Assenza della preventiva messa in mora del condomino moroso
30 Agosto 2023
In argomento è opportuno richiamare quanto precisato dalle disposizioni di legge. In particolare, l'art. 1129, comma 9, c.c. impone all'amministratore il preciso obbligo di attivarsi per il recupero forzoso delle somme dovute dagli obbligati entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. Premesso ciò, in risposta al quesito in esame, i giudici hanno sottolineato che in caso di mancato pagamento dei contributi condominiali, la preventiva messa in mora del condomino debitore non costituisce condizione di emanazione del decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. VI, 5 ottobre 2016, n. 19965). Invero, nel recupero dei crediti condominiali approvati e ripartiti e non corrisposti, nessun previo adempimento formale (e dunque nessun obbligo di procedere con il sollecito di pagamento) è imposto all'amministratore di condominio in quanto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., questi, in adempimento del proprio mandato, deve agire per il recupero del credito anche senza una delibera autorizzativa in tal senso (Trib. Roma 27 dicembre 2022, n. 19006). Pertanto, il condominio non ha alcun obbligo di preventiva messa in mora del debitore ex art.1219 c.c. prima di procedere ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., posto che nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo e tanto meno la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora, atto questo che ha unicamente l'effetto di determinare il momento di decorrenza degli interessi (Trib. Roma 10 marzo 2023, n. 3990). Quindi può considerarsi infondata (in giudizio) l'eccezione di improcedibilità dell'opposto decreto ingiuntivo per non avere il condominio convenuto richiesto direttamente, prima del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, il pagamento delle somme poi intimate (messa in mora) (Trib. Roma, 5 febbraio 2021, n. 2053).
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