ha sottolineato come, nel caso di specie, fossero ininfluenti le risultanze catastali ovvero irrilevante la circostanza che l'area di parcheggio in questione fosse accatastata autonomamente e non, invece, inserita all'interno della medesima particella catastale del fabbricato principale. I giudici tributari “respingono al mittente” il richiamo effettuati dal Comune alla predetta novella legislativa sia per il vincolo al principio di diritto affermato in sede di legittimità ma anche in quanto, in ogni caso, si trattavasi di norma sopravvenuta rispetto all'anno di imposta accertato (2014), di valenza non meramente interpretativa e, dunque, inapplicabile retroattivamente. I giudici “del rinvio” hanno valutato positivamente, sotto il profilo probatorio, la sussistenza di entrambi i presupposti, oggettivo e soggettivo, necessari ad imprimere al parcheggio il vincolo pertinenziale rispetto agli edifici commerciali: gli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti da una società immobiliare (dante causa della ricorrente) con il Comune attestavano inequivocabilmente come i parcheggi fossero stati gravati da un vincolo di pertinenzialità a favore del medesimo ente, in attuazione della legge regionale e delle norme tecniche di attuazione del PRG, relativamente agli edifici facenti parte dell'aggregato commerciale della società ricorrente. Tali atti, mai contestati dal Comune, attestavano, pertanto, il vincolo di pertinenzialità impresso al parcheggio sia dal punto di vista oggettivo (stante il collegamento funzionale, la stretta correlazione e la contiguità di servizio tra l'attività commerciale svolta negli edifici principali e la necessità di spazi di sosta della clientela) che soggettivo (essendo in tali atti unilaterali d'obbligo cristallizzata la volontà della società di destinare in modo durevole e definitivo l'area di parcheggio al servizio degli edifici commerciali in parola).
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