Qual è l'ambito di applicazione del foro relativo all’espropriazione forzata di crediti delle PA?

Redazione scientifica
31 Agosto 2023

Oltre che per gli enti statali con patrocinio obbligatorio, solo per gli enti regionali può postularsi l'applicazione del criterio di competenza di cui all'art. 26-bis, comma 1, c.p.c., in forza della detta disciplina speciale che prevede ex lege il ricorso alla difesa dell'Avvocatura dello Stato su semplice richiesta della Regione.

Nell'interpretazione propugnata, il comma 1 si pone come logica eccezione alla regola ordinaria di cui al comma 2 del medesimo art. 26-bis c.p.c., radicandosi il foro erariale chiaramente solo ove la p.a. coinvolta benefici per legge del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

In tale quadro, va rilevato che per le regioni a statuto ordinario esiste una fonte legale per il ricorso in via ordinaria al patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato, rinvenibile nelle norme speciali di cui all'art. 107 d.P.R. n. 616/1977 e all'art. 10 l. n. 103/1979, che le distingue da tutti gli altri enti non statali. Dunque, oltre che per gli enti statali con patrocinio obbligatorio (e per gli altri specificamente individuati dalle norme), solo per gli enti regionali può postularsi l'applicazione del criterio di competenza di cui all'art. 26-bis, comma 1, c.p.c., in forza della detta disciplina speciale che prevede ex lege il ricorso alla difesa dell'Avvocatura dello Stato su semplice richiesta della Regione.

Tutto quanto sopra rilevato e ritenuto, s'impone in definitiva, ai sensi dell'art. 26-bis, comma 1, c.p.c., nella versione attualmente vigente, la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, appartenendo la competenza per territorio inderogabile al Tribunale di Napoli, vertendo la presente controversia esecutiva contro una p.a. patrocinabile ex lege dall'Avvocatura dello Stato e avendo l'ente creditore la propria sede in Pozzuoli (NA), comune ricompreso nel territorio del predetto tribunale distrettuale, ove vi è una sede dell'Avvocatura dello Stato.

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