Tutela della genitorialità: applicabile al personale di volo il divieto di lavoro notturno entro il terzo anno di età dei figli

31 Agosto 2023

Trova applicazione anche per gli assistenti di volo dell'aviazione civile la tutela garantita dall'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 151/2001.

Tenuto conto dell'inapplicabilità dell'art. 11 d.lgs. n. 66/2003, per gli assistenti di volo dell'aviazione civile opera quanto previsto dall'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 o viene in rilievo solo l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 185/2005 che non contempla l'astensione dal lavoro notturno per genitorialità? Eventualmente deve ritersi necessario che l'altro genitore, a sua volta, svolga il suo lavoro in orario notturno?

La questione concerne la possibilità di applicare al personale di volo il divieto di lavoro notturno per ragioni di genitorialità (entro i tre anni di vita del figlio), restando così eventualmente preclusa la possibilità di assegnazione a turni di lavoro che includano l'orario notturno e le trasferte che comportino l'assenza durante la notte. È necessario tenere presente che l'art. 53 d.lgs. n. 151/2001, nel disciplinare il lavoro notturno prevede il divieto di adibire «le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino». Il secondo comma del medesimo articolo dispone che la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, non sono obbligati a prestare lavoro notturno. Tale disposizione appresta una tutela aggiuntiva per assicurare una presenza genitoriale durante la notte al minore.

L'art. 7 d.lgs. n. 185/2005 prevede specifiche misure a tutela del personale di volo, ma in una prospettiva attenta, specificatamente, alla salute del lavoratore, essendo previsto che in caso di problemi di salute aventi nesso riconosciuto con la prestazione di lavoro notturno, il dipendente deve essere assegnato al lavoro diurno (in volo o a terra) per il quale sia idoneo. Tenuto conto di tale quadro normativo, l'inapplicabilità al personale di volo dell'aviazione civile delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno (art. 11 d.lgs. n. 66/2003) non esclude che a tale personale debba applicarsi la speciale disciplina dettata dal d.lgs. n. 151/2001, trattandosi di un nucleo minimo di tutela che può essere derogato in melius «da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione».

Infine, per poter beneficiare dell'esonero, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, non rileva che entrambi i genitori debbano essere contestualmente addetti ad un lavoro in orario notturno, considerato che il tenore testuale dell'art. 53 prefato non avvalorerebbe tale interpretazione. Il testo della disposizione normativa, infatti, va inteso nel senso di privilegiare il rapporto madre-figlio, assicurando comunque un'alternativa e lasciando alle parti la scelta di chi debba avvantaggiarsi della facoltà di esonero. La facoltà di sottrarsi al lavoro notturno non è, dunque, condizionata dalla necessità di sopperire all'assenza, per adibizione a lavoro notturno, dell'altro genitore.

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