Decisione a seguito di trattazione orale e deposito della sentenza

30 Agosto 2023

La riforma del processo civile ha previsto che la discussione indicata dall'art. 281-sexies c.p.c. permette il deposito della sentenza non più contestualmente al termine della discussione ma consente al giudice il deposito nei trenta giorni successivi alla discussione. In tal caso i requisiti di contenuto e di forma potranno essere sempre quelli previsti dal primo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.?

Fra le numerose modifiche ed implementazioni introdotte dalla recente riforma del c.p.c. (d.lgs. n. 149/2022), vi è anche la previsione secondo la quale l'utilizzo della discussione orale (indicata comunemente come discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) non comporti più la pronuncia della sentenza contestualmente in udienza attraverso la lettura del dispositivo e la concisa esposizione dei fatti, con ciò divenendo parte integrante del verbale di udienza ed assolvendo, in uno, anche alla sua pubblicazione ed al suo deposito (art. 281-sexies, comma 2, c.p.c.) ed alla conseguente decorrenza dei termini per la sua impugnazione tendo presente che “Il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281-sexies c.p.c, non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze.” (Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2014, n.19743).

Ove il provvedimento formi un corpo unico col verbale d'udienza, non costituiscono contenuto essenziale tutti quegli elementi risultanti già dal verbale medesimo, essendo superflua, ad esempio, l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti.

In questo senso si esprime la giurisprudenza sia di legittimità che di merito: “L'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma 2 dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del p.m. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione.” (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n.22409).

Nello stesso senso Appello, Roma, sez. VIII, 3 marzo 2020, n. 1626, secondo la quale: “La decisione del giudice civile a seguito di trattazione orale non deve riportare tutte le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c. ed è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti. (Nel caso di specie, l'appellante ravvisava una nullità della sentenza per omessa motivazione ed omissione dell'esposizione cronologica della vicenda processuale, mentre la Corte d'Appello rigettava l'eccezione ritenendo che la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto consentiva la ricostruzione dei fatti di causa trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)”.

In quel caso, la sottoscrizione del verbale e l'immediato deposito dello stesso fanno inoltre venir meno l'obbligo per il cancelliere della sua comunicazione ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

Ora, con l'introduzione del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., la formazione e la lettura contestuale in udienza diventa un'ipotesi alternativa ove il regime cosiddetto normale prevede che la sentenza sia depositata entro trenta giorni dall'udienza di discussione.

Del che sarà il giudice che dovrà, per così dire, derogare al regime divenuto ordinario, disponendo l'immediatezza della pronuncia; la deroga sembra, poi, del tutto discrezionale in capo al giudicante e sottratta a qualsivoglia impugnativa.

Se così è sembra, allora, che la pronuncia, in questo caso, non possa assumere quel contenuto semplificato che è indicato nel primo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., come recepito dalla giurisprudenza sopra riportata.

Dovrà, allora ed a pena di gravame, esservi indicato tutto quanto prescritto dall'art. 132 c.p.c. che si occupa del contenuto della sentenza: indicazione del giudice, delle parti e dei loro difensori, conclusioni delle parti e del PM, le ragioni di fatto e di diritto della decisione (motivazione), dispositivo, data e sottoscrizione.

Questa, poi, andrà depositata e comunicata dalla cancelleria tramite biglietto di cancelleria (oggi con modalità informatica) contenente il testo integrale della sentenza (art. 133 c.p.c.); detta comunicazione, come per qualsiasi altra sentenza, non farà scattare il termine breve per l'impugnazione il quale necessiterà della notificazione ai sensi dell'art. 326 c.p.c.

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