Compensazione e giudicato endofallimentare

30 Agosto 2023

Ci si domanda se il creditore ammesso al passivo possa eccepire la compensazione nonostante il giudicato endofallimentare formatosi all'esito della propria ammissione.

Il creditore ammesso al passivo può eccepire la compensazione nonostante il giudicato endofallimentare formatosi all'esito della propria ammissione?

Si riporta il quesito per esteso:

“Il creditore X viene ammesso al passivo per una somma pari a “10.000" euro in forza di contratto di appalto, come da domanda. Successivamente il curatore individua un credito della società in bonis di “5.000” euro in virtù del medesimo contratto posto a base dell'ammissione, credito già precedentemente riconosciuto dalla stessa controparte. Può il creditore ammesso eccepire la compensazione (con riduzione del credito ammesso) nonostante il giudicato endofallimentare formatosi all'esito dell'ammissione o sarà costretto a versare la somma richiesta dalla curatela?”.

Risposta

Il primo comma dell'art. 155 del CCII, che ricalca quanto previsto dal primo comma dell'art. 56 l. fall., consente ai creditori di opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale i propri crediti verso lo stesso ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura.

La ratio della norma è dettata da esigenze di equità per evitare che creditore che sia anche debitore della liquidazione (del fallimento in vigenza della Legge Fallimentare) sia esposto al rischio di corrispondere per intero il proprio debito e vedersi realizzare il proprio credito in moneta concorsuale (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21784). Presupposto necessario e indefettibile è la preesistenza dei contrapposti crediti, o meglio che il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, oltre alla circostanza che devono avere ad oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere ed essere liquidi ed esigibili.

La compensazione opera indipendentemente dal fatto che il creditore abbia presentato o meno domanda di ammissione allo stato passivo, sebbene l'eventuale eccedenza del credito verso il soggetto fallito debba necessariamente essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo del fallimento (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 481).

Il debitore del quesito potrà quindi invocare la compensazione ex art. 155 del CCII (ex art. 56 l. fall.) senza dover versare la somma richiesta dalla curatela.



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